Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di continuazione, poiché la determinazione forfettaria della pena non è consentita, in quanto l'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, qualora a seguito di depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, occorra espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MOCALI PIo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 221
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 8233/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA PI FR, nato a [...] il [...] e da RI RC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal GIP di Alessandria, quale giudice di esecuzione, con la quale veniva revocata la condanna inflitta con la sentenza emessa dal GIP di Alessandria in data 15/12/1997 per l'avvenuta depenalizzazione di alcuni reati e veniva rideterminata la pena per i residui reati in anni 1 e mesi 1 di reclusione ed euro 1755,95 di multa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini. Rilevato che il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Gip, quale giudice dell'esecuzione, rilevava che alcuni dei reati per i quali gli imputati erano stati condannati dovevano considerarsi venuti meno, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 74/2000 che aveva modificato le fattispecie previste dalla L. 516/82 in materia di reati fiscali, e poi rilevato che gli aumenti di pena erano stati effettuati dal giudice in modo forfettario riteneva di poter ridurre la pena inflitta nel limite di mesi 1 di reclusione e L. 600.000 di multa.
Contro la decisione presentavano ricorso i condannati deducendo la violazione di legge in quanto il GIP avrebbe operato una riduzione forfettaria senza indicare la diminuzione quantitativa per ogni capo d'imputazione eliminato.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto in quanto la determinazione forfettaria della pena in materia di reato continuato non è consentita dalla legge che al secondo comma dell'art. 533 c.p.p. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini la pena secondo l'art. 81 c.p. Pertanto analoga operazione deve essere svolta dal giudice dell'esecuzione nei casi previsti dall'art. 673 c.p.p. anche qualora il giudice della cognizione non l'abbia formulata nei termini richiesti (Sez. 3^ 16 febbraio 2002 n. 7667, rv. 221103).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al GIP di Alessandria.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005