CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2023, n. 35415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35415 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UZ IA nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza emessa il 4/10/2022 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR NO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Antonio Quintieri e Filippo Cinnante, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di IA UZ avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 35415 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto\ 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari) per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni (capo 1) e di organizzatrice dell'associazione dedita al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 173). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione e il ruolo svolto dall'indagata — risultando non controversa l'esistenza delle organizzazioni criminali descritte ai capi 1) e 173) —, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (UZ IN e ER NA). È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti di cui si tratta. 2. Ricorre IA UZ, a mezzo del difensore avv. Antonio Quintieri, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: 2.1. - la violazione di legge, con riferimento agli artt. 273, 274, 275, comma 3, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., 74 TU Stup., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria perché incentrata sulle generiche dichiarazioni di UZ IN che riferisce unicamente di discussioni fannigliari per questioni diverse dalla droga e si dichiara consapevole che il cognato Antonio, coniuge della indagata, "non la faceva spacciare". Per parte loro, le dichiarazioni di ER NA, in pessimi rapporti con l'indagata, sono limitate a un periodo di circa venti giorni durante il quale, a causa dell'arresto dei parenti, l'indagata aiutò la famiglia nel settore degli stupefacenti, senza perciò solo diventare partecipe e giammai organizzatore. L'interpretazione delle conversazioni è, del resto, errata perché vengono valorizzate in senso accusatorio espressioni che, invece, dimostrano l'estraneità dell'indagata alle vicende associative (sessione 48 del 21 agosto 2018). 2.2. - il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa, poiché risulta soltanto che l'indagata ha intrattenuto rapporti con alcuni parenti arrestati 2 per vari titoli custodiali, ma ciò soltanto per ragioni famigliari;
non si è mai verificata, quindi, la "messa a disposizione". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato il motivo sulla violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 273, 274 e 275 cod. pen. e alle disposizioni incriminatrici. Si è chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3. Sono, del pari, inammissibili le questioni sulla motivazione della gravità indiziaria. 3.1. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato 3 associativo, ricostruzione che si poggia, anzitutto, sulla non contestata credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sul risultato delle captazioni, che, in forza di una non illogica valutazione, hanno portato i giudici della fase cautelare a ravvisare la gravità indiziaria della partecipazione associativa mafiosa e di narcotraffico (ruolo operativo di gestore della "cassa"; funzioni "vicarie" svolte dopo l'arresto dei famigliari). D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. 3.2. Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari, tralasciando, invece, di confrontarsi con alcuni decisivi elementi: - dichiarazioni del collaboratore UZ IN (fratello dell'indagata) sulla piena conoscenza degli affari di famiglia concernenti i traffici illeciti e le somme custodite, risultando pacifica la circostanza che la donna non "spacciava" la droga, ma svolgeva un ruolo di cassiera;
- intercettazione del 10 luglio 2018 sul ruolo di "cassiera"; - intercettazione del 21 agosto 2018 sul compito, in caso di arresto degli operativi del clan, di fornire le informazioni necessarie ai sodali per recuperare i crediti illecitamente maturati all'organizzazione; - dichiarazioni del collaboratore ER NA (cognata dell'indagata) sulle funzioni "vicarie" esercitate dall'indagata dopo l'arresto dei vertici del clan. 3.3. Del resto, la valutazione del contenuto delle intercettazioni è elemento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Il motivo, ove eventualmente individuabile nel generico riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari è inammissibile. 4 estensore Vigna Mari Si tratta di una doglianza neppure esplicitata nel suo contenuto critico. In ogni caso, il Tribunale del riesame motiva puntualmente sulla sussistenza delle stesse, facendo riferimento non solo alla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi positivi ed anzi l'indicazione di elementi tali da confermare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari motivata dal collegio del riesame, ma anche avendo riguardo alla gravità della condotta della ricorrente e al fatto che le condotte illecite risultano essere state poste in essere fino ad epoca recente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi maggio 2023.
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR NO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Antonio Quintieri e Filippo Cinnante, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di IA UZ avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 35415 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto\ 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari) per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni (capo 1) e di organizzatrice dell'associazione dedita al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 173). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione e il ruolo svolto dall'indagata — risultando non controversa l'esistenza delle organizzazioni criminali descritte ai capi 1) e 173) —, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (UZ IN e ER NA). È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti di cui si tratta. 2. Ricorre IA UZ, a mezzo del difensore avv. Antonio Quintieri, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: 2.1. - la violazione di legge, con riferimento agli artt. 273, 274, 275, comma 3, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., 74 TU Stup., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria perché incentrata sulle generiche dichiarazioni di UZ IN che riferisce unicamente di discussioni fannigliari per questioni diverse dalla droga e si dichiara consapevole che il cognato Antonio, coniuge della indagata, "non la faceva spacciare". Per parte loro, le dichiarazioni di ER NA, in pessimi rapporti con l'indagata, sono limitate a un periodo di circa venti giorni durante il quale, a causa dell'arresto dei parenti, l'indagata aiutò la famiglia nel settore degli stupefacenti, senza perciò solo diventare partecipe e giammai organizzatore. L'interpretazione delle conversazioni è, del resto, errata perché vengono valorizzate in senso accusatorio espressioni che, invece, dimostrano l'estraneità dell'indagata alle vicende associative (sessione 48 del 21 agosto 2018). 2.2. - il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa, poiché risulta soltanto che l'indagata ha intrattenuto rapporti con alcuni parenti arrestati 2 per vari titoli custodiali, ma ciò soltanto per ragioni famigliari;
non si è mai verificata, quindi, la "messa a disposizione". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato il motivo sulla violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 273, 274 e 275 cod. pen. e alle disposizioni incriminatrici. Si è chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3. Sono, del pari, inammissibili le questioni sulla motivazione della gravità indiziaria. 3.1. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato 3 associativo, ricostruzione che si poggia, anzitutto, sulla non contestata credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sul risultato delle captazioni, che, in forza di una non illogica valutazione, hanno portato i giudici della fase cautelare a ravvisare la gravità indiziaria della partecipazione associativa mafiosa e di narcotraffico (ruolo operativo di gestore della "cassa"; funzioni "vicarie" svolte dopo l'arresto dei famigliari). D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. 3.2. Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari, tralasciando, invece, di confrontarsi con alcuni decisivi elementi: - dichiarazioni del collaboratore UZ IN (fratello dell'indagata) sulla piena conoscenza degli affari di famiglia concernenti i traffici illeciti e le somme custodite, risultando pacifica la circostanza che la donna non "spacciava" la droga, ma svolgeva un ruolo di cassiera;
- intercettazione del 10 luglio 2018 sul ruolo di "cassiera"; - intercettazione del 21 agosto 2018 sul compito, in caso di arresto degli operativi del clan, di fornire le informazioni necessarie ai sodali per recuperare i crediti illecitamente maturati all'organizzazione; - dichiarazioni del collaboratore ER NA (cognata dell'indagata) sulle funzioni "vicarie" esercitate dall'indagata dopo l'arresto dei vertici del clan. 3.3. Del resto, la valutazione del contenuto delle intercettazioni è elemento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Il motivo, ove eventualmente individuabile nel generico riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari è inammissibile. 4 estensore Vigna Mari Si tratta di una doglianza neppure esplicitata nel suo contenuto critico. In ogni caso, il Tribunale del riesame motiva puntualmente sulla sussistenza delle stesse, facendo riferimento non solo alla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi positivi ed anzi l'indicazione di elementi tali da confermare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari motivata dal collegio del riesame, ma anche avendo riguardo alla gravità della condotta della ricorrente e al fatto che le condotte illecite risultano essere state poste in essere fino ad epoca recente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi maggio 2023.