Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15429 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
AULA "A" 5429/02 542/2002 REPUBBLIC oggetto LAVORO IN NOME DE P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 05385/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 08589/200 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 36018 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 21.05.2002 da IC MA rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo Galli, del Foro di Lecco, e Alessio Petretti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
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contro
ERRE GI S. a. s. di DD RAG. DA & C. in persona del suo socio accomandatario e legale rapp.te p.t., rag. IN DI, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marilena Guglielmana, del Foro di Lecco, Paolo Andreotti, del Foro di Milano, e Francesco Mancuso, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Oslavia, n. 14, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
h e sul ricorso incidentale proposto da ERRE GI - S. a. s. di DD RAG. DA & C. in persona del suo socio accomandatario e legale rapp.te p.t., rag. IN DI, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marilena Guglielmana, del Foro di Lecco, Paolo Andreotti, del Foro di Milano, e Francesco Mancuso, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Oslavia, n. 14, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
IC MA rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo Galli, del Foro di Lecco, e Alessio Petretti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, giusta procura speciale in calce al ricorso principale, - controricorrente avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecco n. 00306/1999 del 28.05/14.06.1999, R.G. n. 00362/99, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Francesco Mancuso per la ERRE.GI; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00353/98 del 24 settembre - 09 ottobre 1998 il Pretore di Lecco, in 1 accoglimento della domanda proposta da MA MI contro la Erre GI s.a.s. di - DI AG. IN & C. (in appresso solo Erre.GI), dichiarava di natura subordinata il rapporto di lavoro intercorso tra il MI e la ERRE.GI nel periodo 196/1992 12/07/1995, e condannava la società al pagamento in favore del MI della complessiva somma lorda di lire 9.317.000 oltre accessori. 2 Д Il Tribunale di Lecco rigettava l'appello principale proposto dal MI diretta al conseguimento della ulteriore somma di lire 28.363.500 e a un diverso regolamento delle spese di primo grado e quello incidentale della società ERRE.GI, diretto alla riforma della sentenza appellata sulla riconosciuta natura subordinata e non autonoma del citato rapporto di lavoro nonché sui danni derivati alla società per l'improvviso allontanamento dal lavoro del MI, confermava la sentenza appellata e condannava la società al rimborso in favore del MA della metà delle spese del grado, che per l'altra metà dichiarava compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: era incontestato che il MI il giorno dopo della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la ERRE.GI aveva stipulato con la stessa società un contratto di “comodato e collaborazione” per attività di elaborazione dati relativa alle ditte con cui la ERRE.GI intratteneva rapporti, con orario prestabilito di lavoro giornaliero e compenso fisso netto di 24.000.000 annuo, e contemporaneamente altro contratto "identico al primo" con espressa esclusione di ogni vincolo di orario;
che era rimasta invariata l'attività lavorativa già espletata in precedenza;
che, in sostanza, si era solo modificato il nomen iuris del rapporto, a nulla rilevando la clausola della libertà di orario di lavoro, contraddetta dalla contemporanea controdichiarazione;
che dalla espletata istruttoria era risultata la natura subordinata del rapporto, con particolare riferimento alla sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro e del compenso fisso erogato in quote mensili di lire due milioni ciascuna;
che la somma di lire 15.266.405 corrisposta al MI dalla società a titolo di I.V.A. e dallo stesso poi versata all'amministrazione finanziaria, e della quale il MI chiedeva il pagamento, non gli era dovuta, atteso che il lavoratore, come da consulenza contabile, aveva già conseguito, nel periodo, un compenso superiore, anche al netto dei versamenti I.V.A., a quello spettante in applicazione del contratto collettivo per la ipotesi della natura subordinata del rapporto;
e lo stesso valeva per ulteriore somma di cui il HE contestava il computo perché riveniente da copie di assegni irregolarmente depositate in giudizio ed espinte dai documenti di causa;
correttamente il primo giudice aveva posto a carico del MI una 4 3 quota (50%) del compenso al consulente, tenuto conto che il lavoratore era stato negligente nella quantificazione della domanda. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza MI MA affidandosi a tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La ERRE.GI si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. Il MI si è costituito con controricorso avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale MI MA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 e 2099 c.c. e 36 della Costituzione, nonché contraddittorietà della motivazione: nel rigettare la domanda di recupero della somma relativa all'I.V.A. il Tribunale aveva posto a confronto somme evidentemente non omogenee, essendo netta quella percepita in virtù del rapporto qualificato come autonomo e al lordo dell'Irpef e della tassa salute quella spettante per la diversa natura subordinata di esso;
tale ultimo tipo di rapporto non prevedeva l'applicazione di detta imposta, sicché la intera operazione che la riguardava era determinata dall'inadempienza del datore di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso principale MI MA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.: il Tribunale, nel confermare la sentenza appellata, ha confermato anche la valutazione che il primo giudice aveva fatto di documenti (copie di assegni) irritualmente prodotti in giudizio e che avevano alterato l'esito del raffronto fra il percepito e il compenso riconnesso alla subordinazione del rapporto. Con il terzo motivo di ricorso principale MI MA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: le spese di lite erano state poste sia in primo che in secondo grado anche a carico del MI, e tanto era illegittimo, tenuto conto che la società era stata totalmente soccombente;
la liquidazione di esse andava comunque rivista in relazione all'accoglimento delle ulteriori pretese, perché attuata espressamente “in considerazione della effettiva entità della domanda". 4 Con il primo motivo di ricorso incidentale la Erre - GI s.a.s. di DI AG. IN C. denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto rapporto di lavoro tra le parti, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si esprimeva nel senso che il discrimine fra rapporto di lavoro autonomo e subordinato era dato dall'elemento della subordinazione e che altri elementi, quali l'orario fisso delle prestazioni, i compensi fissi e predeterminati, la definizione preventiva del luogo di lavoro, costituivano elementi cd. sussidiari e di per sé non decisivi;
nella specie non era risultato che vi erano stati ordini precisi, direttive specifiche, istruzioni e disposizioni di lavoro nell'attività del MI di traduzione dei dati documenti in dati contabili, questi ultimi registrati nell'elaboratore, attività preparatoria a quella della società di tenuta della contabilità e dell'amministrazione per i clienti;
il controllo ex post della società era necessario per indirizzare correttamente l'attività della società, ed è quanto certamente non costituiva assoggettamento dell'attività del MI al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Erre - GI s.a.s. di DI AG. IN & C. denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,sempre con riferimento al rapporto di lavoro tra le parti, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la volontà manifestata dalle parti era quella di un rapporto di lavoro autonomo, senza assoggettamenti gerarchici disciplinari e in piena libertà sull'orario di lavoro;
il MI aveva anche svolto in accordo con i responsabili della società, e finanche negli stessi luoghi in cui svolgeva l'attività per la ERRE.GI e con l'uso delle medesime attrezzature, ulteriore attività contabile e di fiscalista per conto suo, in proprio e per suoi clienti;
il MI in oltre tre anni non aveva mai manifestato la volontà di modificare l'originale, negoziata natura del rapporto. Preliminare all'esame del ricorso principale, riguardante quest'ultimo le conseguenze dell'accertata natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, è quello del ricorso incidentale, vertente proprio sulla natura del rapporto stesso intercorso tra le parti. J 5 I motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione tra loro, e anche parziale sovrapposizione, sono fondati. Il giudice di appello, nonostante specifica impugnazione della statuizione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto, dopo aver premesso che il MI aveva intrattenuto un precedente rapporto di lavoro espressamente di natura subordinata con la ERRE.GI, e che, il giorno successivo alla cessazione di esso, fra le parti erano stati stipulati due contratti di lavoro di "comodato e collaborazione", espressamente di natura autonoma, di analogo contenuto, con la sola differenza del secondo in rapporto al primo della esclusione di ogni vincolo di orario, limita le proprie argomentazioni sul punto, determinandosi per il rigetto dell'appello, a qualche apodittica, insufficiente, ed anche irrilevante affermazione. Argomenta il Tribunale, più precisamente, che era rimasta "invariata, nella sostanza, l'attività lavorativa subordinata in precedenza svolta dal MI", che “la espressa esclusioni di vincoli di orario (contraddetta dalla contestuale (e/o contemporanea, nr.) controdichiarazione rappresenta un chiaro sintomo della volontà di dissimulare la natura subordinata del rapporto", che "tale natura, esattamente riconosciuta dal giudice di primo grado, risulta inoltre dalle prove assunte nella fase istruttoria, dove si è dimostrato che il rapporto dedotto in giudizio presentava i caratteri tipici della subordinazione quali soprattutto la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro e le modalità di corresponsione dell'importo annuo di lire 24.000.000, versato al MI tramite regolari pagamenti mensili di £. 2.000.000”. Nient'altro, se non il riferimento, in nota, quanto alla sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, della precisazione di un teste "che quelle attività venivano svolte dal MI ma poi erano visionate dalla sig.ra DI, titolare della ditta, che le controllava ed indicava eventuali correzioni o modifiche da apportare”. Orbene, nessuna di tali argomentazioni può ritenersi probante o in qualche modo riconducibile alla, pur conclusiva, natura subordinata attribuita al rapporto. Non lo è certamente la prima, atteso che, la più volte affermata possibilità che più, se non proprio qualsiasi, attività, e sicuramente quella in oggetto, in teoria, sono indifferentemente suscettibile di espletamento con il vincolo della subordinazione ovvero 6 in termini di assoluta autonomia, rivela l'assoluta irrilevanza della successione dei rapporti, e della immediatezza di essa, e della variazione o meno dell'attività lavorativa. Altrettanto certamente non lo è la seconda, atteso che nessuna indagine è stata fatta e nessun elemento è risultato, e neanche ricercato, affinché potesse fondatamente assumersi la determinata coesistenza dei due contratti, con dichiarazione di netto contrasto sull'orario di lavoro, al solo fine probatorio di opposti o convergenti interessi. E' evidente che, in assenza di qualsiasi altro elemento, non si può escludere la stipulazione di un nuovo contratto a completamento delle vicende del rapporto, solo parzialmente indicate nell'altro contratto. Quanto alla terza affermazione è evidente che essa rappresenta la più classica delle petizioni di principio, sillogisno, cioè, che presuppone come implicitamente dimostrata la stessa tesi che si vuole dimostrare (trattasi di rapporto di lavoro subordinato perché sussiste Valutarsed expliciters, la subordinazione del rapporto). In realtà, doveva più correttamente con riferimento ad elementi fattuali, se e in qual modo si era pervenuti al rilievo della sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro;
né il riferimento alla dichiarazione del teste chiarisce alcunché, tenuto conto che non è certo immaginabile un mancato controllo del committente su un qualsiasi lavoro espletato da altri, nel suo interesse, in autonomia, né ancora rileva più che tanto la modalità di regolazione del compenso, che, da un lato, risulta pattuito ad anni, come di abitudine nei rapporti autonomi, e, dall'altro, è erogato in pagamenti mensili, che però possono consistere, anche per comodità, in rate periodiche. La motivazione, come si vede, è generica e insufficiente, e soprattutto pretermette qualsiasi indagine su quegli elementi che afferiscono in via principale al discrimine della natura dei due diversi rapporti in esame, individuati, per pacifico orientamento giurisprudenziale, nella sottoposizione o meno del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro, e, in via surrettizia, ma non esaustiva, nelle modalità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa, di espletamento dell'attività e di erogazione del compenso. Tutto quanto, tanto più necessario nel caso di specie, allorché, essendo pacificamente fra le parti succeduto ad un rapporto di lavoro espressamente di natura 7 ch subordinata un nuovo rapporto di lavoro altrettanto espressamente di natura autonoma, solo una indagine sul concreto diverso atteggiarsi del nuovo rapporto, anche in relazione al precedente, avrebbe potuto rivelare la sussistenza o meno degli elementi di contrasto al nomen iuris di origine sui quali fonda la propria domanda il MI. -Il ricorso incidentale, pertanto, va accolto il che comporta, all'evidenza, l'assorbimento dei vari motivi del ricorso principale - la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Milano, il quale provvederà, in uno al riesame della questione sulla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo in contestazione e delle conseguenze ad essa riconnesse, anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del 3 giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano. 5 Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Gianni Mapperella Vincenzo TrezzaVinceus Tress IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi. - 4 NOV. 2002 IL CANCELLIERE 8