CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, l'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che subordina la facoltà di chiedere la sostituzione al giudice dell'esecuzione alla pendenza del procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore della norma, non determina alcun profilo di irragionevolezza rispetto alla disciplina dei cd. liberi sospesi, ossia i condannati con sentenza irrevocabile a una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione in attesa di un provvedimento della magistratura di sorveglianza circa la concedibilità di una misura alternativa, che non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile prima della riforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 36379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36379 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 25/01/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lettele conclusioni del PG, dott.ssa K. TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 36379 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento de plano, l'inammissibilità della richiesta di FA DI, condannato irrevocabilmente in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d. Igs. n. 74 del 2000, di applicazione della pena dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva di anni uno e mesi nove di reclusione. La disciplina transitoria del d. Igs. n. 150 del 2022 - art. 95 - limita la retroazione in bonam part-em delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. FA DI è stato condannato con sentenza divenuta esecutiva ben prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Peraltro, dagli atti si evince che il Tribunale di sorveglianza ha fissato per il 17 gennaio 2023 udienza per provvedere in ordine all'applicazione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché le esigenze d i risocializzazione e rieducazione possono essere soddisfatte con l'eventuale applicazione di misure alternative. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di FA DI, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'interpretazione della disciplina transitoria operata dal Tribunale è irragionevole nei confronti della categoria dei cd. liberi sospesi per i quali è ancora sub iudice la questione delle misure alternative alla detenzione e che però non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è passata in giudicato prima della entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. Questa categoria dei cd. liberi sospesi è del tutto omogenea, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle pene sostitutive, a quella dei condannati con sentenza definitiva successiva alla entrata in vigore della riforma. È poi illogica l'affermazione con la quale il Tribunale ha sovrapposto le misure sostitutive della detenzione breve alle misure alternative. Le prime, infatti, non sono un doppione delle sentenze ma sono una diversa forma di esecuzione della pena, con requisiti del tutto diversi rispetto alle misure alternative. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il d. Igs. n. 150 del 2022, di attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134d di modifica del sistema penale anche processuale, ha introdotto nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, reclusione e arresto, mantenendo coerentemente in capo al giudice della cognizione il compito di provvedere in merito. Si tratta, infatti, di fare applicazione di sanzioni, appunto, sostitutive delle pene principali e quindi è logicamente conseguente la determinazione di confermare il potere di decisione in merito del giudice della condanna. 3. La disciplina transitoria contenuta nel d. Igs. n. 150 del 2022 dispone l'applicazione delle nuove disposizioni, se più favorevoli, ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge. Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui il procedimento penda nel grado di legittimità, attribuisce il potere di provvedere al giudice dell'esecuzione. La ragione è di agevole comprensione. Se il procedimento di cognizione si trova dinnanzi al giudice di legittimità, la richiesta di sostituzione della pena principale non può essere utilmente proposta proprio in ragione dell'assenza in capo al giudice del grado di poteri di merito;
ed allora è del tutto ragionevole la soluzione predisposta dal legislatore di assegnare la competenza a provvedere al giudice dell'esecuzione, condizionandone l'intervento ad una richiesta dell'interessato, secondo il modello ordinario di procedimento di esecuzione, da proporsi entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 4. Limite non valicabile per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti iniziati prima della entrata in vigore della riforma è che essi siano ancora pendenti e che quindi la sentenza di condanna non sia già divenuta irrevocabile. Non sarebbe infatti giustificata e giustificabile una estensione ai condannati con sentenza irrevocabile di una disciplina che attiene alla sostituzione di pene principali, che tali restano in ogni caso, giocoforza applicabile nel giudizio di cognizione secondo le caratteristiche tipiche dell'istituto. Non v'è allora, ai fini della regolazione dei confini applicativi della disciplina ora in esame, una omogeneità tra i condannati con sentenza ancora irrevocabile e i cd. liberi sospesi - ossia i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione che siano in attesa di una pronuncia della magistratura di sorveglianza in punto di concedibilità di una misura 2 alternativa alla detenzione - che possa indurre a ritenere l'irragionevolezza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 luglio 2023.
lettele conclusioni del PG, dott.ssa K. TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 36379 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento de plano, l'inammissibilità della richiesta di FA DI, condannato irrevocabilmente in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d. Igs. n. 74 del 2000, di applicazione della pena dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva di anni uno e mesi nove di reclusione. La disciplina transitoria del d. Igs. n. 150 del 2022 - art. 95 - limita la retroazione in bonam part-em delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. FA DI è stato condannato con sentenza divenuta esecutiva ben prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Peraltro, dagli atti si evince che il Tribunale di sorveglianza ha fissato per il 17 gennaio 2023 udienza per provvedere in ordine all'applicazione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché le esigenze d i risocializzazione e rieducazione possono essere soddisfatte con l'eventuale applicazione di misure alternative. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di FA DI, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'interpretazione della disciplina transitoria operata dal Tribunale è irragionevole nei confronti della categoria dei cd. liberi sospesi per i quali è ancora sub iudice la questione delle misure alternative alla detenzione e che però non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è passata in giudicato prima della entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. Questa categoria dei cd. liberi sospesi è del tutto omogenea, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle pene sostitutive, a quella dei condannati con sentenza definitiva successiva alla entrata in vigore della riforma. È poi illogica l'affermazione con la quale il Tribunale ha sovrapposto le misure sostitutive della detenzione breve alle misure alternative. Le prime, infatti, non sono un doppione delle sentenze ma sono una diversa forma di esecuzione della pena, con requisiti del tutto diversi rispetto alle misure alternative. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il d. Igs. n. 150 del 2022, di attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134d di modifica del sistema penale anche processuale, ha introdotto nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, reclusione e arresto, mantenendo coerentemente in capo al giudice della cognizione il compito di provvedere in merito. Si tratta, infatti, di fare applicazione di sanzioni, appunto, sostitutive delle pene principali e quindi è logicamente conseguente la determinazione di confermare il potere di decisione in merito del giudice della condanna. 3. La disciplina transitoria contenuta nel d. Igs. n. 150 del 2022 dispone l'applicazione delle nuove disposizioni, se più favorevoli, ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge. Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui il procedimento penda nel grado di legittimità, attribuisce il potere di provvedere al giudice dell'esecuzione. La ragione è di agevole comprensione. Se il procedimento di cognizione si trova dinnanzi al giudice di legittimità, la richiesta di sostituzione della pena principale non può essere utilmente proposta proprio in ragione dell'assenza in capo al giudice del grado di poteri di merito;
ed allora è del tutto ragionevole la soluzione predisposta dal legislatore di assegnare la competenza a provvedere al giudice dell'esecuzione, condizionandone l'intervento ad una richiesta dell'interessato, secondo il modello ordinario di procedimento di esecuzione, da proporsi entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 4. Limite non valicabile per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti iniziati prima della entrata in vigore della riforma è che essi siano ancora pendenti e che quindi la sentenza di condanna non sia già divenuta irrevocabile. Non sarebbe infatti giustificata e giustificabile una estensione ai condannati con sentenza irrevocabile di una disciplina che attiene alla sostituzione di pene principali, che tali restano in ogni caso, giocoforza applicabile nel giudizio di cognizione secondo le caratteristiche tipiche dell'istituto. Non v'è allora, ai fini della regolazione dei confini applicativi della disciplina ora in esame, una omogeneità tra i condannati con sentenza ancora irrevocabile e i cd. liberi sospesi - ossia i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione che siano in attesa di una pronuncia della magistratura di sorveglianza in punto di concedibilità di una misura 2 alternativa alla detenzione - che possa indurre a ritenere l'irragionevolezza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 luglio 2023.