Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38043
CASS
Sentenza 27 ottobre 2006

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. che dispone le condizioni per l'estinzione del reato all'esito della sentenza di patteggiamento della pena non presenta caratteri di specialità rispetto a quella di cui all'art. 167 cod. pen., relativa all'estinzione del reato in conseguenza del provvedimento di sospensione condizionale della pena, essendo l'ambito di applicazione delle due discipline del tutto differenziato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, anche dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen.,deve accertare la eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria di estinzione secondo quanto previsto dagli artt. 165 cod. pen e seguenti.

Commentario1

  • 1Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024

    La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38043
Data del deposito : 27 ottobre 2006

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