Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 14187
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 133 c.p. e apparenza della motivazione in ordine alla dosimetria della pena

    Il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile. La sentenza impugnata risulta esente dai vizi prospettati, avendo i giudici di merito fornito congrua giustificazione del trattamento sanzionatorio inflitto e della individuazione della pena base in misura lievemente superiore al valore medio, spiegando come il grado di corresponsabilità della vittima fosse da ritenersi inferiore in termini di efficacia causale rispetto alla condotta dell'imputato.

  • Rigettato
    Violazione art. 62 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. La Corte territoriale, nel confermare il diniego già espresso dal giudice di primo grado, ha osservato, con ragionamento privo di illogicità, che il corretto comportamento tenuto dall’imputato successivamente al sinistro, certamente sintomatico della presa di coscienza della gravità del fatto e della sussistenza di senso civico, fosse comunque recessivo rispetto alla apprezzabile gravità della sua condotta.

  • Rigettato
    Violazione art. 222, comma 2, c. strada e apparenza della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida

    La sentenza impugnata, conformemente al dettato dell’art. 222, comma 2, cod. strada, secondo la lettura datane da Corte cost. n. 88 del 2019, ha fornito congrua giustificazione in ordine all’applicazione della più severa sanzione, richiamando quanto già espresso in ordine alla gravità della condotta di guida del ricorrente e alla estrema gravità della colpa, inferendone, senza fratture logiche, l’elevata pericolosità per la vita e l’incolumità delle persone, secondo i parametri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 14187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14187
    Data del deposito : 17 aprile 2026

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