Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
Il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato ha natura permanente, sicchè, ai fini delle determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo in cui si trova lo straniero alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per l'ottemperanza e, qualora tale luogo non sia conosciuto, devono trovare applicazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la competenza per territorio è stata riconosciuta in capo al giudice del luogo in cui è stato accertato il reato con l'arresto dello straniero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11287 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 597
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 035082/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE CIVITAVECCHIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE VELLETRI - CONFLITTO;
in proc.to
contro
:
OR SN;
ORDINANZA del 02/10/2007 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. per competenza Trib. Velletri. LA CORTERilevato che con ordinanza in data 5.3.2003 il Trib. Monocratico Velletri si è dichiarato incompetente a giudicare l'imputato EN BE in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sull'assunto della competenza del Tribunale di
Civitavecchia, dovendosi detto reato (asseritamene di natura omissiva) ritenere consumato nel luogo di frontiera (nella specie Fiumicino) da cui il soggetto sarebbe dovuto partire per ottemperare all'ordine di allontanamento del Questore;
atteso che con successiva ordinanza in data 2.10.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia ha proposto conflitto negativo di competenza, sull'opposto assunto che il reato si consuma nel luogo in cui lo straniero si trova alla scadenza del termine assegnatogli dal provvedimento del Questore e che, ove tale luogo sia, come nella specie, ignoto, deve farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. ed, in particolare, a quello previsto dal comma 3, che stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato nel registro degli indagati (nella specie il P.M. presso il Tribunale di Velletri);
ritenuto che il conflitto va risolto determinando la competenza del Tribunale di Velletri, dovendosi, a rettifica ed integrazione di quanto rilevato dal G.i.p. Trib. Civitavecchia, precisare che, avendo questa corte reiteratamente affermato la natura permanente del reato in questione, desunta dalla formulazione della previsione incriminatrice, la quale fa specifico riferimento alla permanenza in Italia dell'intimato ("lo straniero che... si trattiene... in violazione dell'ordine..."), la regola applicabile nella specie è, in linea di principio, quella di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui in caso di reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, il che si verifica con l'inutile scadenza del termine di gg. 5 stabilito per l'adempimento dell'obbligo: non conoscendosi, peraltro, dove il soggetto si trovasse in tale momento, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. e, nella specie, ancor prima che a quello di cui al comma 3, a quello di cui al comma 1, che assegna la competenza al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, nella specie ricadente sotto la giurisdizione del Tribunale di Velletri, in cui è avvenuta la constatazione della violazione con l'arresto obbligatorio dello straniero.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008