Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
La distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, cod. proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura di quelle conversazioni nell'ambito del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 8953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8953 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
8 9 5 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 2237 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA N. 35415/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ET N. IL 04/09/1962 avverso l'ordinanza n. 5518/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 14/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha chiests dichierer le cam • petente del 6.1.C.; degli evvizi di rito;
rilevate le regolerità degli ф Udit i difensor Ay;
RITENUTO IN FATTO - che, con il provvedimento indicato in epigrafe, il g.i.p. del Tribunale di Palermo, all'esito dell'udienza camerale, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla richiesta presentata dal P.M. di distruzione di intercettazioni inutilizzabili ex art. 271 c.p.p., per essere funzionalmente compatibile il G.u.p. dello stesso Tribunale, ed ha, inoltre, dichiarato l'inammissibilità delle richiesta di distruzione della documentazione di intercettazioni avanzata dal difensore dell'imputato ET AL, in atti generalizzato, avanzata ex art. 240 c.p.p.; - che, contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, denunciando ex art. 30 c.p.p. conflitto di competenza, e lamentando altresì violazione degli artt. 271, commi 1 e 3, e 240 c.p.p., con manifesta illogicità della motivazione, conclusivamente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
- che, all'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito: all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO che il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, perché: - il conflitto denunciabile ex art. 30 c.p.p. dalle parti private è, per espressa previsione di legge, soltanto quello definito dall'art. 28 c.p.p., del quale non ricorrono in concreto i presupposti, poiché soltanto un giudice ha ricusato di prendere conoscenza della questione, negando la propria competenza (e naturalmente gli esiti della riferita riunione di sezione potrebbero avere mera rilevanza interna, non altra); - il procedimento di cui all'art. 240 c.p.p. è, ancora una volta per espressa previsione di legge, azionabile soltanto da parte del P.M., non anche dei privati in ipotesi interessati alla distruzione;
- che, peraltro, ai fini della chiesta distruzione, non sarebbe sufficiente l'inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata nell'ambito del subprocedimento cautelare, poiché, come già chiarito da questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. VI, n. 33810 del 26.4.2007, C.E.D. Cass. n. 237155), la distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, cod. proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale de libertate, presupponendo com& appare di assoluta evidenza - una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo di cognizione (nel quale il dictum del giudice del subprocedimento cautelare non esplica effetti"fi vincolanti, così come, per converso, la eventuale declaratoria di utilizzabilità delle medesime intercettazioni); -che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 25 novembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani * Antonio Esposito туй year DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 54 MAR. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R N J O E O C *