Sentenza 11 febbraio 2005
Massime • 1
Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del questore di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio) è quello in cui si trova lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione nel momento in cui scade il predetto termine; sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora si tratti di luogo non conosciuto, sono applicabili le regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, quella prevista dal comma terzo, secondo cui giudice competente a conoscere del processo è quello del luogo nel quale ha sede l'ufficio del P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2005, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 667
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 041198/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE VELLETRI;
ORDINANZA del 02/11/2004 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nel procedimento penale
contro
:
ES TO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. OSSERVA
con ordinanza in data 21/4/04 il Tribunale monocratico di Velletri - avanti il quale la cittadina rumena CU TO, arrestata il giorno precedente in Marino in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo 25/7/98 n. 286, era stata condotta per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 C.P.P. - si è dichiarato incompetente per funzione e territorio e ha ordinato la restituzione degli atti al P.M..
Ha ritenuto il giudice di Velletri che il luogo di consumazione del reato di inosservanza dell'obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato si dovesse individuare, come per i reati omissivi propri, in quello ove si sarebbe dovuta compiere l'azione voluta dalla legge, nel caso di specie l'aeroporto di Fiumicino, rientrante nel circondario del Tribunale di Civitavecchia, da cui nel provvedimento del Questore era stato imposto alla CU di partire e che, non spettandogli per tale ragione la competenza territoriale a procedere al giudizio direttissimo, non gli spettasse neanche quella funzionale ad essa collegata di procedere alla convalida dell'arresto. Il Tribunale monocratico di Civitavecchia, investito in seguito alla emissione ai sensi dell'art. 550 C.P.P. di decreto di citazione a giudizio della CU da parte del locale P.M., con ordinanza in data 2/11/04 ha sollevato conflitto negativo limitatamente alla competenza per territorio, non essendo investito del giudizio di convalida dell'arresto.
Ha rilevato il giudice di Civitavecchia che la condotta tipica del reato omissivo proprio di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo 286/98 è solo l'inosservanza dell'obbligo, previsto dalla legge e richiamato dall'ordine del questore, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni mentre alle modalità di uscita, in quanto mere modalità esecutive di detto ordine, quando come nel caso di specie sono prescritte può riconoscersi valore solo ai fini amministrativi.
Ciò secondo il giudice di Civitavecchia comporta che il reato deve ritenersi consumato, ai sensi dell'art. 8 C.P.P., nel luogo in cui l'espulso si trova nel momento in cui scade il termine fissato dal questore e, se tale luogo come nel caso di specie non è noto, la competenza per territorio va determinata, alla stregua della prima delle regole suppletive di cui all'art. 9 C.P.P., nel luogo, nel caso di specie rientrante nel circondario del Tribunale di Velletri, ove viene accertata la protrazione del reato, che ha carattere permanente;
e condurrebbero all'individuazione di detto Tribunale come giudice competente anche le ulteriori regole suppletive di cui al comma 2, avendo la CU eletto domicilio in Genzano, e di cui al comma 3 dell'art. 9 C.P.P.. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Velletri.
La condotta punita dall'art. 14 comma 5-ter D.L.vo 286/98, che configura un'ipotesi di reato omissivo di carattere permanente, consiste nel "trattenimento" dello straniero senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'obbligo impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis.
Come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 28/4/04, P.M. in proc. Velcu, rv. 228.252) non ha pertanto rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo in cui, secondo la prescrizioni eventualmente contenute nel decreto del questore, lo straniero avrebbe dovuto lasciare U territorio dello Stato. La condotta omissiva illecita inizia invero nel momento e nel luogo in cui lo straniero si trova alla scadenza del termine entro il quale, a prescindere dalle modalità di allontanamento, non avrebbe comunque più potuto trattenersi in Italia e si protrae per tutto il tempo in cui rimane nel territorio dello Stato in situazione antigiuridica. Nel caso di specie dunque, non potendo trovare applicazione l'art. 8 comma 3 C.P.P. non essendo noto il luogo ove la CU si trovava al momento della scadenza di detto termine, la competenza per territorio va determinata alla stregua della prima regola suppletiva, prevista dall'art. 9 comma 1 C.P.P., secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, e quindi il Tribunale di Velletri nel cui circondario il 20/4/04 la CU è stata tratta in arresto nella flagranza del reato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005