Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
La concessione dei permessi premio al condannato per il delitto di strage, nel quale sia rimasto assorbito il delitto di omicidio volontario, è subordinata alla condizione che sia espiata almeno metà della pena, dato che il delitto di omicidio, seppure assorbito, è tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen. a cui fa richiamo la norma di restrizione alla concedibilità del menzionato beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 376
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31745/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RE AR N. IL 11/10/1953;
avverso l'ordinanza n. 113/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 26/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 maggio 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo, proposto da LA RE RL, detenuto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede del 14 dicembre 2010, di rigetto della sua istanza, intesa ad ottenere la concessione di un permesso premio.
2. Il Tribunale ha rilevato che il reclamante era in espiazione della pena di anni 16 di reclusione per il delitto di strage aggravata dalla morte di una persona;
e poiché in tale delitto era da ritenere ricompreso anche quello di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen., era applicabile nella specie la norma di cui all'art. 30
ter, comma 4, lett. c) Ord. Pen., alla stregua della quale il beneficio in parola era concedibile a coloro che fossero in espiazione pena per delitti ricompresi nell'art. 4 bis Ord. Pen. solo dopo che essi avessero espiato almeno metà della pena, circostanza all'epoca non ancora verificatasi nei confronti del reclamante.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro LA RE RL propone ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica, essendosi il Tribunale di sorveglianza appiattito su quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, pur avendo quest'ultimo in due diverse precedenti occasioni rigettato la sua richiesta di permesso premio, avendo rilevato che egli non avesse espiato almeno un quarto della pena, con ciò facendo chiaramente capire che il delitto per il quale era in espiazione pena non doveva essere ritenuto ricompreso fra quelli di cui all'art. 4 bis Ord. pen.; ed in caso di contrasto fra più decisioni adottate nei confronti del medesimo soggetto, doveva essere applicata quella più favorevole a quest'ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da LA RE RL è infondato.
2. Il provvedimento impugnato merita invero di essere confermato, per avere esso fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il delitto di omicidio volontario è da ritenere assorbito in quello di strage, allorché in quest'ultimo venga contestato, come nel caso in esame, l'aggravante della morte di una persona;
e poiché il delitto di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. figura fra quelli contemplati nell'art. 4 bis Ord. Pen., è stata correttamente ritenuta applicabile nella specie la norma di cui all'art. 30 ter, comma 4, lett. c) Ord. Pen., alla stregua della quale il beneficio in parola è concedibile solo dopo che il condannato abbia espiato almeno metà della pena, circostanza all'epoca non ancora verificatasi nei confronti del reclamante. Nè può parlarsi nella specie di interpretazione analogica, vietata nell'ambito penale quando è in danno del condannato, trattandosi al contrario di interpretazione estensiva, pienamente giustificata dal fatto che la responsabilità per il reato omicidiario ostativo non è stata affermata solo per essere stato esso ricompreso in quello più grave di strage, per il quale era intervenuta condanna (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 8468 del 27/01/2009 Messana, Rv. 243451).
3.Non è infine condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale il provvedimento impugnato era da ritenere un'inammissibile revoca di ben due provvedimenti emessi in due antecedenti occasioni dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, con i quali era stato affermato che il delitto di strage non era ricompreso fra quelli di cui all'art. 4 bis Ord. Pen., si che era sufficiente avere il ricorrente espiato almeno un quarto della pena e non la metà della stessa.
Si osserva invero che un provvedimento il quale abbia fatto corretta applicazione della legge penale non può qualificarsi quale revoca di due precedenti provvedimenti caratterizzati da errata interpretazione di legge, trattandosi di provvedimenti non suscettibili di passare in cosa giudicata.
4. Il ricorso proposto da LA RE RL va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012