Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 1
Avverso i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame possono proporre ricorso per cassazione,ai sensi dell'art.311,comma 1,c.p.p.,nel testo introdotto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996 n.553,convertito con modifiche nella L.23 dicembre 1996 n.652,il pubblico ministero presso il detto tribunale e quello (se diverso)che aveva chiesto l'applicazione della misura,con esclusione, quindi, del procuratore generale presso la corte d'appello,la cui legittimazione non potrebbe neppure farsi derivare,per analogia,dal disposto di cui all'art.608,comma 1,c.p.p.,che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1998, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 19/01/1998
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. " CANZIO GIOVANNI rel. " N. 266
3. " LE EN " REGISTRO GENERALE
4. " NO RO " N. 38808/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova nei confronti di:
NT CE, nato il [...]
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Genova in data 14.8.1997.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Canzio;
Sentite le conclusioni del p.m., in persona del sost. proc. gen., dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
In assenza del difensore dell'imputato;
Osserva
1. - Con ordinanza in data 14.8.1997 il tribunale di Genova, in sede di riesame del provvedimento coercitivo 25.7.1997 del g.i.p. presso il tribunale di La Spezia, disponeva nei confronti di NT CE - indagato per il delitto di omicidio premeditato e per i connessi reati in materia di armi - la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in considerazione dell'età assai avanzata - anni 80 - del medesimo e dell'assenza di esigenze cautelari di eccezionali rilevanza.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova, sostenendo preliminarmente di essere legittimato a ricorrere in forza di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni processuali in tema di impugnazione del pubblico ministero, denunziando quindi la violazione del principio di adeguatezza e l'illogicità della motivazione in merito al difetto dell'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari nonostante l'età dell'indagato. La difesa di quest'ultimo, con memoria 10.1.1998, ha eccepito il difetto di legittimazione del p.g. ricorrente ed ha contestato la fondatezza dell'assunto accusatorio.
2. - La questione preliminare sottoposta all'esame del Collegio è se sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunziata dal tribunale c.d. della libertà, in sede di riesame, anche il procuratore generale presso la corte d'appello. Le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di rilevare che principio tradizionale del nostro ordinamento sia quello che vuole la competenza del pubblico ministero collegata strettamente a quella del giudice presso il quale il primo è costituito e che l'ufficio della procura della Repubblica ripete - di regola - la propria competenza funzionale all'esercizio delle funzioni di p.m. dall'organo giudiziario presso il quale svolge la sua attività:
principio che trova conferma nel senso complessivo dell'art. 51 c.p.p. e degli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario, come sost.
dagli artt. 2 e 20 d.p.r. 22.9.1988 n. 449 (v. Cass., Sez. Un., 31.5.1991, Faraco;
23.11.1990, Santucci;
20.6.1990, Corica). Di talché, in mancanza di validi elementi normativi che consentivano di ravvisare una deroga a siffatto principio in materia di impugnazioni de libertate, le Sezioni unite (31.5.1991, Faraco, rv. 187860) concludevano che "è legittimato a partecipare al procedimento camerale il procuratore della Repubblica presso il c.d. tribunale della libertà... e di conseguenza solo lo stesso ha il potere di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame o di appello".
Nel condividere la tesi della competenza di ordine derivato del p.m. è stata conseguentemente pronunziata da questa Corte l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dal procuratore generale presso la corte d'appello avverso la decisione del tribunale in sede di riesame o di appello (Cass., Sez. I, 28.10.1993, P.G. in proc. Dell'Asta, rv. 195912; Sez. fer., 28.7.1990, P.G. in proc. Inzaghi, rv. 185074).
Nè siffatta interpretazione sembra seriamente contraddetta - come ritiene il p.g. ricorrente - da altre decisioni di segno opposto, poiché l'affermazione di un generale potere d'impugnazione de libertate in capo al procuratore generale presso la corte d'appello costituisce nel contesto delle due uniche sentenze che la recepiscono (Cass., Sez. I, 25.10.1993, P.M. in proc. Recchia, rv. 196798; 28.1.1994 n. 581, P.M. in proc. Gentile) un invero immotivato obiter dictum.
3. - Ritiene il Collegio che questa interpretazione risulti rafforzata dalla recente novellazione di alcune disposizioni in tema di impugnazioni de libertate ad opera del d.l. 23.10.1996 n. 553 conv. in l. 23.12.1996 n. 652, secondo cui: sulla richiesta di riesame decide, non più il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, bensì quello del luogo nel quale ha sede la corte d'appello o una sezione distaccata della medesima nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (art. 309.7, sost. dall'art. 2 d.l. cit.); l'avviso della data fissata per l'udienza camerale è comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente a decidere sul riesame e, se diverso, anche a quello che ha richiesto l'applicazione della misura (art. 309.8, sost. dall'art. 2 d.l. cit.); quest'ultimo può partecipare all'udienza in luogo del primo (art. 309.8-bis, aggiunto dall'art. 2 d.l. cit.); contro le decisioni di riesame e di appello emesse ex artt. 309 e 310 possono proporre ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, sia quello presso il tribunale decidente (art. 311.1, sost. dall'art. 3 d.l. cit.).
L'allargato riconoscimento della legittimazione a ricorrere per cassazione anche al p.m. che ha richiesto l'applicazione della misura, in espressa deroga al richiamato principio tradizionale della competenza di ordine derivato del pubblico ministero, non consente affatto di estendere ulteriormente siffatta legittimazione anche al procuratore generale presso la corte d'appello, perché l'art. 568.3 c.p.p. stabilisce che "il diritto d'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce" (in senso conforme cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 21.5.1997 n. 2015, P.G. in proc. Antonelli;
Sez. V, 11.2.1997, P.M. in proc. Hoummadi Belgacem, rv. 207176).
Nè sembra applicabile per analogia il disposto dell'art. 608, primo comma, c.p.p. che, nell'attribuire al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione, si riferisce esclusivamente ad "ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".
Si afferma in proposito nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (con riferimento al quarto comma dell'art. 608 che, con norma di chiusura circa il ricorso per cassazione del pubblico ministero, attribuisce al procuratore generale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale e a quello presso la pretura il potere di ricorso anche "nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge") che quest'ultima espressione "intende significare non solo che gli organi menzionati possono ricorrere per cassazione quando questo potere è loro espressamente attribuito, ma anche che essi non possono proporre ricorso nei casi in cui, pur essendo ricorribile il provvedimento, non è prevista una loro specifica legittimazione. Più semplicemente si vuol dire che se una disposizione riconosce al pubblico ministero, senza ulteriori specificazioni, il potere di proporre ricorso per cassazione, legittimato a ricorrere è solo l'organo presso il giudice che ha emesso il provvedimento e non anche l'organo del pubblico ministero eventualmente sovraordinato" (p. 134). Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591.1 lett. a) c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 1998