Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a fare uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di trasporto, per un percorso di circa 1.300 metri.; la pronuncia di merito che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio è stata confermata dalla S.C.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11112 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINDENZO MILEI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 445/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/11/99 - R.G.N. 339/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Casale Monferrato l'INAIL conveniva in giudizio UR ZZ e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore che aveva riconosciuto l'indennizzabilità come infortunio in itinere dell'incidente stradale occorsogli mentre, in bicicletta, si recava dalla abitazione alla sede di lavoro distante circa 1. 3 00 metri.
Il ZZ contestava il gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 3/17/11199, l'accoglieva riformando la decisione pretorile e rigettando l'originaria domanda. Precisava il giudice del riesame che per la indennizzabilità degli infortuni in itinere era necessario che al rischio generico, incombente su qualsiasi utente della strada i si aggiungesse un "quid pluris" capace di trasformarlo in rischio specifico, come la mancanza di mezzo pubblico adeguato a coprire il percorso di andata e ritorno. L'infortunio occorso al ZZ il giorno 11/8/95 non poteva essere in nessun modo collegato all'organizzazione del lavoro dell'impresa e rientrava nel rischio generico gravante su qualunque utente della strada: lo stesso, infatti, mentre percorreva con la propria bicicletta la strada statale (via di collegamento più breve e iter normale per giungere al posto di lavoro, presso la ditta Euromac di Villanova M.to) era stato investito da un furgone proveniente dalla sua stessa direzione nelle modalità di svolgimento dell'infortunio quindi non era riscontrabile quel quid pluris che occorreva a caratterizzarne la relazione con l'attività lavorativa. il fatto rientrava nel rischio generico di qualunque utente della strada, che era priva di caratteristiche tali da aggravare il rischio. La sentenza quindi doveva essere riformata e la domanda rigettata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ZZ, fondato su un unico motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 DPR 30/6/65 n. 1124, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria
(art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Pretore ha correttamente valutato che il percorso, dalla casa al posto di lavoro, non è servito dai mezzi pubblici, perché l'unica corriera che ferma nella zona ha orari non coincidenti con quelli imposti al ricorrente dall'attività espletata, con la conseguenza che l'unica alternativa è quella di percorrere la strada a piedi;
anche scegliendo percorsi alternativi, è sempre necessario il passaggio sulla strada asfaltata, con la esposizione al rischio del traffico;
la scelta di non percorrere la strada a piedi, ma di usare la bicicletta è ragionevole, non solo in relazione alla distanza da coprire (m. 1.300) ed alla gravosità dell'orario da osservare (l'infortunio si è verificato alle ore 5.50 del mattino),ma anche sotto il profilo dei rischi cui rimane in ogni caso esposto il lavoratore, anche in rapporto ad eventuali, percorsi alternativi nella campagna.
Il Tribunale, invece, ha riformato la sentenza sulla base di affermazioni generiche, relative alla mancanza del quid plunis che sarebbe necessario per trasformare un rischio generico in rischio specifico. Evidente quindi è la mancanza di motivazione che vizia la sentenza impugnata, che deve essere perciò annullata. Il Tribunale inoltre ha trascurato tutta la giurisprudenza di legittimità, che ha posto l'accento sulla gravosità dell'uso del mezzo pubblico in relazione alle esigenze familiari del lavoratore (Cass. n. 455/98), sull'esistenza di un vincolo apprezzabile con la prestazione lavorativa (n. 1536/78), sulla ragionevolezza dell'uso del mezzo privato, anziché di quello pubblico (n. 3734/94), sul consumo dei pasti nella propria abitazione quando il lavoratore ha un motivo apprezzabile (è privo dei denti e la carne della mensa aziendale è dura). L'uso necessitato del mezzo privato è quello derivante non solo dalle esigenze organizzative dell'attività lavorativa, ma anche dalle esigenze di vita del lavoratore, umane, familiari ed economico sociali, in relazione alle, quali deve essere considerata la ragionevolezza dell'uso del mezzo privato. E rischio generico di ogni utente della strada viene aggravato dal fatto in sè che il tragitto viene finalizzato a raggiungere il posto di lavoro o a fare ritorno a casa (n. 445/98). La sentenza quindi - deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Apprezzabili certamente sono gli sforzi interpretativi compiuti da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 10750 del 10/5/2001, per concretizzare i concetti di "normalità e ragionevolezza", al fine di individuare una nozione di "rischio elettivo" che tenga conto delle necessità di adeguamento del modulo normativo alla realtà e quindi alla modificazione indotta dal tempo e dalla diversa sensibilità sociale in relazione "ad una serie di valori costituzionali, quali la libertà di fissazione della residenza, il rapporto con la comunità familiare, una più intensa tutela previdenziale meglio attagliata alle esigenze della società in cui vive il lavoratore"; sforzi da cui si ricava il principio di diritto secondo il quale la legittimità dell'uso del mezzo privato, in relazione all'infortunio in itinere, "va individuata in relazione ad un criterio di 'normalita'-razionalità' che tenga conto degli standars comportamentali esistenti nella società civile rispondenti a valori - guida dell'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività
lavorativa...diretto ad una maggiore efficienza del conflitto fra la stessa ed il tempo libero".
Questo principio, però, non può essere condiviso se è sganciato dal concetto della "necessità" dell'uso del mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro o per fare ritorno a casa, sia perché nella sua astrattezza e genericità può giustificare qualsiasi comportamento, sia perché non tiene conto del rapporto, strettamente previdenziale, premi assicurativi e prestazioni erogabili;
l'adeguamento del modulo normativo alla realtà sociale dallo stesso disciplinata è un processo necessario ed una preoccupazione costante della giurisprudenza di legittimità, ma si deve tenere conto non solo delle modificazioni indotte dal tempo e dalla diversa sensibilità sociale, ma anche del rapporto assicurativo e relativi costi e quindi dei maggiori premi che dovrebbero essere pagati per coprire qualunque comportamento che abbia un qualche rapporto con il lavoro, anche se non strettamente necessario.
Il Collegio ritiene preferibile aderire al diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Cass. n. 14681/2000; in senso conforme Cass. n. 15617 del 11/12/2001). Nel caso di specie, il percorso, dalla abitazione al luogo di lavoro, è così breve da poter essere agevolmente effettuato a piedi e quindi non vi era alcuna necessità di adoperare la bicicletta. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art 152 disp. att. CPC.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002