Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15170
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In forza del principio (anche costituzionale) della libertà economica di cui agli artt.41 della Carta fondamentale, e 1321, 1322, 1372 del cod. civ., le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto stesso, consensualmente, in caso di gravi molestie (nella specie, lancio di un secchio d'acqua frammista a nauseabondi elementi evacuati dal cane) arrecate da un terzo al conduttore, e tali da pregiudicare il normale godimento dell'immobile, sussistendo, in tal caso, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art.2043 c.c.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15170
    Data del deposito : 10 ottobre 2003

    Testo completo