Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11950
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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Massime1

In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nella specie del diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell'art., alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo "bestiale e torturatore", in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).

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  • 1Diritto, non diffamazione per sindacalista criticare datore di lavoro (Tr TN, 1085/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2024

    Legittimamente un rappresentante dell' organizzazione sindacale può porre in dubbio la regolarità delle condotte del datore di lavoro, conferenti all'oggetto della controversia di lavoro e riguardanti i fatti, con toni contenuti, riferendosi a fatti accaduti e stigmatizzandoli con toni conflittuali nell' ambito della vicenda sindacale: va infatti operato un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025

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  • 4Questioni in tema di diffamazione
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  • 5Email e diffamazione (Cass. 12186/22)
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    L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio. L'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11950
Data del deposito : 8 febbraio 2005

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