Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza che ha pronunciato condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclude la conferma delle disposizioni concernenti gli interessi civili della sentenza annullata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1533
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 017829/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RA N. IL 05/05/1940;
2) RI AL N. IL 01/06/1927;
avverso SENTENZA del 16/02/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. DI DOMENICO in sost. Avv. Legnini;
udito il difensore avv.to Russo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio, dopo annullamento della decisione di primo grado da parte di questa corte, la sentenza in epigrafe ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione in danno di EN NZ, già presidente dell'A.I.L. (Associaz. Italina Leucemie) - sez. Abruzzo - ascritto a GR AF e ER ST, rispettivamente presidente e vice-presidente della predetta associazione, ed ha confermato le statuizioni civili della sentenza di condanna di primo grado.
Agli imputati era stato, in particolare, ascritto di aver offeso la reputazione dell'EN, formulando allusioni a suo carico circa la sospetta gestione di un conto corrente bancario intestato all'A.I.L. abruzzese la cui esistenza era stata taciuta dal querelante all'atto del passaggio di consegne, e ciò nonostante che lo stesso istituto bancario avesse chiarito come tale silenzio fosse imputabile al mutamento delle coordinate bancarie a seguito della fusione del Banco di S. Spirito con la Cassa di Risparmio di Roma ed il Banco di Roma. I giudici di rinvio, all'esito di perizia contabile disposta in base alle indicazioni di questa corte, statuivano nel senso inizialmente precisato, argomentando per la sussistenza degli estremi del reato di diffamazione in base alle conclusioni peritali, secondo cui il conto corrente contestato, acceso presso il Banco di S. Spirito, aveva poi mutato numero per effetto delle suddette fusioni bancarie senza subire, nel tempo, movimentazioni di sorta, sino alla sua chiusura, intervenuta il 9.7.1997, con un saldo di Euro 50,409. Il perito, pur evidenziando il mancato reperimento della necessaria documentazione, aveva, inoltre, riferito che per errore, poi corretto senza conseguenze, del Centro elettronico dell'istituto di credito derivato dalle fusioni, il conto era stato per alcuni giorni ascritto a tale Pigliucci di Olevano Romano.
La corte territoriale riteneva, altresì, integrato l'elemento soggettivo del reato, attesa la piena consapevolezza degli agenti circa il carattere offensivo delle loro allusive asserzioni, rivelatesi oggettivamente prive di fondamento e non attribuibili neppure ad una "sincera ancorché erronea convinzione". Il difensore degli imputati ha proposto ricorso, deducendo:
- violazione art. 627 c.p.p., comma 3, per inosservanza, da parte del giudice di rinvio, dei principi di diritto indicati da questa Corte, per tali dovendosi intendere anche i percorsi argomentativi segnalati come doverosi dal giudice di legittimità, avendo la corte persistito nel fondare la propria decisione sulle già censurate assicurazioni "tranquillanti" dei responsabili dell'istituto di credito, pur in difetto della necessaria documentazione giustificativa, risultata non più reperibile, e nell'omettere di valutare se le molteplici e gravi anomalie evidenziabili nel caso di specie abbiano potuto influire sull'elemento soggettivo del reato e di esporre le ragioni del credito privilegiato genericamente ed immotivatamente concesso ad alcune testimonianze (una delle quali resa da soggetto risultante non presente al fatto riferito) a discapito di altre di opposto segno, pur di gran lunga maggiori per numero;
- indebita utilizzazione di argomenti difensivi svolti in sede di discussione e neppure verbalizzati;
- travisamento della prova in punto di durata dell'aggancio del conto corrente in questione a tale Gigliucci, in realtà protrattosi dagli anni 1991-92 sino al 1997;
- mancata assunzione di deposizioni testimoniali sollecitate dalla difesa;
- mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, pur in presenza di un'assoluta impossibilità di accertare la responsabilità degli imputati per l'avvenuta dispersione degli elementi di prova e di evidente insussistenza dell'elemento psicologico del reato;
- mancanza di prova dell'esistenza di un danno risarcibile, avendo, del resto, l'EN riferito in querela fatti diversi da quelli oggetto di imputazione;
- erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., essendo la sentenza di primo grado stata integralmente travolta dalla sentenza di annullamento di questa corte.
Quanto ai profili relativi alla responsabilità penale, non sussistono elementi per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, mancando l'evidenza richiesta da detta norma per una pronuncia assolutoria sul merito dell'accusa. Per quanto, invece, attiene alle disposizioni civili della sentenza, l'ultimo, assorbente motivo è fondato, presupposto per l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. essendo la previa pronuncia di una condanna alle restituzioni od al risarcimento del danno in favore della parte civile e, dunque, l'esistenza di un valido giudizio di responsabilità dell'imputato (v. Cass., sez. 5^, 16.6.2005, Vettorato, in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 42,79).
Nel caso di specie tale presupposto manca, essendo esso venuto meno per effetto dell'annullamento della sentenza di primo grado da parte di questa corte, che ha ritenuto quella decisione affetta da carenza o vizio di motivazione per la mancata disamina di prove contrarie all'assunto accusatorio e per la reiezione dell'istanza di disporre perizia tecnica.
Una volta intervenuta, nel giudizio di rinvio, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non esistendo più un'affermazione di responsabilità degli imputatati ai fini penali nè la loro condanna al risarcimento dei danni in quanto travolte dalla sentenza di annullamento in sede di legittimità, la corte territoriale non poteva, pertanto, confermare le disposizioni civili della sentenza di primo grado.
A tale situazione, sin dall'origine preclusiva della conferma delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, si è aggiunta la circostanza, segnalata per iscritto dal difensore della costituita parte civile, del sopravvenuto decesso di quest'ultima, con conseguente caducazione, in ogni caso, delle suddette statuizioni, in difetto di autonoma costituzione od intervento in causa da parte degli eredi dell'offeso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008