Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
UD. 08.05.2001 Reg. Gen. N. 20419/2000 1005 8 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente CRON : 22662 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere rel. Rep. 3352 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCETTINO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICI COP Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE. ha pronunciato la seguente per diritti L. 3.000 # 24 LUG. 2001 SENTENZA IL CANCELLIENE Sull'istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA iscritta al Oggetto: Divisione n. 20419/2000 R.G. proposta da ereditaria. SE RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via 155 3000 Otranto n. 18/7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Parretta CANCELLERIA che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ilaria Ingenito lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso. DF021884 RICORRENTE
contro
HI LA SE, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Salaria n. 162, presso lo studio dell'Avv. Giovanni 792101 Meineri che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Regina Pitti- ni la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e
contro
SE AR, SE FI e SE OR. INTIMATI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 1042/2000 del 14.06.2000 / 28.08.2000. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 08.05.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi che ha chiesto l'inammissibilità del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 06.06.1998, LA SI, premesso che in data 10.02.1998 era deceduto in Genova il marito Giu- seppe SE, lasciando eredi legittimi lei stessa e i figli di pri- mo letto AR SE, LI SE, OD SE e LO zo SE, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Udine i suddetti germani al fine di sentir disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione della quota ad essa spettante per legge. 21 AR, LI e NZ SE aderivano alla richiesta di ricostruzione dell'asse ereditario, previo conferimento dei beni donati in vita dal defunto all'attrice. OD SE eccepiva in via pregiudiziale la incompetenza per territorio del Tribunale di Udine a favore del Tribunale di Chiavari, ciò nel presupposto che la successione paterna si era aperta in Rapallo, città nella quale, negli ultimi anni della sua vita, il defunto padre aveva trasferito il domicilio, dopo la separazione dalla moglie, non abitando più né a Udine né a Grado. Gli altri convenuti, con memoria depositata ai sensi dell'art. 180 comma 2° c.p.c., aderivano alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal loro fratello. Su tale eccezione il Tribunale di Udine decideva con senten- za non definitiva n.1042/2000 del 14.06.2000 / 28.08.2000, con la quale dichiarava la propria competenza territoriale a conoscere della controversia, disponendo con separata ordi- nanza per il prosieguo del giudizio. Avverso tale sentenza OD SE ha proposto ricorso per regolamento di competenza, al quale ha resistito con controri- corso LA SI. Gli altri intimati non si sono costituiti. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 A) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibi- lità del ricorso, sollevata dal P.M., nel presupposto che lo stes- so sarebbe stato notificato "oltre il termine perentorio di gg. 30 previsto dall'art. 47 c.p.c.". Ed invero, come rilevato dallo stesso P.M., la sentenza del Tribunale di Udine è stata comunicata al ricorrente il giorno 11 settembre 2000, per cui, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, il termine veniva a scadere il 15 ottobre 2000. Ma poiché tale giorno era festivo, perché domenica, con conseguente proroga della scadenza del termine, ai sensi dell' art. 155, u. c., c.p.c., la notifica del ricorso avvenuta il 16 ot- tobre 2000, cioè il primo giorno non festivo successivo a quello di scadenza, è tempestiva. Il P.M., sostenendo che il ricorso sarebbe stato notificato il 31° giorno, ha del tutto omesso di considerare che il giorno di scadenza (15 ottobre 2000) era festivo, in quanto domenica, per cui la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo (16 ottobre 2000). B) Il ricorrente, con la censura sub 1), lamenta che il Tribu- nale di Udine ha ritenuto di fondare la propria decisione rela- tivamente alla competenza territoriale sulla base degli ele- menti documentali acquisiti agli atti, nel preteso difetto di istanze istruttorie in ordine alla individuazione dell'ultimo domicilio del defunto, senza considerare che, ai sensi del 3° 4 comma dell'art. 38 c.p.c., le "sommarie informazioni" potevano articolarsi anche tramite l'assunzione di prove atipiche, omet- tendo altresì di concedere termine per formulare istanze istruttorie. Il Tribunale avrebbe, quindi, deciso in difetto della doverosa attività istruttoria, ancorché sommaria. La doglianza è destituita di fondamento. Dagli atti di giudizio (il cui esame è consentito in quanto vengono denunciati errores in procedendo per mancanza di at- tività) risulta che il giudice istruttore, con ordinanza del 2.11. 1998, autorizzò i convenuti SE a proporre le proprie ecce- zioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; ma i SE si limitarono a dedurre delle mere considerazioni circa l' inten- zione del defunto genitore a trasferire la sua residenza in Ra- pallo, senza articolare alcuna prova. Solo OD SE fece una “riserva di formulare capitoli di prova"; ma poi all'udienza (28.2.2000) di precisazione delle conclusioni non propose al- cuna istanza istruttoria. Pertanto, correttamente il Tribunale, ha deciso la questione della competenza in base agli atti. Invero, in tema di controversia ereditaria, qualora non siano state formulate istanze istruttorie in ordine alla individuazione dell'ultimo domicilio del defunto e non risulti necessario, atte- so il tenore dell'eccezione del convenuto o il suo comporta- mento, assumere sommarie informazioni, il giudice decide la 5 questione della competenza territoriale in base a quello che ri- sulta dagli atti. C) Con la censura sub 2), il ricorrente afferma che il Tribu- nale, con motivazione carente e contraddittoria, ha ritenuto di individuare in Udine l'ultimo domicilio del defunto, pur avendo dato atto che i coniugi SE - SI non avevano ripreso la convivenza dopo la separazione personale. Sostiene il ricorrente che il Tribunale erroneamente ha rite- nuto che l'ing. SE si sarebbe limitato a trasferire solo la dimora in Rapallo, mantenendo il domicilio in Udine, ciò in quanto in quest'ultima città avrebbe continuato a ricevere la corrispondenza, a percepire la pensione, a mantenere un conto corrente, senza considerare che, ai sensi dell'art. 43 c.c., il domicilio attiene alla generalità dei rapporti con un determi- nato luogo, non solo economici, ma anche morali, sociali e fa- miliari. Secondo il ricorrente l'erroneità della decisione del Tribu- nale starebbe nel fatto di aver individuato il domicilio dell'ing. SE in Udine solo sulla base di elementi di tipo economico- patrimoniale, dando rilievo al dato formale della residenza anagrafica, ma trascurando del tutto quelli di natura perso- nale e familiare;
ed in particolare senza ricercare l'effettiva vo- lontà del de cuius, il quale negli ultimi anni della sua vita ave- 6 va deciso e manifestato l'intenzione di fissare a Rapallo il cen- tro dei propri interessi ed affari. La censura non ha pregio. Ai sensi dell'art. 22, primo comma, c.c. la causa di divisione di eredità appartiene alla competenza per territorio del giudice del luogo di apertura della successione che, a norma dell'art. 456 c.c., è quello dell'ultimo domicilio del defunto, intenden- dosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali e economici, sia sociali e pro- fessionali, sia morali e familiari (cfr. ex plurimis: Cass. 20.7. 1999 n. 7750; 29.3.1996 n. 2875). Conformemente a ciò, l'impugnata sentenza, con motivazio- ne esente da vizi logici e giuridici, fondandosi (per le ragioni sopra dette) esclusivamente sugli elementi acquisiti agli atti, ha esattamente rilevato che il de cuius aveva stabilito in Udine il suo domicilio, cioè la sede principale dei suoi affari e inte- ressi, continuando a mantenere tale domicilio anche dopo la separazione dalla moglie LA SI e durante tutto il pe- riodo della sua malattia fino alla morte. Infatti, quel che l'ing. SE aveva trasferito nel periodo compreso tra la separazione dalla moglie e la morte, era la dimora essendo vissuto tra Ra- pallo e Genova;
mentre la sede principale dei suoi affari ed in- teressi era rimasta sempre Udine, in cui aveva mantenuto la 7 residenza anagrafica e tutta una serie di rapporti economici, personali, di lavoro. Ad Udine percepiva la pensione, aveva i suoi conti bancari, i suoi depositi di titoli, era iscritto all' Or- dine degli Ingegneri, svolgeva la sua attività di professionista e si faceva inviare tutte le comunicazioni personali e le bollette (spese condominiali, luce, acqua, telefono, gas) relative non solo alla casa di Limone Piemonte ma anche alla casa di Ra- pallo. L'impugnata sentenza si è pure soffermata sull'elemento vo- litivo, sottolineando come tutto questo era da attribuire alla precisa volontà del de cuius, atteso che egli avrebbe potuto agevolmente chiedere che la pensione gli venisse erogata a Genova o a Rapallo ed indicare un diverso indirizzo presso il quale ricevere le bollette, cartelle esattoriali e corrispondenza. A fronte di ciò risultano palesemente ininfluenti gli elementi che sono stati posti in rilievo dal ricorrente (peraltro controbi- lanciati da altri contrari): ha carattere chiaramente secondario il soggiorno a Rapallo, per essere più vicino ai suoi familiari, e l'aver scelto Genova come luogo di cura, trattandosi di solu- A zioni dettate dalla malattia. Ineccepibilmente, quindi, il Tribunale di Udine è giunto alla conclusione che l'ing. SE fino al momento della morte ave- va continuato a mantenere ad Udine il proprio domicilio, per tale dovendo intendersi il luogo dove la persona alla cui vo- 8 lontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la ge- neralità dei suoi interessi, sia materiali ed economici, sia so- ciali e professionali, sia personali e familiari. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato, restando confermata l'impugnata sentenza che ha di- chiarato la competenza del Tribunale di Udine. In base alla soccombenza il ricorrente OD SE va condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute da LA SI, che si liquidano nella misura indicata in di- spositivo. 60000
P. Q. M.
310000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimbor- sare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che li- quida in complessive £. 210,000 oltre £.
2.000.000 per ono- rario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, l'8 maggio 2001. Finnes doutor IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Arstains allfarok e r i l ( IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna х DEPOSITION VIG. 2001 AL CANCELLIERE 31 Roma _____