Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).
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Il rischio di contagio in caso di consegna in ambito MAE per alto tasso di positività al virus nella città dell'autorità giudiziaria del paese emittente non inerisce al tema dell'inadeguatezza intrinseca delle strutture penitenziarie a garantire un livello minimo di vivibilità ai detenuti al fine di non incorrere nel divieto stabilito dalla seconda parte dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; si tratta peraltro su un dato puramente congetturale ed è quindi manifestamente infondata. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE sentenza n. 22275 dep. il 23.07.2020 Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore VILLONI ORLANDO ha pronunciato la seguente sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 26877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26877 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
2687 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1100 Giovanni Conti - Presidente - Giorgio Fidelbo -CC 25/05/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 17590/17 Relatore- Anna Emilia Giordano Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento nei confronti di XE EM, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2017 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Massimiliano Carbone, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di XE EM all'autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo del 13 gennaio 2017, relativo al titolo r cautelare interno, emesso in data 28 dicembre 2016 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sibiu in data 12 dicembre 2016 con la quale l'imputata fu condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di furto aggravato e di frode informatica (operazioni di prelievo con bancomat mediante accesso alle informazioni di sistema e/o di computer). Dopo aver premesso che la XE è stata tratta in arresto il 23 gennaio 2017 e sottoposta alla misura della custodia in carcere, la Corte di appello ha dato atto della trasmissione del MAE, della sentenza definitiva e delle informazioni complementari richieste in ordine alle condizioni dell'istituto carcerario in cui sarà eseguita la pena e, ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminazione, trattandosi di fatti previsti come reato anche dalla legge italiana ai sensi degli artt. 624, 625 n. 6 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/07; ritenuto non provato il radicamento in Italia della XE ed escluso rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, essendo previsto che la pena sarà eseguita in regime semiaperto. Ritenuti pertanto, insussistenti motivi ostativi alla consegna, la Corte di appello ne ha però disposto il differimento a soddisfatta giustizia italiana ai sensi dell'art. 24 1. 69/05, essendo stata documentata, mediante produzione dell'avviso di conclusione delle indagini, la pendenza di un procedimento penale presso l'A.G. di Milano a carico della XE.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al differimento della consegna. Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha disposto il differimento della consegna per la pendenza di un procedimento ancora in fase di indagini per il quale la XE non risulta sottoposta a misura cautelare, cosicché al passaggio in giudicato della sentenza impugnata la stessa ritornerà in libertà, senza motivare né effettuare alcuna valutazione comparativa tra le esigenze processuali dello stato richiesto e quelle dello stato richiedente. Con memoria depositata il 16 maggio 2017 il difensore della XE contesta le argomentazioni del ricorrente, sostenendo la legittimità della disposta sospensione della consegna, in quanto il procedimento pendente presso il Tribunale di Milano è in fase di emissione del decreto di citazione a giudizio con conseguente necessità della presenza dell'imputata a fini difensivi, trattandosi peraltro, di reati della medesima gravità di quelli giudicati nella sentenza straniera, ed essendo irrilevante il profilo evidenziato nel ricorso, attinente all'eventuale caducazione della misura cautelare: chiede, pertanto, l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 2 дя CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Correttamente il ricorrente evidenzia, in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, P.G. in proc. Dumitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 51782 del 20/12/2013, De Mitri;
Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman, Rv. 257020), che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare o meno la consegna della persona richiesta per consentirle di essere sottoposta ad un procedimento per un reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto implica in ogni caso una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo della gravità dei reati addebitati e della data di consumazione, ma anche dello stato del procedimento in Italia e di altri parametri, tra i quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, nonché l'entità della pena da scontare nel nostro paese (Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, Bedhiafi, non mass. e Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, Munteanu, Rv. 245486). Si tratta, in definitiva, di una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20 della L. n. 69 del 2005, che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, Vadanoiu, Rv. 247097). Nel caso in esame è evidente l'assenza totale di motivazione in ordine all'opportunità di rinviare la consegna, mancando ogni valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due stati membri. Non risulta, infatti, neppure indicato il titolo di reato per cui si procede in Italia ed è certo che il procedimento è ancora in fase di indagini, a fronte di una sentenza esecutiva straniera da eseguire, in funzione della cui esecuzione la XE è provvisoriamente detenuta, mentre per il procedimento italiano si procede in stato di libertà e non è stata ancora iniziata l'azione penale né risulta indicata una concreta esigenza difensiva, che richieda la presenza in Italia della XE. Per le ragioni esposte ed al fine di colmare la lacuna motivazionale la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 3 да ら Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, il 25/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo Giovanni Conti J uuti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG 2017 IL IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DIPUCCHIO A M E R P U C E T I N E T O R O C 4