Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35571
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Sentenza 30 maggio 2017

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In materia di disciplina della pesca, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 39, comma primo, lett. a), Legge n. 154 del 2016, all'art. 7, D.Lgs. n. 4 del 2012, le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di "novellame" non sono più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 10, comma secondo, e 11, comma quinto, D.Lgs. n. 4 del 2012, con la conseguenza che gli atti relativi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 154 devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, sempre che il procedimento penale non si stato definito con provvedimento irrevocabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35571
    Data del deposito : 30 maggio 2017

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