Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM0 4/02 DICAS Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 3082/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 4356/99 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere 5622/99 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere 8506/99 Dott. BR COLETTI Consigliere 9713/99 Cron. 2188 I ha pronunciato la seguente S E N T ENZA Rep. sul ricorso proposto da: Ud. 31/10/01 CR OL, DI RE NO, OS NA, ER IA GA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato CIOLINA GE, rappresentati e difesi dall'avvocato ORSINI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n 04356/99 proposto da: 4164 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del -1- Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA ROMA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CR OL, DI RE NO, OS NA, ER IA GA;
intimati e sul 3° ricorso n 05622/99 proposto da: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale CR OL, DI RE NO, OS NA, ER IA GA;
- intimati e sul 4° ricorso n° 08506/99 proposto da: IF EN, LL GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI SALVATORE che li rappresenta ' e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
2-
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
intimato e sul 5° ricorso n° 09713/99 proposto da: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in __ 12, presso l'Avvocatura ROMA VIA DEI PORTOGHESI dello Stato che lo rappresenta e difende ope Generale legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IF EN, LL GE;
intimati avverso la sentenza n. 135/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 31/03/98 R.G.N. 545/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito 1'Avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI per delega SALVATORE IACOBELLI;
udito l'Avvocato LUIGI ORSINI;
udito l'Avvocato PAOLA IA ZERMAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed assorbiti i -3- motivi di cui agli altri ricorsi. -4- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 11 luglio 1997 il Pretore di L'Aquila accoglieva la domanda proposta, con distinti ricorsi poi riuniti, da RO TA, VA Di. OR, IA BR, EN FA, LO RE, IA BR LI, AL AN e IO ER, giudici di pace negli uffici di Teramo e Giulianova, nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, che condannava alla corresponsione, in dell'indennità difavore di ciascuno degli istanti, funzione di cui all'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27, con decorrenza dalla rispettiva data di assunzione in servizio, oltre rivalutazione e interessi e oltre al rimborso delle spese di lite. La decisione, appellata dal l'Amministrazione è stata riformata dal Tribunale della soccombente, stessa sede, con pronuncia del 25/31 marzo 1998, che ha rigettato la domanda degli attori. Per quanto qui ancora rileva, il giudice del gravame ha innanzi tutto disatteso le eccezioni, reiterate dall'appellante, di difetto di giurisdizione e di incompetenza del giudice adito, rilevando che i ricorrenti avevano fatto valere in giudizio un loro diritto soggettivo e che i rapporti in questione rientrano fra quelli di cui all'art. 409 cod. proc. 3 civ., in quanto prestazione d'opera continuativa, coordinata e personale. Nel merito, il Tribunale ha considerato che l'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (legge istitutiva dei giudici di pace), dopo avere affermato il carattere onorario dell'ufficio, prevede il trattamento economico ad esso connesso, qualificandolo come indennitario e senza fare alcun cenno a trattamenti di diverso tipo e in particolare, all'indennità prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27. è stataLa cassazione di questa pronuncia richiesta con due separati ricorsi, l'uno proposto da s e y RO TA, VA Di OR, IA BR e IA BR LI, e l'altro da EN FA e LO RE. Il Ministero di Giustizia resiste con distinti controricorsi, contenenti ciascuno ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si deve procedere alla riunione di tutti i ricorsi, in quanto avversO la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. RO TA, VA Di OR, IA BR e IA BR LI nel ricorso 4 proposto denunciano con un unico motivo "erroneità e carenza di motivazione della sentenza impugnata" e, premesso che l'elemento essenziale considerato dal legislatore al fine dell'attribuzione dell'indennità di funzione di cui alla legge n. 27 del 1981 è l'esercizio della funzione giurisdizionale, sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la irrilevanza dell'appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario, essendo invece, a loro avviso, la indennità connessa alle funzioni del magistrato senza distinzioni fra magistrato ordinario e onorario, e senza che sia necessaria la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. Deducono la mancanza di qualsiasi relazione dell'indennità con il reddito rilevabile ai fini dell'irpef.
3. Il ricorso proposto dal FA e dal RE è strutturato in due motivi. Nel primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27, dell'art. 1 legge 6 agosto 1984 n. 425 e degli artt. 1 e 4 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, in relazione all'art. 102 Cost. Si assume che l'indennità in questione è correlata all'esercizio della funzione giurisdizionale e spetta anche ai giudici di pace in quanto magistrati dell'ordine giudiziario. È vero che la legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative 5 al trattamento economico dei magistrati) dispone all'art. 1 che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, ma la norma deve portare, ad avviso dei ricorrenti, a confermare l'attribuzione dell'indennità di funzione ai giudici di pace, in quanto giudici ordinari della giurisdizione civile (e, nella riforma della giurisdizione penale). Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e si censura la contraddittorietà in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché esclude i giudici di pace dall'attribuzione dell'indennità in questione in base al rilievo che non sarebbero giudici ordinari, mentre è indiscussa la loro qualità di magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Ministero deduce la violazione delle norme sulla competenza atteso che la controversia non rientra tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ.
5. Va innanzi tutto esaminato il ricorso incidentale che, sebbene condizionato, è logicamente preliminare in quanto tale è la questione di competenza in essa posta. 6 Il ricorso è infondato. È vero che le Sezioni Unite di questa Corte 9 novembre 1998, n. 11272) hanno (Cass., sez. un.. affermato da una parte, che i giudici di pace sono titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego, per cui non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
d'altra parte, che controversia avente ad oggetto la spettanza ai la giudici di pace dell'indennità giudiziaria prevista dall'art. 3 1. 19 febbraio 1981 n. 27 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole generali di competenza per valore, con esclusione della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Però il motivo è egualmente da disattendere, considerato che la distinzione fra pretore giudice del lavoro e pretore addetto alle cause ordinario dava luogo solo ad una ripartizione dell'attività interna allo stesso ufficio (v. Cass. 20 febbraio 1999 n.1438) e tenuto altresì conto che, nella specie, l'eccezione d'incompetenza per valore del pretore oltre a dover essere tempestivamente dedotta in primo grado avrebbe anche dovuto essere specificamente riproposta in appello ed in sede di legittimità con l'indicazione ragioni dimostrative del superamento dei limiti della competenza per valore del pretore ai sensi dell'art. 8 7 cod. proc. civ., sicché, in mancanza nella specie di tali specifiche deduzioni, la causa, pur non di lavoro, ratione valoris, davanti al risulta ben radicata, Pretore adito.
6. Infondate sono pure le doglianze proposte dai litisconsorti indicati in epigrafe nei due distinti ricorsi, e che possono essere congiuntamente trattate, in quanto sono supportate da deduzioni sostanzialmente uguali. Deve rilevarsi in proposito che, esaminando le questioni, questa Corte, con sentenzamedesime febbraio 2001 n. 1622, ha enunciato princìpi così sintetizzati nella massima ufficiale: La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente lidalle fonti che specificatamente contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici svolgonotogati, che professionalmente e in via esclusiva funzioni trattamento economico ègiurisdizionali ed il cui articolato su parametri affatto differenti . 8 Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza 8 novembre 2001 n. 13835, la quale ha inoltre considerato irrilevante (ai fini della questione in esame) la circostanza che l'art. 24 bis, comma terzo, del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001 n. 4, abbia stabilito che ai giudici di pace è altresì dovuta un'indennità di £. 500.000 mensili per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, potendo da ciò desumersi solo che, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, ai giudici di pace non spettava né l'indennità rivendicata in questo giudizio, né quella poi introdotta dalla nuova disposizione. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle citate sentenze, rinviando - nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici alle - ampie argomentazioni che le sorreggono.
7. Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio. 9
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Алтонто Сашожет Mumin. Ravagon UA RV Cruise fundleСмоле I D , A O S L S 0 L 1 A O T . B 3 , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S T N L I S E N O 3 D P G -7 I O S IM -8 N A 1 A E D S 1 D E I , E E A O T G R N O T G E T IS S E E L G E R A D L L O E D 10