Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nella specie del diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell'art., alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo "bestiale e torturatore", in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).
Commentari • 6
- 1. Diritto, non diffamazione per sindacalista criticare datore di lavoro (Tr TN, 1085/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2024
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"Avvocato scorretto e aggressivo", non è reato: in materia di diffamazione, il requisito della continenza, al fine di ravvisare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, ha necessariamente il carattere dell'elasticità. Al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di critica in relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto in concreto un ragionamento di tipo critico-logico che tenga conto di una serie di "parametri" quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che ben potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale), ma …
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di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 5. Email e diffamazione (Cass. 12186/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2022
L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio. L'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11950 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 293
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 009003/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE DR N. IL 18/07/1947;
NE MO N. IL 26/01/1954;
avverso SENTENZA del 05/11/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito il difensore BIANCOLELLA G. P.;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5 novembre 2003 la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la pronunzia di condanna emessa il 28 giugno 2001 dal Tribunale di Verona nei confronti di CE RE e ON MA.
Questi erano stati condannati in primo grado, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rispettivamente alla pena di lire 1.500.000 e lire 1.000.000 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, nella misura di 80 milioni di lire.
I reati contestati erano, a carico del primo, quello di diffamazione a mezzo stampa, per avere offeso la reputazione di AN DO AU attribuendogli, in un articolo comparso sul settimanale Epoca del 12 luglio 1996, di avere, nell'esercizio delle sue funzioni di PM presso il Tribunale di Sassari, tra l'altro, disposto nei confronti di LE DU, persona sottoposta ad indagini per il reato di omicidio volontario, "un isolamento carcerario bestiale, torturatore, non previsto da nessuna legge" e di avere ordinato il fermo della medesima "sanzionandone la mancata confessione con la concessione di un'ora d'aria al giorno dopo 23 giorni di cella....., con il divieto di occhiata .. .e con 250 giorni di isolamento.. ,i primi 10 in guardina senza potersi lavare e con le divise insanguinate dei carabinieri uccisi messe vicino a lei".
Al ON, in qualità di direttore responsabile, era stato contestato il reato di cui all'art. 57 cp, in relazione all'omesso controllo.
La Corte di merito, nel confermare i passaggi della sentenza di primo grado sulla materialità delle condotte e sulla ritenuta insussistenza della esimente del diritto di cronaca giornalistica, procedeva a ridurre l'entità del danno riconosciuto alla parte offesa, fissandolo in via definitiva in 25.000 euro. Il 17 gennaio 2004, proponeva ricorso avverso la sentenza il difensore di entrambi gli imputati deducendo A) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di rinnovazione della istruttoria dibattimentale (art. 606 lett. e): era stata richiesta, alla Corte di merito, l'acquisizione della copia integrale del fascicolo del CSM relativo al procedimento disciplinare avviato a carico del dott. AU, procedimento concluso con la condanna del magistrato e la irrogazione della sanzione dell'ammonimento. Osservava il ricorrente che, nella sentenza del CSM (pag. 8), la condanna era motivata in relazione al fatto che la DU era stata sottoposta da un trattamento penitenziario risultato, per "forma e durata" (oltre otto mesi), incompatibile col principio di tutela del soggetto sottoposto a misure coercitive di cui all'art. 277 c.p.p.. Ebbene, la assoluta necessità di tale acquisizione era dimostrata dal fatto che, nella sentenza di secondo grado, il mancato riconoscimento della esimente del diritto di cronaca era stato fatto discendere proprio dal dubbio che i giudici avevano conservato sulla veridicità dei fatti narrati e soprattutto sulla attribuibilità degli stessi al dott. AU: ossia evenienze che invece erano state ben appurate nel procedimento dinanzi al CSM e che sarebbe stato possibile desumere dagli atti del fascicolo disciplinare richiesto dagli interessati. Ricorreva, in altri termini, la ipotesi di assoluta necessità della acquisizione probatoria che avrebbe giustificato il ricorso alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, invece negata senza motivazione congrua;
B) erronea applicazione dell'art. 192 cpp e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla negata veridicità dei fatti narrati nell'articolo. Osservava il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata era basata esclusivamente su ipotesi e non su certezze, avendo i giudici ricostruito gli accadimenti con continui ricorsi al verbo "sembrare". Esprimendosi, cioè, i giudici in forma dubitativa ("..sembra che..." "non sembrano...") hanno determinato il duplice risultato, a un lato, di essersi posti in contrasto con quanto affermato nella sentenza del CSM e, dall'altro, di aver negato l'esimente esprimendo non una certezza ma un dubbio sulla sua integrazione.
La lettura della motivazione renderebbe poi manifesta la illogicità della stessa laddove da una parte nega rilevanza, ai fini del decidere, ai risultati del procedimento disciplinare e, dall'altra, utilizza la condanna disciplinare del dott. AU quale criterio per determinare, in diminuzione, l'entità del danno morale risarcibile;
C) erronea applicazione dell'art. 51 cp e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento della esimente. Lamentava il ricorrente che la Corte di merito avrebbe preso le mosse da una lettura dell'articolo in parte arbitraria. Si attribuisce, infatti, all'articolista di avere collegato il comportamento del AU ad una sua presunta intenzione di sanzionare, con esso, il legame sentimentale della DU con gli altri imputati, mentre l'articolo non conteneva affermazioni in tal senso. Inoltre i dubbi manifestati con il ricorso alle espressioni sopra indicate avrebbero dovuto trovare espressione in un verdetto assolutorio sia pure basato sul dubbio, ex art. 530 comma 3 cpp, in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione. Contestava anche i passaggi della motivazione con i quali si argomentava la mancanza di continenza delle espressioni;
D) erronea applicazione dell'art. 538 cpp in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno, criteri non indicati laddove la condanna in via definitiva, a differenza di quella generica con remissione al giudice civile, lo avrebbe richiesto. A fronte delle doglianze dei ricorrenti, incentrate (quelle sub A, B e C) su assunti difetti della motivazione della sentenza impugnata, deve preliminarmente rilevarsi, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso ed in applicazione dell'art. 129 cpp, che i reati contestati sono estinti per prescrizione. Si tratta di fattispecie risalenti al 12 luglio 1996, per le quali, atteso il bilanciamento delle circostanze, il termine prescrizionale, computato anche in ragione delle cause di interruzione, scadeva nel gennaio 2004.
In siffatta situazione processuale resta preclusa la rilevabilità, ai fini degli effetti penali, di vizi della motivazione della sentenza perché l'annullamento con rinvio che ne conseguirebbe sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi, rv 226564; Sez. 1^, 27 ottobre 2003, Balsano, rv 227098). Viceversa, le doglianze difensive debbono essere valutate ai fini degli effetti civili, in base al disposto dell'art. 578 cpp, che impone al giudice della impugnazione che dichiari estinto il reato di decidere sul gravame ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono siffatti interessi.
Ebbene, il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di merito ha ritenuto non necessario procedere alla acquisizione degli atti del procedimento disciplinare dinanzi al CSM dal momento che ha ritenuto quel procedimento atto unicamente a dimostrare la veridicità dei fatti rimasti sanzionati: ossia quelli enunciati nel capo di incolpazione che faceva riferimento a "profili meramente formali relativi alla illegittima protrazione dell'isolamento carcerario" della DU.
L'enunciato invero non appare accettabile dal punto di vista logico e processuale, dal momento che altro è la individuazione del thema decidendum ai fini disciplinari altro è la individuazione delle circostanze di fatto che dinanzi a quel consesso disciplinare - di evidenza costituzionale - sono rimaste accertate, non importa se con rilievo o meno ai fini decisoli.
Non vertendosi in tema di pregiudizialità di decisioni, una prova, cioè, resta tale anche se poi non è utilizzata, magari perché non direttamente rilevante, per la decisione da adottare nel caso concreto. D'altra parte, la richiesta difensiva non poteva reputarsi generica e tantomeno "esplorativa" posto che proprio dalla sentenza disciplinare utilizzata dalla Corte di merito per la decisione si desumeva l'accertamento ( definito dai giudici "obiter dictum")della pessima qualità del trattamento penitenziario riservato alla DU e quindi si richiamavano passaggi della istruttoria che presentavano una indubbia rilevanza per la prova, che gli imputati avrebbero dovuto dare, della veridicità dei fatti riportati nell'articolo di stampa.
Ancora, dalla motivazione della sentenza del CSM in data 24 ottobre 1997, riprodotta in parte nei motivi di ricorso, si desume che l'addebito disciplinare del quale il dott. AU è stato riconosciuto responsabile avrebbe riguardato non solo la durata ma anche la forma dell'isolamento carcerario riservato alla DU, con specifico riferimento dunque alle modalità esecutive dello stesso. Ricorrevano dunque i presupposti per la richiesta rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 mediante la ordinanza di acquisizione del fascicolo disciplinare e la valutazione di fatto al riguardo operato dalla Corte di merito per negarla risulta illogica e per questo censurabile in Cassazione.
Non appare decisivo, poi, nemmeno il fatto, argomentato in sentenza, che anche la prova così raggiunta non sarebbe servita a dimostrare la verità dei fatti esposti dal giornalista: questi sarebbero consistiti nella prospettazione dell'avere, il PM, sottoposto la imputata al trattamento così vessatorio ed umiliante al fine di costringerla, essendo essa fidanzata di uno dei coimputati, a confessare. E tale finalizzazione del comportamento del magistrato sarebbe una attribuzione gratuita e del tutto estranea agli accertamenti compiuti in sede disciplinare.
Al riguardo è da osservare che solo dall'accertamento dei fatti oggettivi di rilievo possono derivare considerazioni e valutazioni di carattere logico, apprezzabili e rilevanti ai fini della configurazione del diritto di critica, che è il profilo dell'esimente di cui all'art. 51 cp rilevante nella specie assieme a quello del diritto di cronaca.
In altri termini non può darsi apoditticamente per indimostrata e indimostrabile una tesi che i giornalisti avessero in ipotesi rappresentato sulla base di fatti asseritamene gravi, tesi che potrebbe invece in astratto afferire, e sempre che se ne riscontrassero tutti i presupposti, al diritto di critica, il quale si basa sia sulla verità del fatto narrato che sul suo inquadramento critico e logico.
Infine è da rilevare che la illogicità della motivazione sull'atto dispositivo della Corte (ex art. 603) che avrebbe consentito alla parte di (eventualmente) dimostrare la "verità" dei fatti esposti non è esclusa dal rilievo, contenuto nella stessa sentenza, della "incontinenza" che comunque connoterebbe le espressioni utilizzate. La continenza delle espressioni che hanno prodotto l'effetto di ledere l'altrui reputazione è un concetto che presenta una sua necessaria elasticità ben potendosi ammettere che la durezza della critica e delle definizioni sia direttamente influenzata dalla natura ed essenza dei fatti oggettivi narrati.
Di modo che la attribuzione ad un soggetto di un epiteto che appaia infamante costituisce un attacco alla persona, in quanto tale inammissibile e costituente reato, dovendosi però contemporaneamente ammettere che il ricorso ad aggettivi o frasi anche aspri, ma atti a rispecchiare la assoluta gravità oggettiva della situazione in ipotesi verificata, non si risolve sempre e comunque in un argumentum ad hominem, in ragione della possibile funzionalità alla economia dell'articolo.
Ogni altra censura resta assorbita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005