Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore, Dr. CO SC elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTO PEDIO 28 presso RAG. AN PARRINO, difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MURINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4781/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emessa il 15/12/2001, depositata il 19/12/01; RG. 5171/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato LUIGI DI LALLO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MURINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per accoglimento p.q.r. con riferimento al 1^ ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29/5/01 NS PO conveniva il comune di SCAFATI davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore per sentire dichiarare che l'ente territoriale non aveva diritto al pagamento della somma complessiva di L. 921.808 per consumo di acqua potabile, nolo contatore e canone di fognatura e di depurazione delle acque reflue per gli anni dal 1994 al 1999 ed, inoltre, che era prescritto il diritto alla somma relativa all'anno 1994, con condanna del comune alla restituzione di quanto già percepito. Il comune convenuto si costituiva ed opponeva varie eccezioni fra cui, in via preliminare, quella di carenza di giurisdizione, che il giudice adito, con sentenza 24/9/2001, accoglieva, in favore delle Commissioni Tributarie, in relazione ai canoni del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue per il periodo anteriore al 1999. Con sentenza definitiva 18/12/2001, lo stesso giudice accoglieva la domanda ed ordinava la restituzione delle somme eventualmente già pagate, con compensazione parziale delle spese processuali, affermando:
- che andava confermata la declinatoria di giurisdizione di cui alla sentenza non definitiva;
- che andava rigettata l'istanza di riunione con altre cause analoghe;
- che parimente dovevano essere disattese le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di inammissibilità della domanda siccome tardiva;
- che, nel merito, la somma richiesta dal comune non corrispondeva al minimo contrattuale ed era stata determinata in via variabile e forfettaria, sulla base di un consumo presunto;
- che tale criterio non era legittimo;
- che il contatore noleggiato non era stato utilizzato;
- che la domanda subordinata di arricchimento senza causa non era proponibile;
- che alla restituzione delle somme già corrisposte dall'utente non era di ostacolo il pagamento spontaneo siccome effettuato per sottrarsi all'eventuale azione esecutiva.
Per la cassazione della sola sentenza definitiva ha proposto ricorso il comune di SCAFATI, affidandolo a dieci motivi. Ha resistito il PO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in via preliminare ed assorbente, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 170 c.p.c. e del principio del contraddittorio, deducendo che la sentenza non definitiva (sulla giurisdizione) e l'ordinanza di prosecuzione del giudizio erano state comunicate (non al difensore costituito ma) ad un avvocato estraneo alla lite (perché privo di mandato e non domiciliatario).
La censura è inammissibile, oltre che per la sua genericità, per mancanza di interesse, in quanto il comune ha partecipato alla successiva fase del giudizio e non ha impugnato in punto di giurisdizione.
Deve poi esaminarsi in ordine logico il terzo motivo di ricorso con cui il comune, denunciando la violazione degli artt. 163, 164 e 318 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. lamenta la nullità della citazione sotto diversi profili (mancata individuazione o incertezza circa la procura, la parte istante e l'avviso di pagamento contestato).
La censura, ammissibile trattandosi di norme processuali,non è fondata. Com'è noto, il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2 c.p.c. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, 2^ co., c.p.c.). Per il resto, il giudice di pace ha accertato che la parte attrice aveva rispettato le prescrizioni semplificate dell'art. 318, 1^ co., c.p.c.. Con il secondo motivo l'ente territoriale denuncia la violazione dell'art. 274 c.p.c. lamentando il rigetto della sua istanza di riunione del presente giudizio con numerosi altri giudizi pendenti presso lo stesso ufficio del giudice di pace, istanza che è stata decisa dalla sentenza impugnata senza che essa venisse rimessa al giudice coordinatore dell'ufficio, secondo la procedura prevista dal citato art. 274. Il ricorrente rileva, poi, che la motivazione con cui è stata respinta la sua istanza di riunione è palesemente contraddittoria ed incoerente.
La censura è infondata.
Come questa Corte ha già affermato proprio con riferimento ad un processo svoltosi davanti al giudice di pace, la violazione dell'art. 274, 2^ co., c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (ex plurimis, Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). Per quanto riguarda, infine, la motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di riunione, va riaffermato l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in Cassazione, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (ex plurimis, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15706). Con i successivi tre motivi (quarto, quinto e sesto), da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, il comune si duole che il giudice di pace abbia accolto la domanda dell'utente nel merito, affermando: che non era stata data la prova del contratto scritto;
che non era dovuto nemmeno il pagamento del minimo contrattuale, che avrebbe dovuto essere di ammontare uguale per tutti i contribuenti;
che le somme ingiunte erano state determinate forfettariamente e, quindi, in modo illegittimo. A fronte di queste affermazioni il comune deduce che nell'impugnata motivazione esiste un'inconciliabile contraddizione fra la riconosciuta obbligatorietà del minimo contrattuale e la statuizione definitiva di non debenza;
che l'ammontare variava in relazione al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, giusta le modifiche introdotte all'originario testo del Regolamento comunale sul servizio idrico (quarto motivo); che l'esistenza del contratto d'utenza non era stata mai contestata mentre, d'altro canto, erano stati depositati il suddetto regolamento ed il contratto tipo (quinto motivo); che non erano stati ammessi i richiesti mezzi istruttori, con conseguente lesione del diritto di difesa (sesto motivo). Gli esposti motivi sono sostanzialmente fondati. Infatti il giudice di pace, preso atto del regolamento comunale e riconosciuto il diritto del comune di ottenere un corrispettivo per l'utenza idrica, ha poi negato perfino il pagamento del minimo contrattuale "da pagare ancorché non consumato", con lo specioso motivo che esso variava per i singoli utenti, malgrado la precisazione che esso, da un certo momento, era determinato in relazione al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare. Esiste pertanto un'insanabile contraddizione motivazionale fra l'affermazione di principio circa l'obbligo di pagare l'utenza idrica sancito nel regolamento e la pronuncia di merito che esonera l'utente da qualsiasi pagamento. Al riguardo, è noto che la sentenza n. 716 del 1999 ha affermato che comporta inesistenza della motivazione il "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi" della pronunzia di equità. È quanto si riscontra nella sentenza impugnata, la quale, com'è stato esattamente denunziato dal ricorrente, esprime una ratio decidendi intrinsecamente contraddittoria: legittimità della previsione regolamentare del minimo contrattuale, da un lato;
illegittimità di criteri di pagamento che non si riferiscano ai consumi effettivi, dall'altro.
Nè la contraddizione può ritenersi superata dall'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che "ove fosse stato richiesto il minimo contrattuale tutti i contribuenti avrebbero dovuto pagare la stessa somma, cosa che non risulta per la diversità delle somme richieste", una volta replicato che tale diversità dipendeva dal mutato criterio di imputazione (per ciascun componente di nucleo familiare). Obiezione del tutto pretermessa dal giudice di pace, cosicché anche sotto questo aspetto la motivazione deve ritenersi sostanzialmente mancante. Infine, il rilievo contenuto nell'impugnata sentenza circa l'assenza di prova del contratto di somministrazione, prova a carico del comune che non aveva prodotto il relativo contratto, ove interpretata (non come affermazione aggiuntiva ma) come ulteriore e diversa ratio decidendi, risulterebbe anch'essa radicalmente contraddittoria con la restante parte della sentenza che presuppone appunto l'esistenza di tale contratto, sulla cui operatività del resto non era sorta contestazione, limitandosi le parti a discutere solo l'ammontare delle somme richieste. Comunque, non avere il giudice concesso l'invocato termine per produzioni documentali oltre a quelle già effettuate, configura un ulteriore vizio procedurale in danno del diritto di difesa dell'attuale ricorrente.
Pertanto il quarto, quinto e sesto motivo vanno accolti. Analogo accoglimento merita anche il settimo motivo con cui il comune lamenta che non gli sia stata riconosciuta alcuna somma per il "nolo del contatore". In particolare contesta la motivazione di tale diniego sorretta dal rilievo che "i misuratori, anche nel caso in cui essi sono di proprietà del comune, non sono stati utilizzati per la lettura dei consumi (cosicché) allo stato ... il contatore ha costituito un aggeggio che ha ingombrato la casa dell'utente, senza che svolgesse alcuna funzione ne' per l'utente ne' per il comune". A tale motivazione l'ente territoriale replica che la voce "nolo contatore" si riferiva al contributo fisso dovuto per nolo contatore, manutenzione, bocche antincendio ecc., costituendo una quota fissa relativa ad una serie di servizi a carico del comune che l'utente doveva pagare ancorché non espletati.
Orbene, anche questo motivo è fondato sotto l'aspetto dell'assenza di una motivazione che non sia meramente apparente.
Secondo il testo dell'art. 33 del regolamento comunale, il canone chiesto dal comune è correlato alla manutenzione dei contatori e dei relativi accessori a carico del comune, onde è irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non vi sia stata la lettura degli stessi contatori "fino al 1999". Per quanto attiene alla manutenzione considerata dalla norma regolamentare, il giudice di pace non ha accertato minimamente in che cosa consistesse, a chi spettasse e chi vi avesse eventualmente provveduto, limitandosi alla laconica affermazione che i contatori non erano stati utilizzati, incorrendo così in una sostanziale assenza di motivazione.
Anche il settimo motivo viene, pertanto accolto.
Restano assorbiti i due successivi motivi relativi, rispettivamente, al rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa (ottavo motivo) ed alla pretesa disapplicazione degli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo a carico degli utenti (nono motivo, il cui assorbimento discende dalla corretta declinatoria della giurisdizione di cui alla sentenza non definitiva non impugnata).
Fondato è, infine, il decimo motivo con cui il comune lamenta che il giudice di pace, dopo avere declinato la giurisdizione in relazione ai canoni del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue per il periodo anteriore al 1999 (sentenza non definitiva 24/9/2001, passata in giudicato), abbia poi statuito che, a causa del calcolo basato su un consumo presuntivo, "non sono dovuti i contributi per scarico e depurazione", cioè anche quei canoni per i quali si era dichiarato carente di giurisdizione.
Concludendo, vanno rigettati il primo, secondo e terzo motivo, accolti il quarto, quinto, sesto, settimo e decimo, dichiarati assorbiti l'ottavo ed il nono, con correlata cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di pace di Nocera Inferiore che, nella persona di un diverso giudicante, pronuncerà una nuova decisione relativa al canone per il consumo di acqua e per il "nolo contatore", provvedendo altresì sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, quinto, sesto, settimo e decimo, dichiara assorbiti l'ottavo e nono motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al giudice di pace di Nocera Inferiore, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004