Sentenza 10 dicembre 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per l'identificazione, si è divincolato dalla presa degli operanti ed è stato condotto con forza negli uffici di P.S., ove ha fornito le sue generalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 47585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47585 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1531
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 23458/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AR, n. a Roma il 20 agosto 1973;
nei confronti della sentenza in data 14 marzo 2007 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore MARINEO Roberto.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava quella in data 4 novembre 2005 del Tribunale della città, appellata da AR AV, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di mesi sette di reclusione in ordine ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 651 e 337 c.p. (in Roma, il 19 dicembre 2002). L'imputato non solo aveva preso energicamente a spinte gli agenti che, all'interno della stazione Termini di Roma, gli avevano chiesto i documenti per l'identificazione, ma si era divincolato alla presa degli operanti i quali, per tenerlo e condurlo negli uffici della Polfer, avevano dovuto ricorrere all'ausilio degli appartenenti a detto ufficio. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della inosservanza o erronea applicazione della legge penale: costui non contesta il reato di resistenza, ma precisa che aveva finito col fornire le sue generalità dopo essere stato condotto presso gli uffici di p.s., onde il reato non era configurabile. Assume che, comunque l'ipotesi di reato di cui all'art. 651 c.p. "è ontologicamente correlata alla fattispecie del reato più grave, atteso che la perpetrazione del reato di resistenza è scaturita proprio dal rifiuto di esibire i documenti". Si duole altresì della carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato di cui all'art. 651 c.p. è istantaneo e non ha alcuna rilevanza che l'imputato abbia fornito le generalità solo dopo essere stato condotto negli uffici di p.s. quando l'illecito si era già consumato. Nè la violazione dell'art. 651 c.p. può confondersi con quella di resistenza e restare assorbita in questa, essendo le due condotte completamente diverse se raffrontate in astratto (la prima si realizza con l'uso della violenza o minaccia per opporsi a un atto di ufficio;
la seconda con il semplice comportamento omissivo consistente nel rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale), e separate l'una dall'altra se considerate in concreto. Esse sono pertanto tali da porsi tra loro in successione temporale e quindi in concorso materiale.
Il secondo mezzo introduce nel giudizio di legittimità censure non consentite in quanto concernenti il trattamento sanzionatorio la cui valutazione è riservata al giudice di merito. La sentenza è adeguatamente motivata ed è immune da censure logiche, poiché afferma correttamente la impossibilità di concedere le attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali (ben sette specifici). Gli elementi considerati dal giudice di merito, che non deve motivare su ciascuna delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., hanno avuto implicitamente, nella valutazione, un peso maggiore rispetto a quelli indicati dal ricorrente (asserito tenue disvalore sociale del fatto). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007