Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10219 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
102 1 9 / 0 1 REP BBLICA ITALIANA IN NOM EL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riduzione penale SEZIONE TERZA CIVILE Presupposti per la valutazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 20103/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 22809 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 3437 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 09/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richlesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORF sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 26 LUG. 2001 SANTONI ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il IL CANCELLIERE DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato SALBERINI FABRIZIO, che lo difende, con procura speciale del €1,55 3000 Dott. Notaio Luigi Maria d'Argenio in RIVA DEL GARDA CANCELLERIA 6/11/1998, REP.N. 74.807; - ricorrente DF021968
contro
DA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato TINELLI ALEANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 VISONA' LUCIO, giusta delega in atti;
479 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 182/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Promiscua, emessa il 24/3/1998, depositata il 05/05/98; RG.267/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato FABRIZIO SALBERINI;
udito l'Avvocato LUCIO VISONA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29.3.91 la DA RL convenne in giudizio avanti il Tribunale di Rovereto SA Ro- mano, chiedendone la condanna, a titolo di penale, del- la somma di L.200.000 al giorno a decorrere dal 21.12.89 fino al 22.2.91, da compensarsi con l'importo di L.
8.500.000 ancora dovuto al SA. La società istante, essendo interessata all'acqui- sto di un capannone industriale sito a Riva del Garda e tenuto in locazione dal SA, aveva sottoscritto un accordo con il locatario per il rilascio dell'immobile alle seguenti condizioni: il SA doveva rilasciare l'immobile entro il termine improrogabile del 20.12.89, sotto comminatoria, per ogni giorno di ritardo, di una 2 penale di L.200.000 giornaliere;
la DA doveva cor- rispondere al SA la somma di L.17 milioni, a tito- lo di concorso spese per il trasporto dei materiali e delle attrezzature dell'immobile; la DA era auto- iniziare subito i lavori nella parte del- rizzata ad l'immobile non occupata dal SA. La domanda giudiziaria della DA conseguì al mancato rilascio dall'immobile da parte del SA nel termine pattuito. Il SA, costituito in giudizio, non contestava l'avverso dedotto, bensì eccepiva l'eccessiva onerosità della penale, chiedendone la riduzione a norma del- l'art. 1348 c.C., oltre che il pagamento, in via ricon- venzionale, della somma ancora dovutagli per la risolu- zione anticipata della locazione. L'adito tribunale con sentenza n.240 del 19.7.95, previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava il SA a pagare alla DA la differenza tra la somma di L.17.160.000 oltre interessi dalla domanda e quella di L.
8.500.000 oltre interessi dalla data del rilascio dell'immobile, ritenendo come equa la penale giornaliera di L.40.000 in base alla quale il credito dell'istante risultava dal computo di L.40.000 x giorni 429; compensava per l'intero le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello la DA 3 censurando la scelta operata dal tribunale di ridurre la penale a L.40.000 giornaliere. La Corte d'Appello di Trento con sentenza n.182 del 24.3.98, in riforma della sentenza impugnata, previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava il SA a corrispondere alla DA la differenza tra il maggior credito di costei di L. 85 milioni (risul- tante dal calcolo del L.200.000 giornaliere per il nu- mero dei giorni di ritardo nel rilascio dell'immobile pari a 429) e quello del SA di L.
8.500.000 con interessi legali dalla domanda per la DA e dalla data del rilascio per il SA. Per la cassazione della decisione ricorre il Santo- ni esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso la DA con salvezza delle spese del grado. Le parti hanno scambiato memorie. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, si sostiene che la Corte d'Ap- pello, malamente interpretando le norme di riferimen- to, avrebbe individuato l'interesse della DA al- l'adempimento dell'obbligazione garantita nei program- 4 mi d'investimento dell'azienda e quello contrapposto del ricorrente nel mantenimento del rapporto locativo, ignorando che la situazione contrattuale vedeva che, а fronte di un canone di locazione di L.80.000 al mese, il ricorrente si vedeva gravato di una penale di L.200.000 al giorno e che, a fronte di un prezzo d'ac- quisto dell'intero complesso immobiliare di L. 170 mi- lioni esborsato dalla DA, quasi la metà del prezzo d'acquisto, in forza della penale concordata, veniva sopportata economicamente dal locatario-ricorrente.. Il ricorso è infondato. Ed invero, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla richiesta di riduzione della penale, giustamente la Corte di me- rito non ha preso in considerazione la prestazione in sé, astrattamente prospettata, bensì il contrapposto interesse delle parti al rispetto dell'accordo sulla data di rilascio dell'immobile. Ed infatti, la valutazione della posizione recipro- ca delle parti, ai fini della richiesta di riduzione della penale, è stata giustamente considerata in rife- rimento al momento in cui l'accordo è stato concluso, individuando l'interesse della DA all'esatto adem- pimento nella possibilità di dare corso al programma di sviluppo dell'azienda, in riferimento al quale nel frattempo erano stati eseguiti gli atti preparatori, e 5 l'interesse del SA di cercare nel tempo stabilito per il rilascio un nuovo immobile ove soddisfare le proprie esigenze logistiche, utilizzando i mezzi econo- mici messigli a disposizione dalla controparte. Orbene, ai fini della valutazione della penale, la Corte di merito ha bene evidenziato, come provate, le conseguenze negative che ne sono derivate alla DA dall'inadempimento della controparte e il vantaggio che ha tratto costei ritardando di oltre un anno il termine del rilascio: la DA ha visto vanificare il suo programma di sviluppo, mentre il SA è riuscito a costruirsi un nuovo fabbricato ove ha trasferito la sua famiglia e la sua officina. Vale allora considerare che l'impostazione del ri- corso prescinde completamente da tali considerazioni e pone come parametri di riferimento elementi estranei alla finalità dell'accordo intercorso fra le parti in ordine al termine di rilascio dell'immobile. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna ricorrente al pagamento delle spese del grado in del favore della controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del grado, liquidate in L285.000, oltre onorari liquidati in L. 4.000.000. 6 Così deciso in Roma addì 9.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE p oco cilmie حسام Aldora IL CANCELLIERE C1 109T 250.000 Giovanni Giambattista 456T 0000 Depositata in Cancelleria TOT.290.000 oggi, lì 26 LUG, 2001 - E IL CANCELLIERE C1 R E U Giovanni Giambattista thy UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate indica7 SET 200 4 39629 versate £. 290.000 al n.... UE (lirə p. II Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI EPPO) Il Responsabile Servizio Alt iudiziari A 106 R (Dr. M. RACCIOMINT) € 7