Sentenza 25 novembre 2020
Massime • 1
In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, operi, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante già riconosciuta in primo grado, un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2020, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2020 |
Testo completo
0 1124-211 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1784 - Presidente - Elisabetta Rosi - Relatore - UP 25/11/2020 Stefano Corbetta R.G.N. 48960/2019 Alessio Scarcella Ubalda MA IO Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RA EL, nato a [...] il [...] HP RE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di HP limitatamente al trattamento sanzionatorio, l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava in tre anni e sei mesi di reclusione e 18.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di RE HP, nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dello HP e di EL RA per il delitto ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere lo HP detenuto 108,8 kg. di hashish, 43 dei quali ceduti al RA.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di EL RA è affidato a un unico articolato motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 438, 442 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 59, comma 2, e 62-bis cod. pen. In primo luogo il ricorrente contesta l'esecuzione delle analisi a campione sulla sostanza sequestrata, limitatasi a una visione solo fotografica dei reperti e al prelievo di una modestissima percentuale di un solo campione, scelto a caso e senza tener conto che lo stupefacente era custodito in borse diverse. Aggiunge il ricorrente che il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di giudizio immediato in data 2 ottobre 2018; successivamente, altro G.i.p., pronunciandosi sulle richieste di rito alternativo, in data 30 ottobre 2018 aveva disposto la citazione a comparire per l'udienza di giudizio abbreviato del 17 gennaio 2019, quando veniva ammesso il rito e accolta l'integrazione probatoria avanzata dal RA;
orbene, ad avviso del ricorrente la piattaforma probatoria si era cristallizzata alla data del 2 ottobre 2018, di talché non sarebbe utilizzabile la campionatura dello stupefacente, documentata con nota della G.d.F. del 7 dicembre 2018, avvenuta ai sensi dell'art. 364 cod. proc. pen., della quale la difesa non venne informata. Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente, l'incertezza circa il dato oggettivo della percentuale di principio attivo rinvenibile nei 43 kg. di stupefacente ascritti al RA, da cui sarebbero ricavabili non più di 7 kg. di THC, non renderebbe configurabile l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, che ha 2 nuovamente investito le Sezioni Unite circa la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante in esame. Il ricorrente, infine, censura la sentenza impugnata, laddove, per un verso, ha ritenuto, in capo al RA, l'effettiva consapevolezza circa la qualità e la quantità dello stupefacente sequestrato, in violazione del disposto di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., e, per altro verso, ha negato i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e il documentato stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, e non considerando che i corrieri sono l'anello più debole della catena criminale.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di RE HP è affidato è affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, senza tener conto dell'ordinanza con cui alle Sezioni Unite è stata rimessa la questione in ordine ai presupposti per l'applicazione della predetta aggravante.
4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 597, comma 4, cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, pur rimodulando in melius la pena per effetto dell'esclusione della recidiva, avrebbe violato il divieto della reformatio in peius, avendo inflitto per l'aggravante una pena proporzionalmente maggiore rispetto a quella irrogata in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di EL RA è, nel complesso, infondato.
2. Quanto al profilo inerente l'inutilizzabilità del campionamento, il ricorrente non si confronta con quanto accertato dalla Corte territoriale, secondo cui nel corso della consulenza, disposta dal Pubblico ministero, sulla sostanza sequestrata, un campione fu sottoposto ad analisi dal dott. Iacoppini, indicato come consulente tecnico degli imputati, circostanza negata in maniera del tutto 3 assertiva del ricorrente. Di conseguenza, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa.
3. Va, infine, evidenziato che, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato condizionato si innesti una precedente istanza di giudizio su immediato avanzata dal Pubblico ministero, la piattaforma probatoria utilizzabile dal giudice in sede di giudizio abbreviato è rappresentata dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero al momento in cui viene ammesso il rito, oltre che della prova, alla cui assunzione era stata subordinata l'istanza. In altri termini, una volta ammesso il giudizio abbreviato si segue la disciplina propria di tale rito, e non quella del giudizio immediato, la quale prevede cadenze procedimentali incompatibili con il rito a prova contratta. Di conseguenza, correttamente il G.i.p., che ha accolto l'istanza di rito abbreviato condizionato avanzata dalla difesa di RA all'udienza del 17 gennaio 2019, ha utilizzato la nota della G.d.F. del 7 dicembre 2018. 4. Quanto, poi, agli esiti della consulenza, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha dissipato tutti i dubbi, qui riproposti, in relazione all'affidabilità di tali esiti, correttamente osservando che non sono emersi elementi da cui desumere che il prelievo non abbia assicurato la rispondenza di quanto analizzato, tenuto conto che la campionatura fu effettuata alla presenza dei difensori o di loro delegati, i quali nulla osservarono a tal proposito, e che a costoro furono messi a disposizione altri campioni e, anche in tal caso, non fu elevata alcuna censura.
5. Infondato è il ricorso nella parte in cui si contesta la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo.
6. Quanto al primo aspetto, vi è da registrare un recente intervento regolativo delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, le quali hanno affermato il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, IO (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 - dep. 12/05/2020, Polito, Rv. 279005). In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante 4 non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore soglia di 500 milligrammi.
7. Nel caso in esame, come ammesso dallo stesso ricorrente, al RA furono sequestrati 43 kg. di hashish, con principio attivo del 20%, pari a circa 7 kg., da cui sono ricavabili 34.270 dosi medie droganti: una quantità di molto superiore alla soglia minima dei 2 kg. e che, come rilevato dalla Corte territoriale, esprime un numero di dosi in grado di incidere in maniera significativa sul territorio, in grado di danneggiare seriamente la salute pubblica.
8. Quanto al secondo aspetto, va rammentato che l'imputabilità soggettiva di una circostanza aggravante esige, quantomeno, la colpa, giusto il disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen. A tal proposito, va data continuità al principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016 - dep. 26/05/2016, Amato, Rv. 267076).
9. Nel caso di specie, la Corte territoriale in esame si è attenuta al principio ora richiamato, avendo accertato quantomeno la colpa del RA, desumendola dell'entità del corrispettivo da lui percepito come corriere, pari a mille euro, come dichiarato dall'imputato medesimo, e dal quantitativo lordo a lui sequestrato, pari a 43 kg. 10. Manifestamente infondato è la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 5 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). 10.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato e quindi non sindacabile in sede di legittimità - ha negato l'applicazione delle circostanze in esame individuando, quale elemento preponderante di carattere ostativo, l'evidente collegamento del RA con ambienti criminali di spessore, essendo stato ritenuto soggetto affidabile per effettuare il trasporto di un ingente quantitativo di hashish. 11. Il ricorso presentato nell'interesse di RE HP è infondato. 12. Quanto al primo motivo, comune al coimputato, si rinvia alle considerazioni sopra espresse, tanto più che allo Sphani è riconducibile la detenzione dell'intero quantitativo di hashish, pari a 108,8 kg. 13. Il secondo motivo è infondato. 13.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066-01). In maniera coerente, deve perciò affermarsi che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante già riconosciuta in primo grado, operi un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore. Invero, con riguardo al computo di una circostanza aggravante, occorre unicamente considerare, ai fini del rispetto o della violazione del divieto di reformatio in pieus, l'entità di pena effettivamente inflitta, che l'imputato dovrà perciò scontare, e non la misura percentuale dell'aumento di pena. 13.2. Nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione del principio in esame. 6 Il Tribunale è partito dalla pena base di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 27.000 di multa, aumentata della metà per l'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 a anni sei e mesi sei di reclusione e 40.000 di multa;
di conseguenza, l'aumento per l'aggravante è stato di due anni e due mesi di reclusione e 13.000 euro di multa. La Corte territoriale, invece, ha indicato la pena base di anni tre e mesi sei di reclusione e 18.000 euro di multa, e ha aumentato la pena per l'aggravante in esame a cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 27.000 di multa;
l'aumento per l'aggravante, pertanto, è pari a due anni di reclusione e 9.000 euro di multa: minore, in termini assoluti, della pena inflitta in primo grado. 14. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/04/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Elisabetta Rosi DEPOCITATAL CANCELL A ML 13 GEN 2021 SPERTO 7