Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. che dispone le condizioni per l'estinzione del reato all'esito della sentenza di patteggiamento della pena non presenta caratteri di specialità rispetto a quella di cui all'art. 167 cod. pen., relativa all'estinzione del reato in conseguenza del provvedimento di sospensione condizionale della pena, essendo l'ambito di applicazione delle due discipline del tutto differenziato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, anche dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen.,deve accertare la eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria di estinzione secondo quanto previsto dagli artt. 165 cod. pen e seguenti.
Commentario • 1
- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 38043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38043 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/10/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3156
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 010966/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV RA, N. il 09/11/1960;
avverso l'ORDINANZA del 09/01/2006 dal TRIBUNALE di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., Dott. IACOVIELLO F. M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 09/01/2006, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di AV AE diretta a fare dichiarare l'estinzione dei reati oggetto della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa emessa in data 28/09/1992 a norma dell'art. 444 c.p.p., rilevando che nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato l'istante aveva commesso altro delitto per il quale era stata applicata la pena a norma del citato art. 444 c.p.p. Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione degli art.164 c.p., ultimo comma, e art. 167 c.p.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che mentre l'incidente di esecuzione è stato proposto per ottenere la declaratoria di estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p., il giudice dell'esecuzione non ha affatto esaminato la portata di tale disposizione, respingendo la richiesta avanzata dal condannato in base alla disciplina dettata dall'art. 445 c.p.p., comma 2, alla cui stregua il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
La decisione è inficiata da un palese vizio che la rende non condivisibile, per la ragione che essa muove dall'errata premessa che la causa di estinzione prevista dall'art. 445 c.p.p. rende inapplicabile quella prefigurata dall'art. 167 c.p., quasi che la prima disposizione debba considerarsi speciale rispetto alla seconda.
Il raffronto tra le due norme pone in evidenza che queste hanno un ambito applicativo del tutto differenziato. Infatti, l'art. 445, c.p.p., comma 2, attiene unicamente alla sentenza di applicazione concordata della pena come tale e stabilisce l'estinzione del reato per il solo fatto che non è commesso un nuovo reato nel termine prescritto;
per contro, l'operatività dell'art. 167 c.p., è legata a qualsiasi tipo di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che le due disposizioni sono collocate su piani diversi, senza reciproche interferenze, e che la ritenuta esclusione delle condizioni dalle quali dipende l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., non poteva esimere il giudice dell'esecuzione dall'accertare se l'estinzione potesse derivare dalla disciplina di cui all'art. 167 c.p. Nel caso di specie entro il quinquennio dall'applicazione della pena concordata, avvenuta il 28/09/1992 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il AV ha commesso un nuovo reato per il quale il
06/12/1994 gli è stata nuovamente applicata, sempre a norma dell'art. 444 c.p.p., una pena condizionalmente sospesa in quanto le due pene cumulate non superavano il limite prescritto dall'art.163 c.p. In base a tali precisi dati deve, dunque, stabilirsi se l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p., sia preclusa dall'intervenuta commissione di un nuovo reato, anche se con la seconda sentenza sia stato reiterato il beneficio della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 164 c.p., ultimo comma, per il fatto che il cumulo delle due pene non è superiore a due anni.
La soluzione deve essere negativa, per la ragione che dal coordinamento dell'art. 167 c.p., art. 164 c.p., ultimo comma, e art. 168 c.p., possono trarsi precisi e inequivoci argomenti logici e sistematici per ritenere che l'estinzione del reato si verifichi qualora la commissione del nuovo reato non dia causa alla revoca del beneficio perché una nuova sospensione condizionale è stata applicata a norma dell'art. 164 c.p., ultimo comma. Come ha puntualmente argomentato il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, è individuabile una stretta correlazione tra le predette disposizioni, nel senso che le cause ostative all'estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio, tant'è che, nella situazione in esame, se si dovesse negare l'estinzione ex art. 167 c.p., non si potrebbe comunque disporre la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p., che, difatti, fa salva la previsione dell'art. 164 c.p., ultimo comma: di talché la logica del sistema giustifica la conclusione per cui, in mancanza di idonea causa di revoca della sospensione condizionale della pena (e tale non è indubbiamente la situazione prefigurata dall'art.164, c.p., ultimo comma), è comunque operante la causa di estinzione del reato.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve riconoscersi che nel caso di specie si è verificata l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p., onde deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinto il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna in data 28/09/1992. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006