Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 4520
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Sentenza 20 gennaio 2005

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In tema di continuazione, poiché la determinazione forfettaria della pena non è consentita, in quanto l'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, qualora a seguito di depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, occorra espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 4520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4520
    Data del deposito : 20 gennaio 2005

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