Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2002, n. 2303
CASS
Sentenza 16 febbraio 2002

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Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983, quale risulta dai numerosi interventi "manipolativi" della Corte costituzionale ( a partire dalla sentenza n. 183 del 1988 e quindi con le sentenze n. 44 del 1990, 148 del 1992, 303 del 1996, 249 del 1998 e 283 del 1999 ), la differenza di età tra adottanti e adottando non deve essere intesa in modo assoluto e rigido ma, tenendo presente, nel superiore interesse del minore, le peculiarità del caso concreto, è consentito, in casi eccezionali, derogare alla regola del divario massimo di età che deve intercorrere tra adottanti e adottando, quando sussistano le due condizioni: a)della differenza di età, pur sempre compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli; b) del danno grave e non altrimenti evitabile che deriverebbe al minore dalla mancata adozione. Ne consegue che le indagini e le valutazioni del giudice del merito non debbono svolgersi su di un piano astratto e generale ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore, debbono avere ad oggetto la fattispecie concreta: un'indagine e una valutazione che rimanesse avulsa dalle specifiche peculiarità del caso concreto finirebbe infatti per assegnare all'interesse del minore il ruolo di un mero stereotipo, tra l'altro variabile a seconda delle impostazioni culturali o della sensibilità individuale del giudice; mentre il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito ( Nel caso, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., la pronunzia con cui il tribunale per i minorenni aveva rigettato la domanda di adozione in considerazione: a) del divario di età tra i ricorrenti e l'adottando, ritenuto essere di gran lunga superiore a quello "di solito" intercorrente tra genitori e figli, alla stregua di dati statistici concernenti la situazione di figli con genitori entrambi quarantenni ed altri con padri ultrasessantenni; b) del rischio per l'adottando di avere dei "nonni" anziché dei genitori. La S.C., nel rilevare che il giudice del merito aveva posto a base della decisione affermazioni in sè non contestabili ma di carattere generico e tutte assolutamente inconferenti nel caso di specie mentre avrebbe dovuto diversamente valutare l'interesse del minore adolescente proveniente da una cultura europea non radicalmente diversa dalla nostra ad avere genitori con una differenza di età, in concreto, di quarantotto e trentadue anni, ha affermato che il giudice del merito ha errato sia nel non verificare se la suindicata differenza di età, pur non essendo compresa nella "norma" statistica, avrebbe potuto essere nello specifico considerata, dal punto di vista sociale e demografico, come "normale"; sia nel formulare una astratta e generica valutazione dell'idoneità educativa degli adottanti, del tutto prescindente da indagini relative all'andamento della vita scolastica, alla qualità dei rapporti extrascolastici, all'equilibrio affettivo, e simili ).

L'interesse all'accoglimento della proposta domanda di attribuzione degli effetti dell'affidamento preadottivo al provvedimento di adozione di minore emesso da autorità straniera non viene meno nel caso in cui sia stata nel frattempo pronunciata l'adozione ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. c), della legge n. 184 del 1983, stante la diversità di effetti dell'adozione particolare disposta ai sensi del citato art. 44 rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione d'efficacia ex art. 32 della medesima legge.

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  • 1Affido figli: vanno valutati sia benefici che effetti negativi
    Vv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 26 gennaio 2020

    Avv. Margherita Corriere* - Il principio della tutela del "superiore interesse del fanciullo" trova solenne proclamazione nell'art. 3 della Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, ribadito in tempi recenti anche dalle "Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino" adottate in data 17.11.2010. 1. Il superiore interesse del minore 2. Il decreto della Corte d'appello di Roma del 3.1.2020 3. Il bilanciamento operato dalla Corte 4. Alcune considerazioni Il superiore interesse del minore [Torna su] Nel nostro ordinamento giuridico, la giurisprudenza riconosce al principio del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2002, n. 2303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2303
Data del deposito : 16 febbraio 2002

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