Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.
Commentari • 3
- 1. Art. 589 - Omicidio colposohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 538 - Condanna per la responsabilità civilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna per la responsabilità civile (art. 538) Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia …
Leggi di più… - 3. Art. 590 - Lesioni personali colposehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Profili intertemporali Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2017, n. 23080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23080 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
23080-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 222/17 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE N. 26602/2016- Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FR NI nei confronti di: NA RI N. IL 21/04/1995 avverso la sentenza n. 11743/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della nate sutureмирознака Udito, per la parte civile. l'Avv. Giovanne (accepivot. la quale defovite chede l'accortimento del corso e Udit i difensor Avv. concluzioni scritte e nota spere. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti NA RI per il reato di guida senza patente perché estinto per intervenuta prescrizione e lo assolveva dal reato di omissione di assistenza stradale e di fuga in presenza di persona ferita, perché il fatto non costituisce reato. Rideterminava la pena nei confronti del NA per il reato di omicidio colposo ai danni di FR IO nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della parte civile la quale con un unico, articolato motivo di ricorso si doleva del fatto che il giudice di secondo grado avesse determinato nella misura del 30% il concorso di colpa a carico della persona offesa, pur in assenza di uno specifico obbligo di graduare le responsabilità, finendo per sostituirsi alla determinazione del giudice civile competente che, in tale modo, rimaneva vincolato dalla statuizione del giudice penale. Sotto diverso profilo evidenziava che la suddetta determinazione risultava illogica e priva di giustificazione, fondata sul travisamento delle emergenze processuali e sull'erroneo presupposto che il NI non facesse uso del casco e non considerando che, in ragione del gravissimo politraumatismo occorso alla persona offesa a causa dell'investimento, l'impiego del presidio non avrebbe consentito di evitare il tragico evento. RITENUTO IN DIRITTO 1. Non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge di cui alla prima parte del motivo di ricorso. In primo luogo va rappresentato come la impugnazione avanzata contro la pronuncia di condanna penale estenda i suoi effetti devolutivi, ai sensi dell'art.574 comma IV cod. proc.pen. anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, in relazione alla parte che si pone in diretta dipendenza con il capo impugnato (sez.VI, 16.1.2002 Gionta e altri Rv 221350) così che, nel caso di esclusione di una delle ipotesi di reato originariamente contestate, ovvero di una circostanza aggravante, come pronuncia incidente a definire e graduare la responsabilità dell'imputato, essa ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno (sez.V, 18.11.2010 Rondelli, Rv.249098). 2 2.Inoltre se è vero che la questione del concorso di colpa della vittima deve essere esaminata di ufficio nel giudizio di primo grado, mentre in grado di appello o nel giudizio di rinvio rientra nella cognizione del giudice solo se è stata oggetto dell'impugnazione, è stato altresì affermato che l'effetto devolutivo si ha sia se la questione del concorso di colpa ha formato oggetto di uno specifico motivo di gravame, sia quando ciò sia avvenuto attraverso la deduzione di un motivo riguardante la determinazione della pena (sez.VI, 5.3.2015, Ottonello e altri, 264033). Nel caso in esame la difesa della parte civile aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il suddetto concorso di colpa della persona offesa e il giudice di appello, nel ribadire la legittimità di una tale affermazione, ne aveva limitato il rilievo alla misura del 30 %.
3. Se è vero che, come afferma la difesa della parte civile nel motivo di ricorso, una volta accertata dal giudice penale la ricorrenza della colpa concorrente di un terzo, esso non è tenuto a graduare i diversi apporti causali, assumendo rilievo l'eventuale colpa concorrente al solo fine di verificare la rilevanza della condotta del terzo in relazione all'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra la gravità del reato e determinazione della pena, tale principio non è applicabile quando il giudice è chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (cfr. sez. IV, 6.5.2009, Vietti e altri, Rv.244506).
3.1 Invero il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di avere preso in considerazione le modalità del sinistro e di avere raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (ipotesi in cui era stata ritenuta adeguatamente motivata la motivazione del giudice di merito che aveva riconosciuto alla vittima del sinistro che guidava uno scooter una percentuale di concorso di colpa del 30 %, definendo minima la sua responsabilità, sez.IV, 18.6.2013, Lobello e altri, Rv. 256287).
3.2 Le statuizioni del giudice di merito in ordine alle percentuali di concorso di colpa del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento rappresentano apprezzamento di fatto, peraltro non censurabile in sede di legittimità (sez.IV, 20.6.2013, P.C. e Sparapani, Rv. 258083). 3 4. Quanto al secondo profilo di doglianza, relativo al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del concorso di colpa della persona offesa (omessa utilizzazione del casco e rilevanza causale di tale inosservanza ai fini del traumatismo mortifero), i giudici di merito con apparato motivazionale integro, che si salda nel doppio grado di giudizio, hanno dato adeguato conto del fatto che lo scooterista non indossava il casco protettivo al momento dei soccorsi, né il casco era stato rinvenuto o segnalato dagli accertatori nello schizzo planimetrico, così da potersi affermare che il FR era privo del casco di protezione.
4.1 Il giudice di primo grado ha poi evidenziato come, alla stregua dell'accertamento medico legale, la localizzazione delle lesioni soprattutto al cranio, e la significativa rottura all'altezza dello spigolo superiore destro del parabrezza anteriore, verosimilmente per l'impatto con il corpo imbarcato sul veicolo, induce a ritenere che se tale presidio di sicurezza fosse stato indossato, l'evento avrebbe auto meno tragiche conseguenze. Il ragionamento del giudice di merito, fatto proprio anche nella decisione del giudice di appello, appare frutto di una corretta valutazione logico giuridica, del tutto resistente alle censure svolte dalla difesa della parte civile dinanzi alla corte di legittimità.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente FR GI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30.1.2017 Il consigliere estensore Il Presidente Patrizia Picial 0 Ugo Bellini Sull Depositata in Cancelleria 11 MAG. 2017 Oggi. E R P Il Funzionario Giudiziario HOO Patrizia Ciorra 4