Sentenza 16 febbraio 2002
Massime • 2
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983, quale risulta dai numerosi interventi "manipolativi" della Corte costituzionale ( a partire dalla sentenza n. 183 del 1988 e quindi con le sentenze n. 44 del 1990, 148 del 1992, 303 del 1996, 249 del 1998 e 283 del 1999 ), la differenza di età tra adottanti e adottando non deve essere intesa in modo assoluto e rigido ma, tenendo presente, nel superiore interesse del minore, le peculiarità del caso concreto, è consentito, in casi eccezionali, derogare alla regola del divario massimo di età che deve intercorrere tra adottanti e adottando, quando sussistano le due condizioni: a)della differenza di età, pur sempre compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli; b) del danno grave e non altrimenti evitabile che deriverebbe al minore dalla mancata adozione. Ne consegue che le indagini e le valutazioni del giudice del merito non debbono svolgersi su di un piano astratto e generale ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore, debbono avere ad oggetto la fattispecie concreta: un'indagine e una valutazione che rimanesse avulsa dalle specifiche peculiarità del caso concreto finirebbe infatti per assegnare all'interesse del minore il ruolo di un mero stereotipo, tra l'altro variabile a seconda delle impostazioni culturali o della sensibilità individuale del giudice; mentre il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito ( Nel caso, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., la pronunzia con cui il tribunale per i minorenni aveva rigettato la domanda di adozione in considerazione: a) del divario di età tra i ricorrenti e l'adottando, ritenuto essere di gran lunga superiore a quello "di solito" intercorrente tra genitori e figli, alla stregua di dati statistici concernenti la situazione di figli con genitori entrambi quarantenni ed altri con padri ultrasessantenni; b) del rischio per l'adottando di avere dei "nonni" anziché dei genitori. La S.C., nel rilevare che il giudice del merito aveva posto a base della decisione affermazioni in sè non contestabili ma di carattere generico e tutte assolutamente inconferenti nel caso di specie mentre avrebbe dovuto diversamente valutare l'interesse del minore adolescente proveniente da una cultura europea non radicalmente diversa dalla nostra ad avere genitori con una differenza di età, in concreto, di quarantotto e trentadue anni, ha affermato che il giudice del merito ha errato sia nel non verificare se la suindicata differenza di età, pur non essendo compresa nella "norma" statistica, avrebbe potuto essere nello specifico considerata, dal punto di vista sociale e demografico, come "normale"; sia nel formulare una astratta e generica valutazione dell'idoneità educativa degli adottanti, del tutto prescindente da indagini relative all'andamento della vita scolastica, alla qualità dei rapporti extrascolastici, all'equilibrio affettivo, e simili ).
L'interesse all'accoglimento della proposta domanda di attribuzione degli effetti dell'affidamento preadottivo al provvedimento di adozione di minore emesso da autorità straniera non viene meno nel caso in cui sia stata nel frattempo pronunciata l'adozione ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. c), della legge n. 184 del 1983, stante la diversità di effetti dell'adozione particolare disposta ai sensi del citato art. 44 rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione d'efficacia ex art. 32 della medesima legge.
Commentario • 1
- 1. Affido figli: vanno valutati sia benefici che effetti negativiVv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 26 gennaio 2020
Avv. Margherita Corriere* - Il principio della tutela del "superiore interesse del fanciullo" trova solenne proclamazione nell'art. 3 della Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, ribadito in tempi recenti anche dalle "Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino" adottate in data 17.11.2010. 1. Il superiore interesse del minore 2. Il decreto della Corte d'appello di Roma del 3.1.2020 3. Il bilanciamento operato dalla Corte 4. Alcune considerazioni Il superiore interesse del minore [Torna su] Nel nostro ordinamento giuridico, la giurisprudenza riconosce al principio del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2002, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AM - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA AT, AM AR TA, elettivamente domiciliati a Roma, via Sistina 121, presso l'avv. Giuseppe Panuccio che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
- intimati -
avverso il decreto del tribunale per i minorenni di Catania del 19 luglio 2000;
Sentita la relazione svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 4 luglio;
sentiti l'avv. Panuccio per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con decreto dell'11 febbraio 1999 il tribunale per i minorenni di Catania ha respinto la richiesta di attribuzione degli effetti di affidamento preadottivo al provvedimento del Governo di Mosca in data 3 giugno 1996 con il quale è stata dichiarata l'adozione della minore TA AN FO, nata a [...] il [...], da parte dei coniugi AT AP nato il [...] e RI CO MA nata il [...], dichiarati idonei all'adozione internazionale, con decreto della corte d'appello di Catania del 4 ottobre 1995 (il ricorso per cassazione proposto avverso questo provvedimento dal procuratore generale di Catania è stato rigettato con sentenza di questa Corte n. 5567 del 1996). Con sentenza 8 febbraio 2000 n. 1366 questa Corte ha annullato il provvedimento affermando che, sulla base del testo del combinato disposto degli articoli 32, lettera a) e 6 della legge n. 184 del 1983, nella lettura imposta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 1996 e 283 del 1999, il tribunale per i minorenni è tenuto, in primo luogo, ad accertare se la differenza di età esistente tra adottanti e adottando rientri nei parametri fissati dalle indicate sentenze e, quindi, a verificare se il superamento così contenuto dei limiti previsti dall'art. 6 sia imposto dall'esigenza - da apprezzare con riguardo alla globalità delle circostanze di fatto emergenti dalla specifica vicenda - di evitare il rischio di un grave nocumento per il minore, determinato dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva. In particolare, si è affermato che il riferimento a criteri elastici, quali quello del "divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante" e della differenza che "di solito" intercorre tra genitori e figli, impongono uno specifico e motivato accertamento che non si fermi al puro dato anagrafico, ma si dia carico di verificare se il superamento del limite massimo di età sia tale da non impedire alla famiglia adottiva di assolvere una funzione completamente sostitutiva della famiglia biologica, per essere essa in possesso "di tutti i requisiti di una famiglia nella quale ordinariamente avviene l'accoglienza della nascita, l'assistenza e l'educazione del fanciullo". Tale accertamento, secondo la richiamata sentenza di questa Corte, deve essere svolto tenendo conto delle importanti trasformazioni sociali verificatesi negli ultimi anni e dell'evoluzione dei costumi e della scienza, e quindi dei molteplici fattori attinenti all'allungamento della vita media, alla progressiva dilatazione dell'arco della vita nel quale la natura conferisce attitudine alla procreazione, al fenomeno ampiamente riscontrabile del notevole innalzamento dell'età in cui si trova stabile occupazione, si contrae matrimonio e si concepiscono figli. L'indagine in discorso non può, sotto altro aspetto, non tenere conto dell'età dell'adottando, atteso che il minore che abbia superato la soglia dell'adolescenza e sia prossimo al raggiungimento dei diciotto anni ha certamente esigenze (non inferiori, ma) diverse da quelle proprie del minore in tenera età, richiedenti soprattutto capacità di ascolto, attenzione, comprensione e dialogo, e quindi un diverso modo di espletarsi della funzione genitoriale. Il provvedimento impugnato è stato dunque cassato perché, limitandosi ad affermare che la differenza di età tra lo AP e la minore non rientra nei limiti del divano che "di solito" intercorre tra genitori e figli, aveva fornito una motivazione apodittica e generica, in quanto attraverso il mero riferimento ad un supposto dato statistico - finiva con l'attribuire un valore aprioristicamente ostativo a tale elemento anagrafico. Il giudice del rinvio doveva pertanto accertare, con riguardo a tutti gli elementi di valutazione innanzi richiamati, se la differenza di età tra lo AP e la minore fosse riconducibile nei limiti della deroga consentita dal testo emendato dell'art. 6 e, in caso positivo, riscontrare se la deroga stessa fosse in concreto giustificata dalla necessità di evitare alla minore un danno grave e non altrimenti evitabile, per effetto del mancato inserimento in quella specifica famiglia, adottiva.
Il tribunale per i minorenni di Catania con il provvedimento in questa sede impugnato ha nuovamente rigettato la richiesta dei coniugi.
Il tribunale ha, in primo luogo, affermato che il divario di età tra la minore e AT AP, pari a 48 anni, è molto maggiore di quello che di solito intercorre tra genitori e figli, come risulterebbe dalle statistiche ISTAT ("allegate come parte integrante del presente provvedimento") secondo le quali solo l'1,77% dei figli legittimi hanno entrambi i genitori ultraquarentenni e solo in 54 casi su 484.345 hanno padri ultrasessantenni. Nè si sarebbe verificata un'evoluzione naturale tale da comportare l'innalzamento dell'età procreativa, perché la procreazione da parte di anziani sarebbe frutto dell'utilizzazione di tecniche artificiali. In secondo luogo, il tribunale ha affermato che la differenza d'età non consentirebbe ai coniugi di svolgere una funzione completamente sostitutiva della famiglia biologica, perché dagli attuali sviluppi delle scienze psicologiche e biologiche emergerebbe il bisogno del bambino di essere compreso da genitori senza eccessivi scarti generazionali, tenendo presente che il rischio di avere dei nonni invece che dei genitori è ancora maggiore nel caso di filiazione adottiva rispetto a quella biologica. Riguardo agli adolescenti, poi, la disparità di valori derivante dallo scarto generazionale comporterebbe un'accentuazione della conflittualità propria della crisi adolescenziale. Il tutto poi sarebbe aggravato dalle differenze culturali proprie dell'adozione internazionale.
In terzo luogo, il tribunale ha osservato che quando il divario d'età si pone al di fuori di quello ragionevolmente contenuto, come nella specie, sussisterebbe una presunzione di contrarietà dell'adozione legittimante all'interesse del minore. Nè avrebbe rilievo la circostanza che l'unico inserimento possibile sarebbe quello presso il nucleo familiare degli istanti, perché si tratterebbe di circostanza creata successivamente all'ingresso del minore in Italia.
Avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Catania i coniugi AP - MA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Motivi della decisione
1. Premesso che, non ostante che, con provvedimento in data pari a quella in cui è stato pronunciato il decreto impugnato, il tribunale abbia disposto l'adozione della minore ai sensi dell'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del 1983, permane l'interesse a ricorrere, per la diversità degli effetti di tale adozione rispetto all'adozione legittimante, i ricorrenti, con il primo motivo, deducono la violazione degli articoli 6, 30 e 32 della predetta legge e dei principi dettati con la precedente sentenza di questa Corte e con il secondo motivo prospettano vizio di motivazione con riferimento alle stesse norme.
Il giudice del merito, secondo i ricorrenti, non avrebbe compiuto accertamenti e valutazioni delle concrete circostanze, ma si sarebbe limitato a ripetere affermazioni generali, riproducendo delle statistiche che non hanno alcun riferimento alla loro situazione e richiamando nozioni delle scienze pedagogiche e psicologiche del tutto generiche. Di nuovo il tribunale avrebbe omessa la valutazione del periodo trascorso dalla adottanda presso i coniugi ricorrenti, del positivo inserimento nel contesto scolastico, sociale e culturale, risultante dalle indagini dei servizi sociali, dell'età, ormai maggiore, dell'adottanda, della sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, consistente nel pregiudizio che deriverebbe dal distacco dalla famiglia degli adottanti, della positiva valutazione delle qualità affettive e pedagogiche degli stessi, anche in relazione all'età della MA, ampiamente compresa in quella prevista dalla legge.
2. Il ricorso è ammissibile, in quanto la pronuncia di adozione ex art. 44 lettera c) della legge n. 184 del 1983, non ha fatto venire meno l'interesse all'accoglimento del ricorso, diretto a far dichiarare efficace in Italia il provvedimento straniero di adozione, stante la diversità di effetti dell'adozione ex art 44 rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione d'efficacia ex art. 32. 3. Il ricorso è anche fondato.
Il nucleo precettivo del combinato disposto degli articoli 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983, quale risulta dai numerosi interventi "manipolativi" della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza in 183 del 1988 e quindi con le sentenze n. 44 del 1990, 148 del 1992, 303 del 1996, 24911998 e 283 del 1999) può sintetizzarsi nel principio che la differenza di età tra adottanti e adottando non deve essere intesa in modo assoluto e rigido, ma, tenendo presente, nel superiore interesse del minore, le peculiarità del caso concreto, essendo consentito, in casi eccezionali, derogare alla regola del divario massimo di età che deve intercorrere tra adottanti e adottando quando sussistano le due condizioni della: a) differenza di età pur sempre compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli e b) del danno grave e non altrimenti evitabile che deriverebbe al minore dalla mancata adozione. La prima conseguenza che deriva dal combinato disposto normativo sopra indicato è, quindi (come già messo in evidenza dalla precedente sentenza di questa Corte, che ha posto questa affermazione a premessa dell'ulteriore rilievo attinente al difetto di motivazione), che le indagini e le valutazioni del giudice del merito non debbono svolgersi sul piano astratto e generale, ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzione della tutela del prevalente interesse del minore, debbono avere ad oggetto la fattispecie concreta. Un'indagine e una valutazione dell'interesse del minore che rimanesse astratta dalle specifiche peculiarità del caso concreto, infatti finirebbe per assegnare all'interesse del minore il ruolo di un mero stereotipo, tra l'altro variabile a seconda delle impostazioni culturali o della sensibilità individuale del giudice, mentre il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito.
3. Poiché, nella specie, il tribunale per i minorenni ha nuovamente svolto le sue valutazioni sul piano generale, astraendo dalle peculiarità del caso concreto, ancor prima di omettere di compiere tutti gli accertamenti indicati nella precedente sentenza di questa Corte, ha violato il principio di diritto, anch'esso indicato nell'indicata sentenza, che esige che dette valutazioni si svolgano con specifico ed esclusivo riferimento alle peculiarità del caso concreto.
Il giudice del merito, in primo luogo, ha affermato che il divario di età tra gli attuali ricorrenti e l'adottanda supera di gran lunga quello che di solito intercorre tra genitori e figli sulla base di dati statistici riguardanti la situazione di figli (non si sa di quale età) che hanno i genitori entrambi quarantenni e di quelli che, in questo "gruppo" statistico, hanno padri ultra sessantenni, mentre l'indagine, per rimanere aderente al caso concreto, doveva riguardare le situazioni in cui la differenza d'età tra genitori e figli è quella corrispondente a un padre maggiore di quarantotto anni e la madre maggiore di trentadue rispetto al figlio. Un ulteriore errore giuridico compiuto dal giudice del merito è quello di avere inteso il "di solito" che nella giurisprudenza costituzionale qualifica la differenza d'età intercorrente tra genitori e figli, come un mero rinvio alla "norma" statistica, senza tenere conto della valutazione sociale che può divergere da tale "norma", nonostante che la precedente sentenza di questa Corte avesse ammonito di non limitare l'indagine al puro dato anagrafico, invitando ad estenderla alle trasformazioni sociali, all'evoluzione dei costumi e della scienza, alle evidenze demografiche (che registrano un costante aumento della vita media e un innalzamento dell'età in cui si contrae matrimonio). Alla luce di questi elementi, del tutto trascurati, avrebbe dovuto verificarsi se la differenza d'età che in concreto intercorre tra adottanti e adottanda, pur non essendo compresa nella 4&norTna" statistica, possa essere considerata, dal punto di vista sociale, come "normale". Nè senza rilievo è poi la circostanza che, in concomitanza con la pronuncia del provvedimento impugnato si sono svolti i lavori parlamentari relativi a varie proposte di riforma della legge n. 184 del 1983, conclusisi con l'approvazione della legge n. 149 del 2001
(Che, con l'art. 6, modificando l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, non solo ha innalzato il divario di età tra adottanti e adottando, ma ha anche recepito la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata e ha consentito in limiti molto ampi l'adozione nel caso in cui il superamento del divario d'età riguardi solo uno degli adottanti). In tali lavori, infatti, sono stati oggetto di dibattito proprio quelle trasformazioni sociali, culturali e demografiche che questa Corte aveva invitato a valutare e che, invece, il tribunale per i minorenni ha del tutto trascurato o banalizzato, come quando ha identificato il fenomeno dell'innalzamento dell'età procreativa con quello dell'utilizzazione delle tecniche di fecondazione assistita, non intendendo che il richiamo a tale fenomeno, contenuto nella precedente sentenza, si riferiva piuttosto al fatto notorio che le coppie decidono di avere figli in età maggiore di quella in cui tale decisione veniva presa in passato.
Altrettanto erronea, perché astratta e generica, è anche la valutazione dell'idoneità educativa degli adottanti, che prescinde del tutto dalle indagini di servizio sociale e dai dati concreti relativi alla situazione dell'adottanda, come quelli relativi all'andamento della vita scolastica, alla qualità dei rapporti extrascolatici, all'equilibrio affettivo e simili. Il tribunale si è invece affidato a considerazioni generali e generiche sui rapporti tra genitori e bambini, o genitori e adolescenti, alle peculiarità dell'adozione internazionale (per le quali ha considerato come fattore di rischio l'appartenenza a culture profondamente diverse), al rischio di avere nonni invece che genitori. Affermazioni tutte in se non contestabili, ma assolutamente inconferenti nella specie, in cui doveva essere valutato l'interesse della minore, che non è cero una bambina, ma un'adolescente, che proviene da una cultura europea non radicalmente diversa dalla nostra, che avrebbe genitori con una differenza d'età di quarantotto e trentadue anni (che non possono certo considerarsi dei "nonni", almeno nell'attuale contesto sociale e demografico, registrato dalla recente legge di riforma). Consequenziale all'erroneità delle valutazioni di cui si è trattato è l'erroneità dell'affermazione secondo cui la circostanza che l'inserimento nella famiglia degli adottanti sia l'unica possibile soluzione sarebbe irrilevante perché l'esistenza di un eventuale danno irreparabile, derivante dal distacco dal nucleo familiare in cui la minore è inserita, non potrebbe giustificare l'adozione al di fuori del ragionevole divario d'età, proprio perché l'irragionevolezza del divario è stata fatta discendere non da un'accurata ed equilibrata indagine di tutti gli aspetti evidenziati nella precedente sentenza, ma da considerazioni astratte e generiche. Nè rileva che il pregiudizio per la minore deriverebbe da una situazione creata successivamente al suo ingresso in Italia, posto che tale ingresso è avvenuto, come è pacifico, in modo del tutto legittimo.
4. Poiché, come osservato, l'omessa valutazione delle peculiarità della fattispecie concreta rileva, ancor prima che sul piano della omissione e dell'insufficienza della motivazione, come violazione del principio di diritto della precedente sentenza di questa Corte e quindi del combinato disposto degli articoli 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983 (applicabile ratione temporis, per essere il procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, di riforma dell'adozione internazionale in esecuzione della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 e della legge n. 149 del 2001) l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione del provvedimento impugnato pone la questione se possa decidersi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. novellato. Poiché, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 149 del 2001 (che ha innalzato la differenza di età massima tra adottanti e adottando a quarantacinque anni e ha consentito l'adozione quando l'età di uno solo degli adottanti superi tale limite in misura non superiore ai dieci anni), considerata non nella sua portata normativa (in quanto la nuova legge è inapplicabile nella specie ratione temporis), ma come prova indiscutibile dell'evoluzione della realtà sociale e demografica, la differenza di età intercorrente tra l'adottanda e gli adottanti può senz'altro ritenersi come rientrante in quella che "di solito" intercorre tra genitori e figli e poiché dal provvedimento di adozione ex art. 44 lettera c), ritualmente prodotto in questa sede, avverso il quale non risulta siano state proposte impugnazioni, risulta che l'inserimento dell'adottanda nella famiglia degli adottanti è l'unica soluzione idonea ad evitare una situazione che altrimenti sarebbe di totale abbandono, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sui requisiti richiesti dall'art. 32 della legge n. 184 del 1983, tenendo presente e è pacifico che i coniugi adottanti sono stati dichiarati idonei all'adozione internazionale, che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso (come risulta dall'attestazione della nostra ambasciata d'Italia a Mosca del 20 giugno 1996) e che non è contrario ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori.
Provvedendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere pertanto accolta la domanda degli adottanti e quindi il provvedimento straniero di cui si tratta deve essere dichiarato efficace in Italia come affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 33, secondo comma della legge n. 184 del 1983.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara efficace in Italia come affidamento preadottivo il provvedimento di adozione russo in data 28 novembre 1995 di FO TA OV nata a [...] il [...] da parte dei coniugi AT AP nato a [...] il [...] e RI CO MA nata a [...] il [...]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2002