Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL-03 059 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Soc. cooperative SEZIONE PRIMA CIVILE Exclusive del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20662 Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 11346/99 Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO 14574/99 Dott. NDo CRISCUOLO Consigliere Cron.6368 Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Rep. 998 Dott. RU SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 21/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE- per diritti L. 60es DI ZA OL, ZO PP, CH UC, CO IL CANCELLIERE BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso l'avvocato ALESSANDRINI MARIA C., LIRE 3000 CANCELLERIA che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti CG069076
contro
POPOLARE DELL'IRPINIA SOCIETA' B. P. I. BANCA CG063077 COOPERATIVA a r.1.; intimata - e sul 2° ricorso n° 14574/99 proposto da: ► 2000 BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA COOPERATIVA a r.l., in 2151 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, persona del legale Rilasciata copia egalę al Sig. ND domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE elettivamente per diritti 140020+3 1, presso l'avvocato FRANCO DI SABATO, che la T ABR 2001 rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LIRE 10000 DI ZA OL, ZO PP, CH UC, CO BRUNO;
intimati AS399319 avversO la sentenza n. 1251/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato NDini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE €0,52 L.1000 UFFICIO COPIE €0,52 L.1000 € 0,52 L.1000 CANCELLERIA Richtesta copia LEGALE CANCELLERIA DIRIT CANCELLERIA dal Sig. Di SABATO per diritti 142000+3 il At 6 of AY698628 IL CANCELLIERE AY698630 X AY698629 DIRITTI I DIRITTI D DIRITTI DI CANCELLERIA 3 A ARE A 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti notificati il 27 aprile e 1'8 agosto 1989, Paolo Di RO, Giuseppe Zotti,, Lucio €0,52 £1000 HI e RU RI, già soci della Banca CANCELLERIA Popolare Coop. tra i Commercianti di Aversa, incorporata dalla Banca Popolare dell'Irpinia, Avellino, esponendo che il Tribunale di S. M. Capua AY698640 convenivano quest'ultima dinanzi al Tribunale di 89, LIRE 3000 CANCELLERIA Vetere, con provvedimento del 24 marzo aveva ordinato alla banca di iscriverli nel libro soci: non solo la banca non aveva ottemperato, ma, con CG508459 lettera del 13 aprile 1989, aveva loro comunicato LIRE 3000 CANCELLERIA che il consiglio di amministratie li aveva esclusi dalla compagine sociale. Sull'assunto che tale deliberazione fosse illegittima perché adottata in CG508460 violazione del provvedimento del Tribunale di S. M. LIRE 10000 Capua Vetere e perché la pendenza di procedimento penale non era causa di esclusione, gli attori chiedevano che fosse dichiarata nulla. AS434610 Costituitasi, la convenuta eccepiva la nullità della prima citazione, la procura essendo stata rilasciata a difensore non esercente nel distretto, DIRITTI nonché la tardività della seconda citazione, notificata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2527 c.c.: contestava, altresì, DIRITTI D 3 AS YAR la fondatezza dell'opposizione. Riunite le cause, il Tribunale adito, non sentenza del 25 maggio 1996, annullava la delibera impugnata, condannando la banca al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. L'impugnazione proposta dalla banca veniva accolta, con sentenza del 27 maggio 1998, dalla Corte d'Appello di Napoli, che dichiarava i soci decaduti dal diritto di proporre opposizione avverso la delibera in questione. La Corte Osservava che il primo atto di citazione, notificato il 27 aprile 1989, era nullo, perché la procura era stata conferita esclusivamente all'avv. Maria C. NDini del dott. Ettore DAforo di Roma, mentre al (esercente nel distretto) era stato attribuito solo l'incarico di procuratore domiciliatario;
rilevava, altresì, che essa Corte, con sentenza del 20 maggio 1992, aveva accolto l'impugnazione del lodo arbitrale emesso dal collegio dei probiviri il 18 luglio '89, dichiarando la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 49 dello statuto della banca, in quanto non opponibile ai soci suindicati, che l'avevano trovata già inserita nello statuto della banca incorporante. 4 Ciò premesso, la Corte partenopea precisava che il ricorso al collegio dei probiviri, effettuato nella stessa data del 27 aprile '89, non aveva impedito la decadenza dall'impugnazione della delibera, verificatasi a seguito della tardiva impugnazione con l'atto di citazione notificato 1'8 agosto '89: ciò, in quanto la sentenza del 20 maggio '92 aveva ritenuto che la clausola statutaria prevedeva un arbitrato rituale e non un mero con il ricorso al sistema di tutela endosocietario attesa la nullità collegio dei probiviri, sicchè, intervenuta alcunadi detta clausola, non era rinuncia alla disciplina della decadenza ex art. 2527, comma 3, cod. civ., che poteva essere impedita soltanto dall'opposizione tempestivamente al Tribunale. La Corteproposta dinanzi territoriale aggiungeva che nel caso di specie i soci opponenti erano ben consapevoli della nullità della clausola compromissoria e della necessità di adire il giudice ordinario, tanto da aver li contestualmente investito il collegio dei probiviri e proposto opposizione dinanzi al Tribunale, sia pure con citazione nulla: non si potevano applicare, quindi, le norme sulla prescrizione, come avevano sostenuto il Di RO e gli altri. Secondo la Corte, infine, ricorrevano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza il Di RO e gli altri hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Resiste la Banca Popolare dell'Irpinia coop. a r.l. con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale con un motivo. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Sempre in via pregiudiziale, va rilevato che il Di RO e gli altri hanno eccepito l'inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, perché notificato oltre il termine di quaranta giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c. L'eccezione che riguarda, comunque, questione è fondata, atteso che ilrilevabile d'ufficio ricorso principale è stato notificato alla Banca Popolare dell'Irpinia il 27 maggio 1999, mentre il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato il 15 luglio 1999, oltre il termine di 6 legge suindicato: come risulta dalla relata dell'ufficiale giudiziario, non ha avuto effetto la notifica tentata il 6 luglio '99, ultimo giorno utile. Ne deriva che il controricorso ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 82, 83, 84, 112, 132, 156 c.p.c., 5 r.d.l. 1578/33, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullità del primo atto di citazione, notificato il 27 aprile 1989, senza considerare che il dott. Ettore DA esercente nel distretto della Corte d'Appello di Napoli - non era stato indicato come semplice domiciliatario, ma quale procuratore domicilia- tario, tant'è che aveva svolto attività difensiva all'udienza di prima comparizione. Secondo i ricorrenti, la circostanza acquista particolare rilievo alla luce della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha abrogato, con effetto retroattivo, l'albo dei procuratori legali e l'art. 5 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infine, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. chiedono, comunque, l'applicazione dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, trattandosi di processo in 7 corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997. Il motivo merita accoglimento, pur dovendosi osservare che dall'esame degli atti (consentito а questa Corte dalla natura del vizio denunciato) risulta che la procura per la citazione notificata il 27 aprile '89 è stata conferita esclusivamente all'avv. Maria C. NDini del Foro di Roma e che il dott. Ettore DA era mero domiciliatario, a nulla rilevando il termine "procuratore”, ove si consideri il tenore del mandato, secondo cui "nomino procuratore e difensore nel presente giudizio... l'Avv. M. NDini e con lei eleggo domicilio in Avellino... presso il procuratore domiciliatario dr. proc. Ettore DA": è evidente, quindi, la volontà di considerare il dr. DA soltanto come domiciliatario, mentre il mandato difensivo è stato attribuito alla sola Avv. NDi, esercente "extra districtum". In ogni caso, la censura contiene un espresso riferimento alle innovazioni introdotte li nell'ordinamento professionale forense dalla legge n. 27 del 1997 ed alle conseguenti ricadute sul piano processuale, in particolare per l'esercizio difesa tecnica: sebbene si sostengadella 8 erroneamente che l'abrogazione dell'art. 5 r.d.l. 1578/33 abbia effetto retroattivo (stante il chiaro disposto dell'art. 6 di detta legge: V. Cass. 9620/98), tuttavia la prospettazione nel ricorso di tale questione consente che, nella presente sede di legittimità, trovi applicazione lo "ius superveniens" rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 8 stabilisce che "sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27″. Poiché il giudizio era pendente al momento in cui la legge n. 27/97 è entrata in vigore (28 febbraio '97, a mente dell'art. 7 ed in relazione alla pubblicazione avvenuta nella G.U. del 27 febbraio '97, serie generale, n. 48) ed era stata impugnata l'implicita dichiarazione di nullità dell'atto di citazione notificato il 27 aprile 1989, deve ritenersi valida l'impugnazione della 9 delibera di esclusione dalla compagina sociale effettuata con tale atto di citazione, la cui procura è stata conferita all'Avv. M. NDini del Foro di Roma. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale discende l'assorbimento del secondo motivo, con il quale si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto intempestiva l'opposizione proposta con l'atto notificato 1'8 agosto 1989. La sentenza impugnata, quindi, va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte d'Appello di Napoli, che procederà a nuova valutazione della controversia, con riferimento all'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato il 27 aprile 1989. Allo stesso giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara li inammissibile il controricorso ed il ricorso incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo 10 : accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000. Il Relatore Il PresidentePresideFrom h CORTE SUC AZIONE IL CAMPELLIERE Arden Stanchi Deput 2 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 60000 [ 310000 13697 2 MR. 2001 310.000 Reci Trecentadecim DI ROMA 2 11