Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a procedere per il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non ha rilievo il luogo in cui, secondo le prescrizioni eventualmente contenute nell'ordine impartito dal questore, lo straniero avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato ma quello in cui egli si trovava all'atto della scadenza del termine assegnatogli, trovando quindi applicazione, ove questo non sia noto, la prima delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod.proc.pen., secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. (Nella specie, tale luogo è stato individuato in quello nel quale era stato eseguito l'arresto in flagranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2007, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 37 5037 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 25/10/2007
SENTENZA
N. 3452107
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott.SANTACROCE GIORGIO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 020426/2007 2. Dott. URBAN GIANCARLO 11
11 3. Dott. CAVALLO ALDO
4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZA Jexcouge. sul conflitto di competenza sollevato da
-1) TRIB. DI CIVITAVECCHIA CONFLITTO
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI ROMA
ORDINANZA del 23/05/2007
TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Gianfranco Viglietto, CAVALLO ALDO
it puole na drierio dichiarossi la confiteuse del
Tribunale di Roma;
e t
Con ordinanza del 30 luglio 2005 il Tribunale monocratico di Roma - avanti il quale la cittadina moldava LB RI, arrestata in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo
25/7/98 n. 286, era stata condotta per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 C.P.P. si è dichiarato incompetente per funzione e territorio e ha ordinato la restituzione degli atti al P.M..Ha ritenuto il giudice di Roma che il luogo di consumazione del reato di inosservanza dell'obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato si dovesse individuare, come per i reati omissivi propri, in quello ove si sarebbe dovuta compiere l'azione voluta dalla legge, nel caso di specie l'aeroporto di Fiumicino, rientrante nel circondario del
Tribunale di Civitavecchia, da cui nel provvedimento del Questore era stato imposto alla LB di partire e che per tale ragione, pur avendo la competenza a procedere alla convalida dell'arresto non gli spettasse la competenza territoriale a procedere al giudizio direttissimo.
Il Tribunale monocratico di Civitavecchia, investito del procedimento in seguito alla richiesta da parte del locale P.M. di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio direttissimo nei confronti della LB, con ordinanza del 23 maggio 2004 ha sollevato conflitto negativo limitatamente alla competenza per territorio, non essendo investito del giudizio di convalida dell'arresto. Ha rilevato il giudice di Civitavecchia che la condotta tipica del reato omissivo proprio di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo 286/98 è solo l'inosservanza dell'obbligo, previsto dalla legge e richiamato dall'ordine del questore, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni mentre alle modalità di uscita, in quanto mere modalità esecutive di detto ordine, quando come nel caso di specie sono prescritte, può riconoscersi valore solo ai fini amministrativi. Ciò secondo il giudice di Civitavecchia comporta che il reato deve ritenersi consumato, ai sensi dell'art. 8 C.P.P., nel luogo in cui l'espulso si trova nel momento in cui scade il termine fissato dal questore e, se tale luogo come nel caso di specie non è noto, la competenza per territorio va determinata, alla stregua della prima delle regole suppletive di cui all'art. 9 C.P.P., nel luogo, nel
ми s t caso di specie rientrante nel circondario del Tribunale di Roma, ove viene accertata la protrazione del reato, che ha carattere permanente.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di
Roma. La condotta punita dall'art. 14 comma 5-ter D.L.vo 286/98, che configura un'ipotesi di reato omissivo di carattere permanente, consiste nel "trattenimento" dello straniero senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'obbligo impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis. Come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza
28/4/2004, P.M. in proc. Velcu, rv. 228.252; la sentenza n. 9411 dell'11/2/2005, conflitto di com. in proc. Berescu, rv. 230999) non ha pertanto rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo in cui, secondo la prescrizioni eventualmente contenute nel decreto del questore, lo straniero avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato. La condotta omissiva illecita inizia, invero, nel momento e nel luogo in cui lo straniero si trova alla scadenza del termine entro il quale, a prescindere dalle modalità di allontanamento, non avrebbe comunque più potuto trattenersi in Italia e si protrae per tutto il tempo in cui rimane nel territorio dello
Stato in situazione antigiuridica. Nel caso di specie dunque, non potendo trovare applicazione l'art. 8 comma 3 C.P.P. non essendo noto il luogo ove la Abu si trovava al momento della scadenza di detto termine, la competenza per territorio va determinata alla stregua della prima regola suppletiva, prevista dall'art. 9 comma 1 C.P.P., secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, e quindi il Tribunale di
Roma nel cui circondario la Abu è stata tratta in arresto nella flagranza del reato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 25 ottobre 2007.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jeho knall Chieth DEPOSITATA IN CANCELLERIA
3 1 GEN 2008 2
IL CANCELLIERE Rosanna Pant