Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L 2 O 01075 /0 1 7 R - B 0 I 4 0 D 2 U - L A L T D S 7 EPUBB O 4 ( P M I F IN NOME D A I - D 8 E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Oggetto N E S 2 E SEZIONE PRIMA CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo FERRO Presidente R.G.N. 12239/95 Dott. Francesco IA FIORETTI Rel. Consigliere Cron. 2310 Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere Rep.345 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 26/10/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig elettivamente PRO MARIA LUISA, PRO MIRELLA, per diritti L. 60600 #2-6-GEN 2001. domiciliate in ROMA VIA BERTOLONI 19, presso IL CANCELLIERE l'avvocato FARENGA VIRGILIO, che le rappresenta e LIRE 3000 CANCELLERI difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CG575503 COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, CG575504 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato SCOTTO GABRIELE, 2000 giusta delega a margine del controricorso;
1949
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1372/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/04/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco IA FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Farenga, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lesti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto ROcuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, accoglimiento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto del primo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva 12 febbraio-11 maggio 1971 il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande introdotte nel 1954 da ex proprietari ( tra i quali DO RO, cui a seguito di decesso, avvenuto nel 1965, erano succedute le figlie IA LU RO e IR RO) di appartamenti e negozi di vari stabili, tra i quali quello di via Giolitti nn. 63 e 73, espropriati dal Comune di Roma per esigenze connesse alla costruzione della Stazione Termini, dichiarò detto Comune decaduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, contenuta nel piano particolareggiato n. 75, di cui al R.D. 4.8.1939, ed il diritto degli espropriati alla retrocessione degli immobili assoggettati ad espropriazione, subordinandone l'efficacia al pagamento del relativo prezzo da determinarsi in prosieguo di giudizio. Detta sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza 11 luglio 1975, divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione. Nel corso del giudizio, proseguito per la determinazione del prezzo, gli attori fecero presente che la chiesta retrocessione era divenuta impossibile, avendo il Comune di Roma fatto demolire gli edifici siti in via Giolitti nn. 63 e 73, con esclusione del solo "piano negozi”. Chiesero, pertanto, un indennizzo sostitutivo dell'immobile demolito. Espletata consulenza d'ufficio per determinare l'entità di tale indennizzo, il Tribunale di Roma, con sentenza 11 ottobre-6 dicembre 1982 anch'essa non definitiva, dichiarò improponibile la domanda di indennizzo sostitutivo, perché preclusa dal giudicato di cui alla citata sentenza 11 luglio 1975 della Corte di appello di Roma, e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire la quota ideale dell'area di sedime, residuata a seguito della 1 Jus demolizione dell'immobile, spettante a IA LU e IR RO, avendo queste chiesto, con domanda subordinata, la retrocessione di tale quota. Espletata detta consulenza, le attrici, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesero la determinazione dell'indennizzo sostitutivo sulla base dell'allora corrente prezzo di mercato dell'immobile demolito e, in subordine, la determinazione del prezzo di retrocessione con riferimento, però, non alle quote ideali dell'area di sedime, come in precedenza richiesto, bensì alla parte del “piano negozi" corrispondente alla quota di proprietà condominiale, di cui le attrici erano titolari prima della parziale demolizione. Avendo il convenuto sollevato, in relazione a detta ultima domanda, eccezione di novità della stessa, le attrici RO notificavano al Comune di Roma, il 12 dicembre 1989, un nuovo atto di citazione, con il quale reiteravano la domanda di corresponsione dell'indennizzo sostitutivo e, in via subordinata, la domanda di retrocessione di una quota del “piano negozi” nei termini su precisati. Il Tribunale di Roma, previa riunione dei due giudizi, con sentenza in data 14 gennaio-17 febbraio 1993: a) dichiarava il non luogo a provvedere in ordine alla domanda principale di corresponsione di un indennizzo sostitutivo della retrocessione, in quanto su tale domanda il tribunale si era già pronunciato con la sentenza 11 ottobre-6 dicembre 1982; b) dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda di retrocessione della quota ideale di proprietà sull'area di sedime corrispondente proporzionalmente alla quota di proprietà millesimale spettante alle attrici quali condomine, in quanto non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
c) rigettava la domanda subordinata di retrocessione di quota della proprietà dell'edificio relitto (piano negozi) dopo la parziale demolizione e Juz 2 quella di risarcimento del danno, introdotte con l'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1989; d) compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Con citazione, notificata il 10 dicembre 1993, IA LU e IR RO proponevano appello avverso la sentenza non definitiva dell'11 ottobre-6 dicembre 1982, per la quale era stata fatta espressa riserva di gravame, e quella definitiva del 14 gennaio-17 febbraio 1993, deducendo, tra l'altro, che nella prima di tali sentenze si era erroneamente ritenuta preclusa dal giudicato la domanda di indennizzo sostitutivo dell'immobile demolito, avendo il giudice confuso i presupposti del giudicato con gli effetti dello stesso. Con sentenza del 22 febbraio 1995, depositata il 18 aprile 1995, la Corte di appello di Roma, in riforma di entrambe le sentenze impugnate, accoglieva la domanda di indennizzo sostitutivo dell'immobile demolito e, in conformità delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal tribunale, condannava il Comune di Roma a pagare alle appellanti la somma di lire 145.467.510, con gli interessi legali dall'11 luglio 1975 al soddisfo. Avverso tale sentenza RO IA LU e IR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso, proponendo anche due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 63 1. 25 giugno 1865 n. 2359 - dell'art. 4 del R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981 e degli artt. 1277 e 2948 c.c.. La corte di merito detraendo il prezzo della retrocessione ( lire 21.553.500) dal valore di mercato dell'immobile in questione (lire 43.062.500), determinato con riferimento all'anno 1975, rivalutando la differenza così ottenuta e sulla somma 3 foz rivalutata riconoscendo gli interessi dal luglio 1975 al soddisfo, avrebbe rivalutato il prezzo della retrocessione, cioè un debito di valuta, come fosse un debito di valore, e su di esso avrebbe calcolato gli interessi, benché non dovuti, perché soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., così violando l'art. 1277 cod. civ.. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2043 e della costante giurisprudenza in materia di risarcimento del danno: il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Il metodo consistente nell'operare la rivalutazione monetaria con l'applicazione dell'indice ISTAT sarebbe inidoneo a ripristinare per intero la situazione patrimoniale del danneggiato, atteso che nel tempo intercorso tra il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma (1975) e la pronuncia della sentenza impugnata (1995), cioè un periodo di ben 20 anni, vi sarebbe stato un incremento dei valori monetari nettamente inferiore a quello dei valori immobiliari. Confrontando i valori di mercato dell'immobile, per cui è causa, di lire 43.062.500 nel 1975 e di lire 378.950.000 nel marzo 1990 ( data della relazione del C.T.U., che riporta detti valori), risulterebbe un incremento di valore nel periodo luglio 1975-marzo 1990 pari a 8,8 volte il valore iniziale, pari cioè da un indice percentuale del 880 %, contro un incremento, nello stesso periodo, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del 548,7%. Competendo ai ricorrenti una somma equivalente al valore dell'appartamento al tempo in cui il danno viene realmente risarcito, tale danno potrebbe essere correttamente determinato solo con il valore accertato dal C.T.U. per l'anno 1990 ju 4 ( lire 378.950.000) e successivo aggiornamento monetario secondo l'indice ISTAT sino al dì dell'effettivo pagamento di quanto dovuto. Ciò perché, nel caso di rivalutazione monetaria, il ricorso all'indice ISTAT costituirebbe un criterio sussidiario da utilizzarsi qualora non possa operarsi la rivalutazione con metodo più pertinente alla natura del bene da rivalutare. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo il giudice a quo condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno nell'importo aggiornato al di della pronuncia (22.02.1995), omettendo di considerare il periodo intercorrente tra detta data e quella dell'effettivo soddisfo. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 ( tariffa forense ) in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. difetto di motivazione. - Deducono le ricorrenti che la corte di merito, pur avendo accolto le loro domande, aveva poi, senza motivarne le ragioni, compensato le spese del giudizio di primo grado. Inoltre, nel liquidare le spese del giudizio di appello, avrebbe violato i minimi tariffari ed omesso di liquidare le spese generali di cui all'art. 15 della tariffa forense (10% di diritti ed onorari). Con il primo motivo il Comune di Roma denuncia, a sua volta, violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 63 1. 3259/1865 - Omesso esame e motivazione illogica in ordine a punti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.. La corte di merito avrebbe violato principio della intangibilità del giudicato formatosi inter partes, atteso che il perimento, nel corso del giudizio, del bene di Jy 5 cui si chieda la retrocessione, farebbe parte del "deducibile" coperto dalla forza del giudicato. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1499 e 2043 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., non avendo la corte di merito calcolato gli interessi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. I due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La censura, di cui al primo motivo del ricorso del Comune, avendo carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, deve essere esaminata per prima. Il ricorrente incidentale assume che il giudicato (interno) di cui alla sentenza n. 4154/75 della corte d'appello di Roma si sia formato sulla domanda di restituzione fisica dell'immobile espropriato e, quindi, presupponga, quale indispensabile premessa logica e giuridica, un giudizio positivo sull'esistenza del bene. Una volta formatosi il giudicato (interno) su tale circostanza positiva, gli attori non avrebbero potuto - precludendolo l'esistenza del giudicato -formulare, poi, istanze risarcitorie fondate sulla opposta premessa di inesistenza (per perimento) del bene. Il motivo è infondato. Ai fini dell'accoglimento dell'azione di indennizzo sostitutivo per perimento perché demolito dall'espropriante del bene di cui si è in precedenza chiesta la retrocessione, non rileva il periodo antecedente alla sentenza che dispone la retrocessione del bene, certamente, con riferimento alla esistenza o meno del bene 6 риз stesso, coperto da giudicato, ma soltanto il momento successivo, sicuramente non coperto da giudicato, atteso che il comportamento dell'espropriante, che renda impossibile (come avvenuto nel caso di specie ) la materiale restituzione del bene, acquista i connotati dell'illecito e diviene fonte di responsabilità risarcitoria soltanto nel momento in cui il giudice, accertato il diritto alla retrocessione del bene, accerti la impossibilità di restituzione dello stesso in conseguenza del comportamento dell'espropriante, ciò perché la c.d. retrocessione è attuata solo dalla pronuncia del giudice, che ha natura costitutiva, e solo a seguito di tale pronuncia avente efficacia ex nunc la proprietà del bene si trasferisce - nuovamente dall'espropriante all'espropriato e può, quindi, ipotizzarsi la lesione da parte dell'espropriante del patrimonio dell'espropriato (cfr. in tal senso tra le più recenti cass. n. 771 del 1998; cass. n. 2057 del 1998; cass. 3321 del 1998; cass. 7580 del 1999). La sentenza impugnata, che si è basata sulle medesime argomentazioni per escludere la dedotta in grado di appello preclusione da giudicato interno, devesi ritenere, pertanto, sul punto del tutto immune dai vizi logici e giuridici denunciati con la censura in esame. Anche le censure proposte con il ricorso principale sono infondate meno quella di cui al quarto motivo, che deve essere dichiarata assorbita. Le questioni proposte con tali censure sono già state esaminate e risolte da questa corte con la sentenza n. 2057/98. Con riferimento al primo motivo con il quale le ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, detraendo ( ai valori del 1975) il prezzo di retrocessione dal valore venale dell'immobile e questa differenza rivalutando alla data della decisione, avrebbe in concreto rivalutato il prezzo della retrocessione come se 7 fosse un debito di valore la citata sentenza osserva che, invece, il metodo di- liquidazione adottato dai giudici di merito è un metodo corretto ed obbligato e che non è sostenibile che esso comporti la denunciata rivalutazione arbitraria di un debito di valuta. "Ove infatti la materiale restituzione del bene il diritto alla cui retrocessione sia -stato riconosciuto all'espropriato non sia, come nella specie, possibile per l'intervenuta (illecita) sua demolizione da parte dell'espropriante, deve appunto risarcirsi il danno subito dal retrocessionario in misura del controvalore ( o cd. indennizzo sostitutivo) del bene che sarebbe altrimenti entrato nel suo patrimonio. Ed, a tal fine, il controvalore risarcibile è rappresentato per definizione dal valore venale dello immobile in questione al momento della pronuncia di retrocessione diminuito del prezzo di retrocessione non altrimenti riferibile che alla data medesima. La differenza valore (del bene)-prezzo (di retrocessione) non è quindi la risultante di due dati disomogenei, che andrebbe (come si pretende in ricorso) di volta in volta attualizzata in relazione al diverso regime giuridico di accrescimento delle due sue componenti, ma esprime, viceversa, ab origine la "misura" dell'indennizzo sostitutivo: e cioè una entità omogenea ed unitaria costituente il criterio di valore del retrocessionario al momento della pronunziata, e non attuabile, retrocessione del bene in precedenza espropriato. Correttamente da quel momento, su quella somma, deve pertanto operarsi la rivalutazione che è quindi rivalutazione unicamente di un credito di valore e, per altro verso, profilo o misura, è riferibile al debito (di valuta) del prezzo di retrocessione, antecedente logico ed economico di quel credito, nel quale si è confuso al momento della sua determinazione.". 8 Il secondo motivo del ricorso principale è, poi, inammissibile, “poiché l'adozione degli indici ISTAT per la rivalutazione del credito... rientra tra gli elementi di un giudizio di fatto riservato alla discrezionalità del giudice di merito, e perché comunque proprio a quegli indici avevano del resto fatto riferimento" le attuali ricorrenti "in sede di conclusioni in appello, donde la novità ( e la conseguente incensurabilità appunto) del preteso attuale riferimento ad un diverso e più favorevole indice di svalutazione.". Infondato è pure il successivo mezzo di impugnazione, con il quale le ricorrenti si dolgono della mancata estensione della rivalutazione oltre la data della decisione fino al momento dell'effettivo soddisfo, poiché si richiede in tal modo il calcolo dell'importo "del danno conseguente ad una svalutazione virtuale, incerta nell'an e nel quantum, come tale insuscettibile di formare oggetto della pretesa liquidazione" Restano, infine, assorbite le censure delle ricorrenti, di cui al quarto motivo, attinenti alla liquidazione delle spese nelle pregresse fasi di merito, dovendo tale liquidazione rinnovarsi in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale del Comune per le ragioni che seguono. “E' infatti fondata" si legge ancora nella citata sentenza n. 2057/98 “la censura subordinata del Comune in punto di computo degli interessi. Detti interessi non possono invero calcolarsi sull'importo finale del credito rivalutato con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito -come a torto quindi ha ritenuto di poter fare la corte romana ma debbono correttamente- invece computarsi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali il credito principale di volta in volta si incrementa in base ai prescritti indici di rivalutazione, fino alla data della decisione, che è ovviamente quella definitiva su Jur cui si formerà il giudicato." ( sul punto, in senso conforme, cfr. anche cass. n. 1712/95 resa a sezioni unite). Le motivazioni, addotte nella sentenza 2057/98 per rigettare i quattro motivi del ricorso principale ed accogliere il secondo motivo di quello incidentale, meritano JOST 09 di essere condivise, non ravvisandosi né essendo state prospettate dalle ricorrenti 149,77 serie e convincenti ragioni per discostarsene. Per quanto precede devono essere rigettati il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale;
deve essere accolto, invece, il secondo motivo di detto ricorso e, conseguentemente, cassata in relazione a tale motivo l'impugnata sentenza, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale nonché il primo di quello incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2000. ибрит Il Presidente Il Consigliere estensore Kran कळ Ball 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE j Si attesta le regretiazione presso l'Agenzia delle Entrate di Romazi 8.3.2011 serie 4 al n. 13442 versate € 149.97 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002)