CASS
Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 14187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14187 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA NO;
letta la requisitoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore delle parti civili, OB ON AI e OB LI EL, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ri- corso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle pre- dette parti civili nel giudizio di legittimità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14187 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO LA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 4 luglio 2024, il Giudice dell’udienza preli- minare del Tribunale di Treviso, ha condannato ES DI, all’esito di giudizio abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ON AI OB e LI EL OB, cui è stata riconosciuta una provvisionale pari rispettivamente a euro 250.000,00 ed euro 125.000,00, con applicazione, altresì, della sanzione accesso- ria della revoca della patente di guida, per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 2, 4 e 5, n. 1, cod. pen. (commesso il 1 novembre 2022 alle ore 4:00 circa). 1.1. All’imputato si contesta di aver, per colpa generica e specifica, in viola- zione degli artt. 141, commi 2 e 3, 142, comma 9-bis, 143, comma 1, 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, 191, comma 2, cod. strada, procedendo a una velocità di 158 km/h sulla via Vittorio Veneto, tratto di strada privo di attraversamenti pedonali con limite di velocità di 60 km/h, in stato di alterazione psico fisica, dovuto all’assunzione di alcool (tasso alcolemico pari a 1,33 mg/dl) e di cannabinoidi, a bordo dell’autovettura di proprietà della madre, omettendo di mantenersi in prossimità del margine destro, non regolando la velo- cità in relazione all’orario notturno, investito IA OB, che percorreva la medesima strada a piedi e che, probabilmente, al momento dell’investimento stava attraversando la carreggiata, cagionandone la morte immediata. Con le ag- gravanti di essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (aggravante esclusa dai giudici di merito: pag. 4 sentenza di primo grado), in stato di ebbrezza e procedendo su strada extraurbana ad una velocità superiore di 50 km/h a quella massima consentita. 1.2. La Corte di appello di Venezia, adita dall’imputato, con sentenza emessa in data 20 giugno 2026, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’am- montare della provvisionale in euro 170.000,00 per ON AI OB e in euro 80.000,00 per LI EL OB, confermando nel resto l’impugnata pro- nuncia. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e apparenza della motivazione in or- dine alla dosimetria della pena inflitta. Si censura, in particolare, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la doglianza relativa all’eccessività della pena inflitta, superiore alla media 3 edittale, non avendo valorizzato il grado di alterazione in cui versava la persona offesa, quantificandone la colpa solo in punto di statuizioni civili e non anche ai fini di cui all’art. 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si afferma che i giudici di appello hanno illogicamente escluso la concessione delle invocate attenuanti, ancora una volta, in ragione dell’elevato grado di colpa del ricorrente, pur avendo riconosciuto la correttezza del comportamento tenuto dal predetto successivamente al sinistro. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e apparenza della moti- vazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia confermato l’appli- cazione della sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sua sospensione, richiamando, con affermazioni apodittiche, la gravità della condotta, tralasciando gli elementi invocati dalla difesa, riguardanti il comportamento responsabile tenuto dal ricorrente dopo l’incidente, venendo così meno all’obbligo di una distinta e puntuale motivazione, diversa da quella attinente al trattamento sanzionatorio, da svolgersi in relazione ai parametri previsti dall’art. 218 cod. strada. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 26 febbraio 2026 il difensore delle parti civili, ON AI OB e LI EL OB, ha depositato memoria, con cui ha concluso per l’inam- missibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle predette parti civili nel giudizio di legittimità. Si sottolinea, in particolare, la congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale nel giustificare la dosimetria della pena, negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e disporre la revoca della patente di guida, con- testando, soprattutto, la doglianza della difesa relativa alla correttezza del com- portamento post delictum del ricorrente, in ragione delle circostanze oggettive emerse dalla scatola nera del veicolo dallo stesso condotto, che documentano più spostamenti successivi al sinistro, incompatibili con la tesi di un soggetto che si sia fermato immediatamente in preda alla disperazione per prestare soccorso. 3. In data 27 febbraio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo 4 di censura, con annullamento parziale della sentenza e rinvio, ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della Corte di appello per la determi- nazione della quantificazione proporzionale dell’apporto causale della condotta della persona offesa. Si osserva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha rimesso la misurazione dell’apporto causale delle condotte al giudice civile, in violazione dell’orientamento prevalente della Corte di legittimità secondo cui il giudice penale ha l’obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento nel caso in cui, come quello in esame, sia chiamato a pronunciare sulle statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (si richiama, ex multis, Sez. 4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 – 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta, in relazione alla dosimetria della pena, l’omessa valutazione e quantificazione della concorrente colpa della vittima, è ma- nifestamente infondato. 2.1. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello in base al quale - in tema di reato colposo - il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori cau- sali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civili- stiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428 - 01); il tutto sulla base della pregiudiziale considerazione per cui tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 – 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874 - 01). 2.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame e, considerato che la censura del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura ge- nerale, non investe le statuizioni civili (tanto più che i giudici di merito hanno pronunciato condanna generica, rimettendone la determinazione al giudice civile) ma solo il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata risulta esente dai vizi prospettati. 5 I giudici di merito, le cui conformi decisioni sul punto possono essere lette congiuntamente, hanno fornito congrua giustificazione del trattamento sanziona- torio inflitto e della individuazione della pena base in misura lievemente superiore al valore medio, spiegando come il grado di corresponsabilità della vittima, per il suo comportamento imprudente (risultando accertato che camminava di notte, lungo una strada non illuminata, vestita di nero, priva di torce o catarifrangenti e quasi al centro della carreggiata), che giustificava il riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., fosse da ritenersi inferiore in termini di efficacia causale rispetto alla condotta dell’imputato, osser- vando, secondo un giudizio controfattuale svolto nel rispetto dei parametri indivi- duati da questa Corte, che se l’imputato avesse condotto il veicolo a velocità più moderata, la persona offesa avrebbe avuto verosimilmente il tempo di accorgersi del sopraggiungere di un veicolo e di spostarsi, evitando l’impatto o limitandone le conseguenze;
allo stesso modo risultava altamente probabile che se l’imputato non fosse stato sotto l’effetto di alcol o se il tasso alcolemico fosse stato più mo- desto, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l’in- vestimento. I giudici di merito hanno, quindi, con apprezzamento fattuale logico, stimato la condotta del DI in termini di estrema gravità, oltre che per l’irreparabi- lità del danno cagionato alla persona offesa, per le modalità della sua condotta di guida, in ragione dell’accertata elevata velocità tenuta (quasi tre volte superiore al limite previsto per quel tratto di strada), in piena notte, lungo una strada non illuminata e sotto l’effetto di alcool, con un valore prossimo al limite massimo dello scaglione di riferimento, e per l’elevato grado di colpa, dando, così, ampio e con- gruo conto di aver apprezzato, nell’esercizio del potere discrezionale loro deman- dato nella dosimetria della pena, i criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., secondo le indicazioni ermeneutiche fornite in materia da questa Corte (in termini, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01). 3. Il secondo motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti gene- riche, è generico, non confrontandosi con le sentenze di merito, conformi sul punto. 3.1. Va ricordato che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trat- tamento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che ha specificato che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze 6 attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). 3.2. La Corte territoriale, nel confermare il diniego già espresso dal giudice di primo grado, ha osservato, con ragionamento privo di illogicità, che il corretto comportamento tenuto dall’imputato successivamente al sinistro, certamente sin- tomatico della presa di coscienza della gravità del fatto e della sussistenza di senso civico, fosse comunque recessivo rispetto alla apprezzabile gravità della sua con- dotta, nei termini già illustrati. Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già espresse in primo grado, senza una reale censura critica della motivazione resa. 4. Il terzo motivo, riguardante l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, è generico. 4.1. La sentenza impugnata, conformemente al dettato dell’art. 222, comma 2, cod. strada, secondo la lettura datane da Corte cost. n. 88 del 2019, ha fornito congrua giustificazione in ordine all’applicazione della più severa sanzione, richia- mando quanto già espresso in ordine alla gravità della condotta di guida del ricor- rente e alla estrema gravità della colpa, inferendone, senza fratture logiche, l’ele- vata pericolosità per la vita e l’incolumità delle persone, secondo i parametri pre- visti dall’art. 218, comma 2, cod. strada. 4.2. Le censure del ricorrente, ancora una volta, si limitano a riproporre le argomentazioni svolte in sede di gravame, senza un confronto reale con la deci- sione impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am- mende. 6. Tenuto conto che le doglianze investono anche la sussistenza delle circo- stanze attenuanti generiche, con possibili riflessi sull’entità del danno da risarcire (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01), il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giu- dizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili ON AI OB e LI EL OB, liquidate in complessivi euro 3.900,00 oltre accessori come per legge. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA NO GE ER
udita la relazione svolta dal Consigliere DA NO;
letta la requisitoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore delle parti civili, OB ON AI e OB LI EL, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ri- corso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle pre- dette parti civili nel giudizio di legittimità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14187 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO LA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 4 luglio 2024, il Giudice dell’udienza preli- minare del Tribunale di Treviso, ha condannato ES DI, all’esito di giudizio abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ON AI OB e LI EL OB, cui è stata riconosciuta una provvisionale pari rispettivamente a euro 250.000,00 ed euro 125.000,00, con applicazione, altresì, della sanzione accesso- ria della revoca della patente di guida, per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 2, 4 e 5, n. 1, cod. pen. (commesso il 1 novembre 2022 alle ore 4:00 circa). 1.1. All’imputato si contesta di aver, per colpa generica e specifica, in viola- zione degli artt. 141, commi 2 e 3, 142, comma 9-bis, 143, comma 1, 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, 191, comma 2, cod. strada, procedendo a una velocità di 158 km/h sulla via Vittorio Veneto, tratto di strada privo di attraversamenti pedonali con limite di velocità di 60 km/h, in stato di alterazione psico fisica, dovuto all’assunzione di alcool (tasso alcolemico pari a 1,33 mg/dl) e di cannabinoidi, a bordo dell’autovettura di proprietà della madre, omettendo di mantenersi in prossimità del margine destro, non regolando la velo- cità in relazione all’orario notturno, investito IA OB, che percorreva la medesima strada a piedi e che, probabilmente, al momento dell’investimento stava attraversando la carreggiata, cagionandone la morte immediata. Con le ag- gravanti di essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (aggravante esclusa dai giudici di merito: pag. 4 sentenza di primo grado), in stato di ebbrezza e procedendo su strada extraurbana ad una velocità superiore di 50 km/h a quella massima consentita. 1.2. La Corte di appello di Venezia, adita dall’imputato, con sentenza emessa in data 20 giugno 2026, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’am- montare della provvisionale in euro 170.000,00 per ON AI OB e in euro 80.000,00 per LI EL OB, confermando nel resto l’impugnata pro- nuncia. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e apparenza della motivazione in or- dine alla dosimetria della pena inflitta. Si censura, in particolare, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la doglianza relativa all’eccessività della pena inflitta, superiore alla media 3 edittale, non avendo valorizzato il grado di alterazione in cui versava la persona offesa, quantificandone la colpa solo in punto di statuizioni civili e non anche ai fini di cui all’art. 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si afferma che i giudici di appello hanno illogicamente escluso la concessione delle invocate attenuanti, ancora una volta, in ragione dell’elevato grado di colpa del ricorrente, pur avendo riconosciuto la correttezza del comportamento tenuto dal predetto successivamente al sinistro. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e apparenza della moti- vazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia confermato l’appli- cazione della sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sua sospensione, richiamando, con affermazioni apodittiche, la gravità della condotta, tralasciando gli elementi invocati dalla difesa, riguardanti il comportamento responsabile tenuto dal ricorrente dopo l’incidente, venendo così meno all’obbligo di una distinta e puntuale motivazione, diversa da quella attinente al trattamento sanzionatorio, da svolgersi in relazione ai parametri previsti dall’art. 218 cod. strada. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 26 febbraio 2026 il difensore delle parti civili, ON AI OB e LI EL OB, ha depositato memoria, con cui ha concluso per l’inam- missibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle predette parti civili nel giudizio di legittimità. Si sottolinea, in particolare, la congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale nel giustificare la dosimetria della pena, negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e disporre la revoca della patente di guida, con- testando, soprattutto, la doglianza della difesa relativa alla correttezza del com- portamento post delictum del ricorrente, in ragione delle circostanze oggettive emerse dalla scatola nera del veicolo dallo stesso condotto, che documentano più spostamenti successivi al sinistro, incompatibili con la tesi di un soggetto che si sia fermato immediatamente in preda alla disperazione per prestare soccorso. 3. In data 27 febbraio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo 4 di censura, con annullamento parziale della sentenza e rinvio, ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della Corte di appello per la determi- nazione della quantificazione proporzionale dell’apporto causale della condotta della persona offesa. Si osserva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha rimesso la misurazione dell’apporto causale delle condotte al giudice civile, in violazione dell’orientamento prevalente della Corte di legittimità secondo cui il giudice penale ha l’obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento nel caso in cui, come quello in esame, sia chiamato a pronunciare sulle statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (si richiama, ex multis, Sez. 4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 – 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta, in relazione alla dosimetria della pena, l’omessa valutazione e quantificazione della concorrente colpa della vittima, è ma- nifestamente infondato. 2.1. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello in base al quale - in tema di reato colposo - il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori cau- sali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civili- stiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428 - 01); il tutto sulla base della pregiudiziale considerazione per cui tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 – 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874 - 01). 2.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame e, considerato che la censura del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura ge- nerale, non investe le statuizioni civili (tanto più che i giudici di merito hanno pronunciato condanna generica, rimettendone la determinazione al giudice civile) ma solo il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata risulta esente dai vizi prospettati. 5 I giudici di merito, le cui conformi decisioni sul punto possono essere lette congiuntamente, hanno fornito congrua giustificazione del trattamento sanziona- torio inflitto e della individuazione della pena base in misura lievemente superiore al valore medio, spiegando come il grado di corresponsabilità della vittima, per il suo comportamento imprudente (risultando accertato che camminava di notte, lungo una strada non illuminata, vestita di nero, priva di torce o catarifrangenti e quasi al centro della carreggiata), che giustificava il riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., fosse da ritenersi inferiore in termini di efficacia causale rispetto alla condotta dell’imputato, osser- vando, secondo un giudizio controfattuale svolto nel rispetto dei parametri indivi- duati da questa Corte, che se l’imputato avesse condotto il veicolo a velocità più moderata, la persona offesa avrebbe avuto verosimilmente il tempo di accorgersi del sopraggiungere di un veicolo e di spostarsi, evitando l’impatto o limitandone le conseguenze;
allo stesso modo risultava altamente probabile che se l’imputato non fosse stato sotto l’effetto di alcol o se il tasso alcolemico fosse stato più mo- desto, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l’in- vestimento. I giudici di merito hanno, quindi, con apprezzamento fattuale logico, stimato la condotta del DI in termini di estrema gravità, oltre che per l’irreparabi- lità del danno cagionato alla persona offesa, per le modalità della sua condotta di guida, in ragione dell’accertata elevata velocità tenuta (quasi tre volte superiore al limite previsto per quel tratto di strada), in piena notte, lungo una strada non illuminata e sotto l’effetto di alcool, con un valore prossimo al limite massimo dello scaglione di riferimento, e per l’elevato grado di colpa, dando, così, ampio e con- gruo conto di aver apprezzato, nell’esercizio del potere discrezionale loro deman- dato nella dosimetria della pena, i criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., secondo le indicazioni ermeneutiche fornite in materia da questa Corte (in termini, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01). 3. Il secondo motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti gene- riche, è generico, non confrontandosi con le sentenze di merito, conformi sul punto. 3.1. Va ricordato che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trat- tamento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che ha specificato che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze 6 attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). 3.2. La Corte territoriale, nel confermare il diniego già espresso dal giudice di primo grado, ha osservato, con ragionamento privo di illogicità, che il corretto comportamento tenuto dall’imputato successivamente al sinistro, certamente sin- tomatico della presa di coscienza della gravità del fatto e della sussistenza di senso civico, fosse comunque recessivo rispetto alla apprezzabile gravità della sua con- dotta, nei termini già illustrati. Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già espresse in primo grado, senza una reale censura critica della motivazione resa. 4. Il terzo motivo, riguardante l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, è generico. 4.1. La sentenza impugnata, conformemente al dettato dell’art. 222, comma 2, cod. strada, secondo la lettura datane da Corte cost. n. 88 del 2019, ha fornito congrua giustificazione in ordine all’applicazione della più severa sanzione, richia- mando quanto già espresso in ordine alla gravità della condotta di guida del ricor- rente e alla estrema gravità della colpa, inferendone, senza fratture logiche, l’ele- vata pericolosità per la vita e l’incolumità delle persone, secondo i parametri pre- visti dall’art. 218, comma 2, cod. strada. 4.2. Le censure del ricorrente, ancora una volta, si limitano a riproporre le argomentazioni svolte in sede di gravame, senza un confronto reale con la deci- sione impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am- mende. 6. Tenuto conto che le doglianze investono anche la sussistenza delle circo- stanze attenuanti generiche, con possibili riflessi sull’entità del danno da risarcire (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01), il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giu- dizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili ON AI OB e LI EL OB, liquidate in complessivi euro 3.900,00 oltre accessori come per legge. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA NO GE ER