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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16874 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OC nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Reggio Calabria Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentita la Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed il rigetto nel resto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, avv. Vincenzo Nobile del foro di Locri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di CO AS avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa nei confronti di costui della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato della partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice forma Penale Sent. Sez. 2 Num. 16874 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 dell'agevolazione della consorteria mafiosa dei BA e del ricorso al metodo mafioso. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone nuovamente ricorso per cassazione l’indagati CO AS, tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta omessa o apparente nonché illogica, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 94, d.p.r. 309/90, oggetto del capo 2 della contestazione provvisoria. Sostiene il ricorrente che il tribunale non si era uniformato alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, omettendo nuovamente di indicare specifici elementi di fatto significativi del raggiungimento di un accordo di natura sodale intercorso tra i vari indagati e dell’esistenza di una struttura organizzata di natura associativa;
non aveva altresì fornito una idonea motivazione per disattendere le deduzioni difensive, nonostante in tal senso sollecitato dalla pronuncia di annullamento. In particolare, l’ordinanza impugnata si era limitata a riscontrare la sussistenza dei singoli reati-fine e delle modalità esecutiva poste in essere dai soggetti in essi coinvolti, situazione riconducibile al concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90; aveva inoltre confuso la figura di IO BA (nato il [...]), al quale non era stata contestata l’intraneità all’associazione, con quella dell’omonimo cugino nato il [...]. Tutti gli elementi indicati, inoltre, non erano significativi (la comune residenza reggina di alcuni protagonisti non poteva ritenersi emblematica dell’esistenza di una base logistica comune;
le ramificazioni in altre regioni italiani corrispondevano con il luogo di residenza di altri soggetti indagati;
i rapporti di parentela o di amicizia non implicavano rapporti associativi). Non avevano altresì trovato riscontro le deduzioni difensive con le quali si era evidenziato: 1) secondo la prospettazione accusatoria l’associazione contestata era strutturata in tre livelli (reperimento sostanza stupefacente, trasporto dalla Calabria in Lombardia, commercializzazione della droga sul territorio lombardo) ma i soggetti indagati di essere i corrieri e, quindi, di collaborare alla seconda struttura – AS Agresta, AS AS e ME ER – erano risultati estranei al sodalizio, sulla base del chiaro contenuto di un’intercettazione ambientale del 1 ottobre 2018, attestante il carattere occasionale e non programmato di tale supporto logistico, con la conseguenza che, venendo meno il secondo livello per la mancata indicazione degli intranei che si sarebbero occupati stabilmente di fungere da corrieri della droga, la stessa fattispecie di reato rimaneva priva di riscontro investigativo;
2) il tribunale del riesame aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto associativo tra IO BA (nato il [...]) e il cugino omonimo detto UM (nato il [...]) senza considerare che il primo, a differenza del secondo, non era indagato quale appartenente al sodalizio e che l’acquisto e la cessione di sostanza stupefacente per la successiva vendita in Lombardia era estranea a tale contesto, sì che al BA era stato contestato soltanto il capo 23 per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce un ulteriore vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla condotta partecipativa, affermata sulla base del coinvolgimento del ricorrente nei reati-fine, senza dimostrare tuttavia la riconducibilità degli stessi ad un unico patto sociale, con la consapevolezza di partecipare e contribuire alla realizzazione del programma della consorteria criminosa. Il profilo dell’elemento psicologico era stato considerato dal tribunale in termini inadeguati, attraverso l’elencazione degli accadimenti delittuosi, rimanendo sfornita di prova la cognizione della commissione di tutti i reati o di gran parte di essi nell’ottica di un unico patto sociale.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. dell’agevolazione alla consorteria mafiosa dei BA c.d. NI e del metodo mafioso, avendo il tribunale recepito acriticamente la valutazione al riguardo del gip, a sua volta corrispondente al contenuto della richiesta di applicazione della misura cautelare presentata dal pubblico ministero. Non era stata accertata, infatti, la finalizzazione dell’azione all’agevolazione del sodalizio criminale, sostenendosi erroneamente che fosse a sufficiente la natura illecita dei rapporti aventi ad oggetto la commercializzazione di stupefacenti, senza dimostrare la conoscenza dell’esistenza della cosca ed il consapevole contributo al perseguimento dei suoi fini. Circa il metodo mafioso, non era stato indicato l’effetto intimidatorio sulle vittime ossia quella situazione di particolare coartazione psicologica che connota l’azione criminosa nell’ambito di uno stesso contesto criminale.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al rispetto dei criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà personale, in considerazione, soprattutto, del tempo intercorso tra l’accadimento dell’ultimo fatto delittuoso (2019) e la data di emissione del provvedimento cautelare (2025). La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. era stata amplificata, desumendo il pericolo di reiterazione dei reati soltanto dalle modalità del fatto in esame, trascurando di considerare la pregressa estraneità a circuiti delinquenziali;
in particolare, pur dandosi atto che rispetto ai reati-fine non potevano essere considerati sussistenti esigenze cautelari, si affermava tuttavia che tale conclusione non valeva anche per il reato associativo, rispetto al quale il cd. tempo silente non faceva venir meno la presunzione di pericolosità. Anche il pericolo di fuga doveva ritenersi insussistente al pari del pericolo di inquinamento probatorio, trattandosi di circostanze del tutto sfornite di elementi concreti di riscontro. Infine, non erano state esplicitate le ragioni dell’affermata inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, ricorrendo il tribunale a clausole di stile e a mere petizioni di principio, senza pronunciarsi su elementi concreti di valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Il primo e il secondo motivo posso essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi attinenti al profilo della ritenuta inadeguatezza motivazionale circa i gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza dell’associazione a delinquere di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria e all’appartenenza alla stessa del ricorrente;
si sostiene che il giudice del riesame cautelare non avrebbe indicato le condotte a tal fine rilevanti e gli elementi da cui desumere la consapevole adesione al pactum sceleris, alla stregua dei criteri indicati da una consolidata giurisprudenza di legittimità. I motivi sono infondati, avendo il tribunale, in conformità con le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, adempiuto all’onere motivazionale per i profili oggetto dei motivi in esame. 3. Deve ribadirsi in punto di diritto che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01). Precisa la sentenza citata, in motivazione, «che i reati scopo costituiscono un epifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma». La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione alla associazione per delinquere implica, dunque, un giudizio di merito che impone la analisi di tutti gli indicatori della possibile autonomia del sodalizio, rispetto alla sussistenza di un accordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati;
indicatori che, nel caso di specie, risultano esaustivamente valutati con motivazione che si sottrae a censure di legittimità sotto il profilo logico e rispetto alla quale le argomentazioni difensive risultano prive di rilevanza, incentrandosi su un’alternativa e frammentaria lettura delle risultanze investigative. Inoltre, è ugualmente acquisito il principio secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone 4 aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 01). 4. Il tribunale ha sintetizzato nei paragrafi 5 e 6 dell’ordinanza impugnata gli elementi emersi durante le indagini, descrittivi della struttura associativa e dei tre livelli operativi attraverso i quali il programma criminoso era realizzato, individuando i soggetti e i ruoli per ciascuno di tali livelli (promozione, organizzazione e finanziamento, cura della logistica e del trasporto nel nord Italia;
distribuzione al Nord;
distribuzione al dettaglio), con coinvolgimento degli associati dalla fase dell’approvvigionamento della sostanza stupefacente sino a quella della distribuzione capillare sul territorio. In particolare, ai fini della sussistenza del delitto associativo, sono state indicate le conversazioni tra i sodali, riportate nell’ordinanza cautelare, indicative del rapporto esistente tra gli stessi, dell’organizzazione posta in essere e delle finalità perseguite: gli associati discutevano, infatti, dei luoghi sicuri dove custodire in Calabria le forniture di droga destinate alle piazze di spaccio del nord;
condividevano – avvantaggiandosene reciprocamente – la disponibilità di risorse finanziarie per garantire la continuità dei traffici di stupefacente (frequente il riferimento al “pozzo” ossia alla cassa comune nella quale dovevano confluire una parte delle risorse al fine di consentire l’ulteriore traffico illecito); programmavano il trasporto tramite corrieri con tutte le cautele del caso (uso di mezzi pubblici, coinvolgimento di soggetti estranei al sodalizio). Le argomentazioni difensive hanno trovato adeguato riscontro, con motivazione coerente con i dati dell’indagine, sottolineandosi come l’utilizzo di corrieri occasionali non metteva in dubbio l’organizzazione di mezzi e uomini deputati al trasporto della droga, fase fondamentale per il rifornimento continuo dal meridione e la cessione al dettaglio, in zone geograficamente distanti. La difesa ha sostenuto altresì l’estraneità del ricorrente al sodalizio criminale sulla base di un’intercettazione ambientale, relativa ad una conversazione tra IO BA e CO AS, attestante a suo avviso l’inesistenza di collegamento tra il gruppo dei corrieri della droga e IO BA (nato il [...], detto UM, ritenuto dirigente ed organizzatore della cosca – pag. 7 del ricorso). Premesso che l’interpretazione delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il Tribunale ha ben evidenziato la rilevante circostanza della comunicazione al BA da parte del ricorrente dell’imminente viaggio di AS AS per il trasporto della droga - notizia appresa dall’altro fratello CE - a conferma della consapevolezza, comune ai tre associati, di poter organizzare trasferimenti di sostanza stupefacente per approvvigionare il mercato del nord Italia, così collaborando alla realizzazione del piano criminale. Inoltre, la difesa non si confronta con la sintesi delle conversazioni intercettate riportate a pag. 18 dell’ordinanza impugnata, dalle quali si evince che il ricorrente aveva la 5 disponibilità di ingenti somme di danaro, da versare nella cassa comune (il pozzo), e che, in esecuzione delle direttive del BA, si faceva portavoce di costui presso gli acquirenti. In definitiva, il ruolo fondamentale – di braccio destro del capo clan BA - svolto da CO AS all’interno del sodalizio risulta adeguatamente delineato al paragrafo 6.1 dell’ordinanza impugnata (pagine 15 e segg.), sottolineandosi il costante rapporto di collaborazione tra costui e BA IO (detto UM), la consapevolezza dell’esistenza di una cassa comune (il c.d. pozzo), il confronto costante sulle modalità di distribuzione della droga sul territorio, la partecipazione a numerosi reati fine (contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 23), ancorché estranei al titolo cautelare. 5. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione dell’agevolazione della consorteria mafiosa e del cd. metodo mafioso. La difesa censura al riguardo l’omessa motivazione in ordine: a) alla consapevolezza dell’esistenza della cosca BA c.d. NI che sarebbe stata agevolata dall’attività delittuosa posta in essere;
b) al contributo prestato al perseguimento dei fini del clan;
c) all’effetto intimidatorio esercitato insieme ad altri associati sulle vittime del reato. Il motivo è fondato perché la motivazione sul punto risulta carente non specificando gli elementi dai quali trarre la conferma delle circostanze integranti l’aggravante, in relazione alla posizione del ricorrente. Va ribadito in proposito che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali (Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 – 01). Nel caso specifico, gli elementi riportati nell’ordinanza del riesame non risultano significativi (par. 6.3), consistendo nel richiamo a principi di diritto, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e nei riferimenti individualizzanti che riguardano altri imputati (ME ER, IO BA), senza fare cenno al dolo intenzionale del ricorrente rispetto alla finalità agevolatrice in argomento. Lo stesso dicasi per l’utilizzazione del metodo mafioso. È consolidata nella giurisprudenza della corte di legittimità la massima secondo la quale la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez. U, n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo, cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. Anche nella diversa 6 ipotesi in cui non si tratti di reato concorsuale ma di reato associativo, si è in presenza di un'aggravante che va riferita al modo di operare dell'associazione e, in quanto tale, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, cosicché essa si può valutare a carico di tutti i componenti del sodalizio purché sussistano i presupposti di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen., ossia che i partecipi conoscano l'utilizzo del metodo ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa (per il medesimo principio affermato con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma 6, cod. pen., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02). L’indicazione di detti presupposti è del tutto assente nella motivazione del provvedimento di riesame che accenna sul punto solo all’intimidazione del sodale ER in danno di LE AT, il cui comportamento non era stato ritenuto consono ai valori di ‘ndrangheta, senza fornire indicazioni in ordine alla conoscenza o all’ignoranza per colpa di CO AS in ordine alle modalità mafiose della condotta delittuosa del concorrente. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sulla circostanza aggravante contestata, nella duplice previsione della modalità di tipo mafioso dell’azione e dell’utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. Il quarto motivo relativo alle esigenze cautelari è assorbito, in quanto il giudizio sulle aggravanti è in sé idoneo ad incidere sulla valutazione inerente alla adeguatezza della misura adottata, in considerazione anche dell’entità della pena che si presume verrà irrogata all’esito del giudizio, elemento al quale il Tribunale fa riferimento (pag. 24).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentita la Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed il rigetto nel resto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, avv. Vincenzo Nobile del foro di Locri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di CO AS avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa nei confronti di costui della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato della partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice forma Penale Sent. Sez. 2 Num. 16874 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 dell'agevolazione della consorteria mafiosa dei BA e del ricorso al metodo mafioso. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone nuovamente ricorso per cassazione l’indagati CO AS, tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta omessa o apparente nonché illogica, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 94, d.p.r. 309/90, oggetto del capo 2 della contestazione provvisoria. Sostiene il ricorrente che il tribunale non si era uniformato alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, omettendo nuovamente di indicare specifici elementi di fatto significativi del raggiungimento di un accordo di natura sodale intercorso tra i vari indagati e dell’esistenza di una struttura organizzata di natura associativa;
non aveva altresì fornito una idonea motivazione per disattendere le deduzioni difensive, nonostante in tal senso sollecitato dalla pronuncia di annullamento. In particolare, l’ordinanza impugnata si era limitata a riscontrare la sussistenza dei singoli reati-fine e delle modalità esecutiva poste in essere dai soggetti in essi coinvolti, situazione riconducibile al concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90; aveva inoltre confuso la figura di IO BA (nato il [...]), al quale non era stata contestata l’intraneità all’associazione, con quella dell’omonimo cugino nato il [...]. Tutti gli elementi indicati, inoltre, non erano significativi (la comune residenza reggina di alcuni protagonisti non poteva ritenersi emblematica dell’esistenza di una base logistica comune;
le ramificazioni in altre regioni italiani corrispondevano con il luogo di residenza di altri soggetti indagati;
i rapporti di parentela o di amicizia non implicavano rapporti associativi). Non avevano altresì trovato riscontro le deduzioni difensive con le quali si era evidenziato: 1) secondo la prospettazione accusatoria l’associazione contestata era strutturata in tre livelli (reperimento sostanza stupefacente, trasporto dalla Calabria in Lombardia, commercializzazione della droga sul territorio lombardo) ma i soggetti indagati di essere i corrieri e, quindi, di collaborare alla seconda struttura – AS Agresta, AS AS e ME ER – erano risultati estranei al sodalizio, sulla base del chiaro contenuto di un’intercettazione ambientale del 1 ottobre 2018, attestante il carattere occasionale e non programmato di tale supporto logistico, con la conseguenza che, venendo meno il secondo livello per la mancata indicazione degli intranei che si sarebbero occupati stabilmente di fungere da corrieri della droga, la stessa fattispecie di reato rimaneva priva di riscontro investigativo;
2) il tribunale del riesame aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto associativo tra IO BA (nato il [...]) e il cugino omonimo detto UM (nato il [...]) senza considerare che il primo, a differenza del secondo, non era indagato quale appartenente al sodalizio e che l’acquisto e la cessione di sostanza stupefacente per la successiva vendita in Lombardia era estranea a tale contesto, sì che al BA era stato contestato soltanto il capo 23 per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce un ulteriore vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla condotta partecipativa, affermata sulla base del coinvolgimento del ricorrente nei reati-fine, senza dimostrare tuttavia la riconducibilità degli stessi ad un unico patto sociale, con la consapevolezza di partecipare e contribuire alla realizzazione del programma della consorteria criminosa. Il profilo dell’elemento psicologico era stato considerato dal tribunale in termini inadeguati, attraverso l’elencazione degli accadimenti delittuosi, rimanendo sfornita di prova la cognizione della commissione di tutti i reati o di gran parte di essi nell’ottica di un unico patto sociale.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. dell’agevolazione alla consorteria mafiosa dei BA c.d. NI e del metodo mafioso, avendo il tribunale recepito acriticamente la valutazione al riguardo del gip, a sua volta corrispondente al contenuto della richiesta di applicazione della misura cautelare presentata dal pubblico ministero. Non era stata accertata, infatti, la finalizzazione dell’azione all’agevolazione del sodalizio criminale, sostenendosi erroneamente che fosse a sufficiente la natura illecita dei rapporti aventi ad oggetto la commercializzazione di stupefacenti, senza dimostrare la conoscenza dell’esistenza della cosca ed il consapevole contributo al perseguimento dei suoi fini. Circa il metodo mafioso, non era stato indicato l’effetto intimidatorio sulle vittime ossia quella situazione di particolare coartazione psicologica che connota l’azione criminosa nell’ambito di uno stesso contesto criminale.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al rispetto dei criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà personale, in considerazione, soprattutto, del tempo intercorso tra l’accadimento dell’ultimo fatto delittuoso (2019) e la data di emissione del provvedimento cautelare (2025). La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. era stata amplificata, desumendo il pericolo di reiterazione dei reati soltanto dalle modalità del fatto in esame, trascurando di considerare la pregressa estraneità a circuiti delinquenziali;
in particolare, pur dandosi atto che rispetto ai reati-fine non potevano essere considerati sussistenti esigenze cautelari, si affermava tuttavia che tale conclusione non valeva anche per il reato associativo, rispetto al quale il cd. tempo silente non faceva venir meno la presunzione di pericolosità. Anche il pericolo di fuga doveva ritenersi insussistente al pari del pericolo di inquinamento probatorio, trattandosi di circostanze del tutto sfornite di elementi concreti di riscontro. Infine, non erano state esplicitate le ragioni dell’affermata inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, ricorrendo il tribunale a clausole di stile e a mere petizioni di principio, senza pronunciarsi su elementi concreti di valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Il primo e il secondo motivo posso essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi attinenti al profilo della ritenuta inadeguatezza motivazionale circa i gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza dell’associazione a delinquere di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria e all’appartenenza alla stessa del ricorrente;
si sostiene che il giudice del riesame cautelare non avrebbe indicato le condotte a tal fine rilevanti e gli elementi da cui desumere la consapevole adesione al pactum sceleris, alla stregua dei criteri indicati da una consolidata giurisprudenza di legittimità. I motivi sono infondati, avendo il tribunale, in conformità con le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, adempiuto all’onere motivazionale per i profili oggetto dei motivi in esame. 3. Deve ribadirsi in punto di diritto che nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01). Precisa la sentenza citata, in motivazione, «che i reati scopo costituiscono un epifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma». La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione alla associazione per delinquere implica, dunque, un giudizio di merito che impone la analisi di tutti gli indicatori della possibile autonomia del sodalizio, rispetto alla sussistenza di un accordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati;
indicatori che, nel caso di specie, risultano esaustivamente valutati con motivazione che si sottrae a censure di legittimità sotto il profilo logico e rispetto alla quale le argomentazioni difensive risultano prive di rilevanza, incentrandosi su un’alternativa e frammentaria lettura delle risultanze investigative. Inoltre, è ugualmente acquisito il principio secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone 4 aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 01). 4. Il tribunale ha sintetizzato nei paragrafi 5 e 6 dell’ordinanza impugnata gli elementi emersi durante le indagini, descrittivi della struttura associativa e dei tre livelli operativi attraverso i quali il programma criminoso era realizzato, individuando i soggetti e i ruoli per ciascuno di tali livelli (promozione, organizzazione e finanziamento, cura della logistica e del trasporto nel nord Italia;
distribuzione al Nord;
distribuzione al dettaglio), con coinvolgimento degli associati dalla fase dell’approvvigionamento della sostanza stupefacente sino a quella della distribuzione capillare sul territorio. In particolare, ai fini della sussistenza del delitto associativo, sono state indicate le conversazioni tra i sodali, riportate nell’ordinanza cautelare, indicative del rapporto esistente tra gli stessi, dell’organizzazione posta in essere e delle finalità perseguite: gli associati discutevano, infatti, dei luoghi sicuri dove custodire in Calabria le forniture di droga destinate alle piazze di spaccio del nord;
condividevano – avvantaggiandosene reciprocamente – la disponibilità di risorse finanziarie per garantire la continuità dei traffici di stupefacente (frequente il riferimento al “pozzo” ossia alla cassa comune nella quale dovevano confluire una parte delle risorse al fine di consentire l’ulteriore traffico illecito); programmavano il trasporto tramite corrieri con tutte le cautele del caso (uso di mezzi pubblici, coinvolgimento di soggetti estranei al sodalizio). Le argomentazioni difensive hanno trovato adeguato riscontro, con motivazione coerente con i dati dell’indagine, sottolineandosi come l’utilizzo di corrieri occasionali non metteva in dubbio l’organizzazione di mezzi e uomini deputati al trasporto della droga, fase fondamentale per il rifornimento continuo dal meridione e la cessione al dettaglio, in zone geograficamente distanti. La difesa ha sostenuto altresì l’estraneità del ricorrente al sodalizio criminale sulla base di un’intercettazione ambientale, relativa ad una conversazione tra IO BA e CO AS, attestante a suo avviso l’inesistenza di collegamento tra il gruppo dei corrieri della droga e IO BA (nato il [...], detto UM, ritenuto dirigente ed organizzatore della cosca – pag. 7 del ricorso). Premesso che l’interpretazione delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il Tribunale ha ben evidenziato la rilevante circostanza della comunicazione al BA da parte del ricorrente dell’imminente viaggio di AS AS per il trasporto della droga - notizia appresa dall’altro fratello CE - a conferma della consapevolezza, comune ai tre associati, di poter organizzare trasferimenti di sostanza stupefacente per approvvigionare il mercato del nord Italia, così collaborando alla realizzazione del piano criminale. Inoltre, la difesa non si confronta con la sintesi delle conversazioni intercettate riportate a pag. 18 dell’ordinanza impugnata, dalle quali si evince che il ricorrente aveva la 5 disponibilità di ingenti somme di danaro, da versare nella cassa comune (il pozzo), e che, in esecuzione delle direttive del BA, si faceva portavoce di costui presso gli acquirenti. In definitiva, il ruolo fondamentale – di braccio destro del capo clan BA - svolto da CO AS all’interno del sodalizio risulta adeguatamente delineato al paragrafo 6.1 dell’ordinanza impugnata (pagine 15 e segg.), sottolineandosi il costante rapporto di collaborazione tra costui e BA IO (detto UM), la consapevolezza dell’esistenza di una cassa comune (il c.d. pozzo), il confronto costante sulle modalità di distribuzione della droga sul territorio, la partecipazione a numerosi reati fine (contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 23), ancorché estranei al titolo cautelare. 5. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione dell’agevolazione della consorteria mafiosa e del cd. metodo mafioso. La difesa censura al riguardo l’omessa motivazione in ordine: a) alla consapevolezza dell’esistenza della cosca BA c.d. NI che sarebbe stata agevolata dall’attività delittuosa posta in essere;
b) al contributo prestato al perseguimento dei fini del clan;
c) all’effetto intimidatorio esercitato insieme ad altri associati sulle vittime del reato. Il motivo è fondato perché la motivazione sul punto risulta carente non specificando gli elementi dai quali trarre la conferma delle circostanze integranti l’aggravante, in relazione alla posizione del ricorrente. Va ribadito in proposito che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali (Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 – 01). Nel caso specifico, gli elementi riportati nell’ordinanza del riesame non risultano significativi (par. 6.3), consistendo nel richiamo a principi di diritto, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e nei riferimenti individualizzanti che riguardano altri imputati (ME ER, IO BA), senza fare cenno al dolo intenzionale del ricorrente rispetto alla finalità agevolatrice in argomento. Lo stesso dicasi per l’utilizzazione del metodo mafioso. È consolidata nella giurisprudenza della corte di legittimità la massima secondo la quale la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez. U, n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo, cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. Anche nella diversa 6 ipotesi in cui non si tratti di reato concorsuale ma di reato associativo, si è in presenza di un'aggravante che va riferita al modo di operare dell'associazione e, in quanto tale, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, cosicché essa si può valutare a carico di tutti i componenti del sodalizio purché sussistano i presupposti di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen., ossia che i partecipi conoscano l'utilizzo del metodo ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa (per il medesimo principio affermato con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma 6, cod. pen., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02). L’indicazione di detti presupposti è del tutto assente nella motivazione del provvedimento di riesame che accenna sul punto solo all’intimidazione del sodale ER in danno di LE AT, il cui comportamento non era stato ritenuto consono ai valori di ‘ndrangheta, senza fornire indicazioni in ordine alla conoscenza o all’ignoranza per colpa di CO AS in ordine alle modalità mafiose della condotta delittuosa del concorrente. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sulla circostanza aggravante contestata, nella duplice previsione della modalità di tipo mafioso dell’azione e dell’utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. Il quarto motivo relativo alle esigenze cautelari è assorbito, in quanto il giudizio sulle aggravanti è in sé idoneo ad incidere sulla valutazione inerente alla adeguatezza della misura adottata, in considerazione anche dell’entità della pena che si presume verrà irrogata all’esito del giudizio, elemento al quale il Tribunale fa riferimento (pag. 24).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7