Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
La previsione normativa del diritto di detenuti ed internati di richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di fiducia non legittima la richiesta di ammissione alla procedura di accesso alla procreazione medicalmente assistita, dal momento che il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non rientra nella nozione di profilassi e cura della salute. (Nel caso di specie, peraltro, il detenuto non aveva prodotto documentazione medica attestante lo stato di sterilità o infertilità).
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- 1. Art. 35-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Ordinamento penitenziario, regime speciale, procreazione assistita, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2007, n. 20673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20673 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/05/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1990
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 002542/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO AL, N. IL 01/01/1969;
avverso ORDINANZA del 21/12/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT Dario;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONI Tindari, il quale ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
Rilevato che ZO AL richiedeva di essere ammesso alla procedura di accesso alla procreazione medicalmente assistita, e il Ministero rigettava l'istanza assumendo che lo stato di detenzione non rientrava fra i presupposti per poter accedere alla procedura;
che il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 21.12.2006 rigettava il reclamo del ZO, non ravvisando nella decisione ministeriale alcuna violazione di legge, applicando la procedura di cui agli artt. 14 ter e 69 ord. pen.;
che avverso tale decisione proponeva reclamo, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 69 comma 6 ord. pen., in proprio, il ZO, deducendo violazione di legge perché non dovevano essere applicati gli artt. 14 ter e art. 69, come ritenuto dal magistrato di sorveglianza, ma doveva essere applicato il disposto dell'art. 11 ord. pen., secondo il quale gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia;
aggiungeva che questo sanitario avrebbe potuto procedere - sempre a spese del ricorrente - al prelievo;
deduceva inoltre violazione di legge in quanto l'impedimento del detenuto doveva essere equiparato all'impedimento del soggetto sterile.
Il ricorso è infondato.
Considerato che il ZO assume essere stato violato un suo diritto personalissimo;
che, la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 4, comma 1, così recita:
il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritta ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico;
che nessun diritto soggettivo è stato violato, dunque, non avendo il ZO prodotto documentazione medica da cui emerge la sua sterilità o infertilità, ne' avendo nemmeno mai allegato siffatta circostanza;
che l'impedimento al rapporto non è equiparabile a sterilità o infertilità, esattamente come lo stato di lontananza del coniuge non integra il presupposto richiesto dalla legge per accedere alla procedura di inseminazione artificiale;
che non è applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 11 ord. pen., il quale riguarda solo la profilassi e la cura della salute dei detenuti, mentre la procreazione medicalmente assistita non rientra ne' sotto l'una ne' sotto l'altra delle due voci.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007