Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
L'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l'interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall'art. 122 del citato d.P.R. n. 309 del 1990, di talchè il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi "inevitabile", mentre l'attuazione del programma di riabilitazione non comporta in se stessa quella limitazione della libertà "grave" che può assumere rilevanza, per l'art. 384 cod. pen., a fini di esclusione della punibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
۲۶
P.U.
9.12.04 R.G. n. 34333/03
2991/0 5 Sent. n. 1637
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dai Signori
Dott. Luigi Sansone Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Francesco Gramendola Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere Dott. Nello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso proposto da LU ND avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 6.5.2003
**
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Mario Favalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
donde la non punibilità delle dichiarazioni con le quali aveva sostenuto una provenienza lecita della sostanza stupefacente trovata in suo possesso.
Le deduzioni del ricorrente non possono ritenersi fondate.
Questa Corte (sez. VI, 10.11.1999 n. 1677, Tremigliozzi) ha, per il vero, ritenuto in ipotesi consimile che il grave nocumento nella libertà o nell'onore richiesto dall'art. 384 c. 1 c.p. non consiste necessariamente nel pericolo di una incriminazione, ma può essere ravvisato anche nella possibile esposizione all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 citato (in tal senso, anche Sez. VI, 23.1.2002 n. 107, Degrassi ed altri;
19.3.2002 n. 394, Latorre ed altro;
6.11.2002 n. 1290, Gagliano ed altro;
7.2.2003 n. 223, Salvo). Occorre peraltro tener conto che l'applicazione di tali sanzioni non consegue automaticamente all'importazione, all'acquisto o alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, essendo previste dalla legge la sospensione del procedimento, ove l'interessato richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio- riabilitativo previsto dall'art. 122 d.p.r. citato, e la sua successiva archiviazione ove risulti che l'interessato abbia attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni. Ciò significa che la limitazione della libertà personale connessa all'accertamento delle condotte di cui sopra, se pure rappresenti una restrizione qualificabile come nocumento grave, non riveste però l'ulteriore connotato dell'inevitabilità, potendo anzi essere evitata con un comportamento affidato alla libera determinazione dell'interessato, quale l'accettazione del programma di riabilitazione. La sottoposizione spontanea al programma stesso non può, d'altronde, essere considerata come fatto rilevante di per sé sotto il profilo dell'art. 384 c.1 c.p., non comportando quella grave limitazione della libertà personale che costituisce il presupposto dell'esimente. Il profilo del grave nocumento nell'onore non viene evocato in alcun modo dal ricorrente;
né avrebbe potuto essere fondatamente evocato, poiché la tesi difensiva presupponeva l'accertamento già pregresso della qualità di tossicodipendente del LU.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza del 9 dicembre 2004
Il Consigliere estensore Presidente
Depcollate in
3T GEN. 2005 IL CANCELLIERECT SUPER Lidia Scalia IL CANCELLIER SUPER
مقصوص