Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 39, comma primo, lett. a), Legge n. 154 del 2016, all'art. 7, D.Lgs. n. 4 del 2012, le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di "novellame" non sono più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 10, comma secondo, e 11, comma quinto, D.Lgs. n. 4 del 2012, con la conseguenza che gli atti relativi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 154 devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, sempre che il procedimento penale non si stato definito con provvedimento irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35571 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
3557 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE лс Composta da Sent. n. Sez.1735 Piero Savani Presidente - Angelo Matteo Socci PU - 30/05/2017 R.G.N. 1726/2017 -Relatore - Aldo Aceto Andrea Gentili Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA ET, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 02/12/2016 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ET CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 02/12/2016 del Tribunale di Catania che lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 7, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 4 del 2012 e 87, d.P.R. n. 1639 del 1968, per aver detenuto, a fini commerciali, presso il mercato ittico di Catania, 8 kg. di novellame di sarda e quindi di pesce di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa vigente. Il fatto è contestato come commesso in Catania il 23/03/2013. 1.1. Con unico motivo, deducendo il mancato accertamento della specie di pesce effettivamente detenuta e commercializzata (cd. 'pesce ghiaccio' di importazione cinese), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 4 del 2012, 86 e 87, d.P.R. n. 1639 del 1968, D.M. 25/07/2005, n. 18917, Reg. CE 853 del 2004 e 854 del 2004 e della Decisione della Commissione 2006/766/CE. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.A prescindere dalla fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata d'ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
3. Risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato aveva posto in vendita otto chilogrammi circa di neonato di pesce, verosimilmente novellame di sarda, ma in ogni caso costituente novellame in quanto di taglia inferiore alla taglia minima prevista dalla normativa in vigore e segnatamente inferiore a cm. 7 siccome disposto dall'art. 87, d.P.R. 02/10/1968, n. 1639>>. La condanna si fonda sul dato oggettivo della messa in commercio di pesce inferiore alla taglia minima consentita, a prescindere dalla specie di appartenenza. Al ricorrente, infatti, non essendo stata accertata la specie ittica messa in commercio, non è stata contestata la condotta del detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore>> di cui alla lettera c), dell'art. 7, cit.. 3.1. L'art. 7, d.lgs. n. 4 del 2012 è stato sostituito dall'art. 39, comma 1, lett. a), legge 28 luglio 2016, n. 154, per effetto del quale la norma sanziona penalmente la condotta di chi (per quanto qui rileva): a) pesca, detiene, trasborda, sbarca, trasporta e commercializza le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggia le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccoglie, trasporta o mette in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b).
3.2.Le condotte del: < a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore 2 alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente>>, precedentemente punite ai sensi dell'art. 7, lett. a) e b), d.lgs. n. 4 del 2012, integrano invece l'illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 10, comma 2, e 11, comma 5, d.lgs., n. 4 del 2012. 3.3.Il fatto, così come contestato ed irreversibilmente accertato (il pescato è stato devoluto in beneficenza), non era più previsto come reato già al momento della decisione impugnata. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
3.4.In ossequio a quanto previsto dagli artt. 39, u.c., d.lgs. n. 154 del 2016, e 100, comma 1, legge n. 689 del 1981, poiché le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 154, cit., sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, gli atti devono essere trasmessi al Capo del compartimento marittimo di Catania, autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 154 del 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Capo del Compartimento marittimo di Catania Così deciso in Roma, il 30/05/2017. Il Consigliere estensore N Presidente Aldo Aceto Piero Savan Halo Heel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 IL CANCELLERE Luana Adriani 3