Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAOLINI IO - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 31 ottobre 2000 da:
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - in persona del vice presidente, Alberto Sanasi, autorizzato a stare in giudizio con delib. dep. amm. n. 179 del 25 luglio 2000 - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Vaglio Massa Stampacchia ed elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodio, n. 12, presso l'avv. Giulio Cesare Marzo;
- ricorrente -
contro
Di RD IO - residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fasano n. 44 del 15/29 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1998 IO Di RD conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Fasano il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo per ottenere la restituzione di L. 31.444 pagate a titolo di contributi consortili, deducendo che l'immobile di sua proprietà in località Savelletri non aveva goduto di alcun beneficio dall'attività del Consorzio.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di Pace, disattesa l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dal convenuto, dichiarava non dovuto il contributo, per l'inesistenza dei presupposti di fatto, e condannava il Consorzio alla restituzione dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali dal versamento al soddisfo, ed al pagamento delle spese di c.t.u..
Il Consorzio ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi e l'intimato Di RD non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 2^ co., c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di pace, sull'assunto che non era stato contestato il potere impositivo del consorzio, ma la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esercizio in concreto di quel potere, abbia negato che la controversia rientrasse nella competenza esclusiva attribuita al tribunale in materia tributaria. Il motivo è fondato.
La questione controversa è stata già affrontata e risolta dalle sezioni unite di questa Corte (cfr.: sent. 23 settembre 1998, n. 9493) nel senso che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi;
con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, 2^ co., c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992, anche ove si deduca, come nella fattispecie, che nessun vantaggio è stato ricavato dall'attività del consorzio.
Questo indirizzo è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 1 febbraio 2000, n. 1092; Cass. civ., sez. 5^, sent. 26 marzo 2002, n. 4337; Cass. civ., sez. 1^, sent. 24 aprile 2002, n. 5967; vedi contra: Cass. civ., sez. un., sent. 2 giugno 1999, n. 5388) e non è scalfito dal rilievo in senso contrario contenuto nella sentenza di merito che oggetto della controversia era la verifica della sussistenza del titolo per imporre il pagamento dei contributi, giacché con la domanda di restituzione dei contributi si fa comunque valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. Restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5, c.p.c., le modifiche legislative introdotte dall'art. 12, l. 28 dicembre 2001, n. 448, alla fondatezza del primo motivo ed alla conseguente cassazione della sentenza del giudice di pace segue la declaratoria della competenza del Tribunale di Brindisi. Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del secondo e sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004