Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA031 54/0 1 JOM DEL OPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIDUZIONE IN PRISTINO G. RESARCIM ·| Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANN Dott. RI SPADONE Presidente R.G.N. 22577/98 Consigliere Cron. 6560 Dott. Rafaele CORONA Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1024 Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti 5 MAR120 2001 sul ricorso proposto da: IL AN AZ AN, difeso da se stesso, elettivamente : domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo bure studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che lo difende, 155 13000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente contro 00678662 TA LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato 00678637 PANARITI BENITO PIETRO, che lo difende unitamente 00678633 all'avvocato GIACINO ANTONIO, giusta delega in atti;
.2000 1996 controricorrente -1- CORTE SUPREMA DI CASCALZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE NEREA, CA NA, CA EN, CA Richiesta copia studio TESIN dal Sig. PAHAMTI LIDIA;
per diritti L. 17000 пли ца intimati il IL AN avversO la sentenza n. 1367/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 3000 udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Hometti d'also; CANCELLERIA udito l'Avvocato AZ AN, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto CG503494 ricorso;
LIRE 3000 udito 1'Avvocato PANARITI Benito, difensore del CANCELLERIA resistente che ha chiesto l'inammissibilità ○ il rigetto del ricorso;
CG503495 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il LIRE 3000 CANCELLERIA rigetto del ricorso. CG509469 LIRE 3000 CANCELLERIA CG509470. -2- M Svolgimento del processo Con atto notificato il 20/9/1979 AN OR esponeva di essere proprietario di un compendio immobiliare in Verona alla via Marsala 45, confinante con terreno di proprietà di RI CA posto ad altezza supe- riore al fondo di esso attore. A seguito di contestazioni sorte tra i proprietari dei due immobili, era stata stipulata la convenzione 7/2/1975 le cui obbliga- zioni non erano state adempiute dai comproprietari PI-CA i quali avevano eseguito alcune opere illegittime ivi compresa la realizzazione del muro di contenimento posto a monte e ad ovest della proprietà di esso - istante costruito senza rispettare le "quote originarie del piano di campa- ― gna". Il OR, quindi, conveniva in giudizio i predetti PI-CA chiedendone la condanna a modificare il muro eseguito in difformità della predetta convenzione ed a risarcire i danni. I comproprietari PI-CA, costituitisi, eccepivano, tra l'altro, di aver eseguito alla perfezione il muro previsto nella convenzione 7/2/1975. Nel corso del giudizio di primo grado, deceduto l'attore, si costituiva il suo erede DI OT. L'adito tribunale di Verona, con sentenza 24/11/1994, ordinava ai conve- nuti di ridurre l'altezza del muro in questione a m. 1,20 seguendo l'andamento originario del terreno e condannava gli stessi a risarcire all'attore il danno nella misura di £ 5.000.000. Avverso la detta sentenza TE PI e gli eredi di RI CA proponevano appello al quale resisteva DI OT. La corte di appello di Venezia, con sentenza 18/7/1998, rigettava il gra- vame osservando: che nel punto 2 delle conclusioni formulate in primo gra- do l'attore aveva chiesto che, previo accertamento che il muro non rispetta- va l'altezza fissata nella convenzione 7/2/1975, i convenuti fossero condan- nati a contenere lo stesso entro le dimensioni concordate dalle parti;
che tale domanda era una mera specificazione di quanto contenuto nella citazione nelle cui conclusioni il OR aveva chiesto "condannarsi i convenuti ad eseguire le opere previste nella predetta convenzione o a modificare quelle realizzate in difformità in modo da renderle conformi alla suddetta conven- zione"; che pertanto non era viziata da ultrapetizione la decisione del tribu- nale poiché l'attore aveva chiesto che il muro venisse abbassato "rispettando quanto convenuto tra le parti" e seguendo le indicazioni espresse nell'allegato 3 alla memoria tecnica del 16/2/1993 dell'architetto RE il quale aveva osservato che il muro ad est della proprietà PI-CA non aveva rispettato "l'altezza prefissata nella convenzione" e che quest'ultima era stata "tradita in pieno"; che il c.t.u. ing. Pensavecchia aveva indicato in m. 1,20 le dimensioni cui riportare il muro per cui non esisteva alcuna con- traddizione tra le domande dell'attore con riferimento alla c.t.p. dell'architetto RE e la statuizione del tribunale che aveva individuato in m. 1,20 le dimensioni concordate dalle parti le quali non avevano affidato ad un terzo l'incarico di individuare l'oggetto della prestazione che i conve- nuti erano tenuti ad eseguire, ma al contrario, avevano inteso riferirsi ad un muro di contenimento che seguisse il naturale declivio tra i fondi e non che rimediasse a riporti effettuati dall'uomo; che le parti avevano concordato di interpellare l'architetto RE non per stabilire le dimensioni del muro ma per "accertare la rispondenza dei lavori alle regole d'arte ed agli accordi in- tercorsi" come precisato dall'articolo 6 della convenzione;
che il tribunale si 4 era esattamente riferito all'art. 2931 c.c. ed inconferente era il richiamo all'art. 872 c.c., relativo alla distanza tra le costruzioni, atteso che nella spe- cie si trattava di valutare il rispetto o meno del contenuto delle obbligazioni di cui alla citata convenzione;
che, come dimostrato dal c.t.u., si era "modificato l'andamento del terreno con notevoli riporti"; che tale accerta- mento poteva essere utilizzato tenuto conto dell'impossibilità per gli appel- lati di entrare nel confinante fondo e di eseguire i rilievi effettuati dal c.t.u.; che in primo grado l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti al risar- cimento dei danni "nella misura che sarà accertata in corso di causa" per cui correttamente il tribunale aveva emesso una sentenza di condanna specifica e non generica;
che la prova dei danni era stata raggiunta perché il c.t.u. aveva specificato il pregiudizio per il fondo OR. La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da PI TE con ricorso affidato a tredici motivi. Ha resistito con controricorso OT DI, mentre gli eredi di RI CA non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite han- no depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso PI TE denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 183 e 184 c.p.c. nonché carenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente deduce che la domanda di Ot- tani DI tendente ad ottenere l'abbattimento è da ritenersi improponibile in quanto domanda nuova e diversa da quella formulata nell'atto introdutti- vo del giudizio di primo grado con la quale OR AN non aveva chiesto la rimessione in pristino del terreno né l'abbattimento del muro. Pe- 5 raltro la motivazione della corte di merito, relativa alla risposta alla censura mossa al riguardo nell'atto di appello, è viziata posto che il mero ed apodit- tico richiamo operato dalla convenzione al muro ad est del lotto non ha nulla -a che vedere al contrario di quanto affermato dal giudice di secondo grado con il quesito processuale circa la novità o meno della domanda dell'attore: la corte territoriale non ha quindi esplicitato le ragioni per cui nella specie vi sarebbe “una mera specificazione di quanto contenuto nella citazione". Il motivo è infondato. Dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato con il mo- tivo in esame risulta che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore OR chiese al punto 1) delle conclusioni: "accertate le inadempienze dei convenuti alla scrittura 7/2/1975 stipulata dalle parti, condannarsi i convenuti stessi ad immediatamente eseguire le opere previste nella predetta convenzione o a modificare quelle eseguite in difformità in modo da renderle conformi alla suddetta convenzione". In sede di precisa- zione delle conclusioni in primo grado DI OT ( erede dell'attore OR) tra l'altro chiese: "accertato che il muro eseguito ad est del lotto dei convenuti è stato costruito rispettando solo l'allineamento concor- dato ma non l'altezza prefissata nella convenzione 7/2/1975, riportarsi in pristino il terreno originario sino al filo del fabbricato CA-PI ab- bassando l'attuale muro rispettando quanto convenuto tra le parti;
l'opera eseguenda è prevista nell'allegato 3 della memoria tecnica del c.t.p. archi- tetto RE del 16/2/1993". 10 Ciò posto è evidente l'esattezza dell'affermazione della corte di appello secondo la quale le conclusioni formulate dall'OT altro non sono che una specificazione (e non una modificazione) delle richieste come avanzate con l'atto di citazione: nell'articolare le richieste in sede di precisazione delle conclusioni, l'OT si è limitato a confermare le domande avanzate dal suo dante causa OR ed a chiarirle tenendo conto di quanto accertato in fatto nel corso dell'istruttoria ( all'esito della disposta c.t.u. ) circa la ricostruzio- ne dello stato dei luoghi al momento della convenzione del 7/2/1975. All'esito di tali accertamenti in fatto l'OT ha solo specificato la misura esatta come indicata dal proprio consulente di parte dell'altezza alla - quale doveva essere ridotto il muro come costruito dalle controparti. Tratta- si, quindi, di una mera puntualizzazione di quanto già contenuto nella do- manda come avanzata nell'atto di citazione. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'articolo 112 c.p.c. con riguardo al contenuto della domanda proposta da OT DI, sostiene che la corte di appello, come dedotto nei motivi di gravame avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'OT per- ché nella convenzione 7/2/1975 non era previsto ciò che era stato richiesto e, cioè, che l'altezza del muro fosse quella indicata dal c.t. di parte attrice con la memoria del 16/2/1993. Peraltro la corte di merito non poteva sosti- tuire alla domanda dell'attore, precisata nelle conclusioni, una diversa do- manda consistente nella richiesta di abbassamento secondo quanto indicato dal c.t.u. Il motivo non è fondato. 7 La Corte, letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi di- fensive del OR e del suo erede OT nel giudizio innanzi al tribunale, ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e con- corda con la decisione del giudice di secondo grado il quale, sollecitato da specifico motivo di gravame, ha proceduto all'interpretazione delle doman- de proposte da parte attrice - come formulate nell'atto di citazione con rife- rimento, in particolare, alle conclusioni ribadite nel corso del giudizio di primo grado ed al richiamo ivi operato ai rilievi del c.t. di parte - ed ha poi affermato che tali domande erano dirette ad ottenere il rispetto di quanto stabilito dalle parti nella convenzione del 7/2/1975 con riguardo all'altezza del muro che i convenuti PI-CA avrebbero dovuto costruire e che i contraenti avevano individuato in relazione all'andamento originario del ter- reno. La corte territoriale è pervenuta alla conclusione - secondo cui il tribu- nale, nell'ordinare ai convenuti di ridurre l'altezza del muro a m. 1,20 se- condo il detto andamento originario del terreno, non era incorso nel vizio di ultrapetizione all'esito della ricerca e dell'identificazione dell'effettiva - volontà del OR e dell'OT come emergente dalle finalità perseguite con l'atto di citazione ed in applicazione delle regole ermeneutiche in pro- posito dettate dalla legge e dei principi al riguardo elaborati dalla giurispru- denza. La corte di merito ha fatto esplicito riferimento all'accertata viola- zione degli obblighi assunti dagli Siazzi-CA in relazione alla dimensio- ne del muro in questione e all'insussistenza di contraddizione tra le doman- de di parte attrice ( come articolate nell'atto di citazione e nelle conclusioni con richiamo alla c.t.p. ) e la statuizione del tribunale il quale - sulla scorta 8 dell'espletata c.t.u. aveva individuato in m. 1,20 l'altezza concordata dalle parti nella convenzione. Sotto questo aspetto l'interpretazione del giudice del merito è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro il ricorrente non ha indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dal tribunale. In definitiva deve escludersi che la corte veneziana abbia emesso una pronuncia su una domanda non ritualmente ed esplicitamente proposta dal OR e dall'OT riguardando una pretesa diversa da quella azionata con l'atto introduttivo del giudizio. Con il terzo motivo PI TE denuncia: "violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1128 c.c. in relazione alla convenzione stipulata il 7/2/1975 tra le parti, nonché violazione degli articoli 1363 e ss. c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
contro
- versia costituito dalla determinatezza o meno di quanto stabilito nella con- venzione 7/2/1975 in relazione al muro che doveva venire costruito". Ad avviso del ricorrente, non esistendo nella citata convenzione gli specifici obblighi pretesi dall'attore a carico dei convenuti, non è ravvisabile inadem- pienza di questi ultimi. La detta convenzione, infatti, prevedeva una presta- zione, circa l'altezza del muro, a carico di PI-CA da determinare solo dopo un'intesa, mai raggiunta, tra questi ultimi e l'architetto RE. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia: “violazione e falsa applicazio- ne dell'articolo 1346 c.c. in relazione all'articolo 1418 c.c. stante la man- canza di determinatezza e determinabilità della prestazione concernente la costruzione del muro;
violazione degli articoli 1363 e seguenti c.c. in mate- 9 ria di interpretazione dei contratti;
insufficiente e contraddittoria motivazio- ne sul punto decisivo della controversia attinente alla determinatezza o de- terminabilità della prestazione concernente l'erezione del muro;
violazione dell'articolo 1353 c.c." Lo PI ribadisce che nella convenzione 7/2/1975 le parti non avevano stabilito l'altezza e le altre caratteristiche fisiche del muro: comunque la relativa obbligazione sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione. Sul punto vi è stata da parte della corte di ap- pello la violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione. La corte di merito ha altresì violato l'articolo 1353 c.c. posto che l'intesa tra PI-CA e l'architetto RE è configurabile quale condizione sospensiva dell'efficacia della convenzione con riferi- mento alle modalità di costruzione del muro: non essendosi verificata tale condizione la convenzione sul punto non ha alcuna efficacia. Con l'ottavo motivo lo PI denuncia violazione dell'articolo 1350 c.c. sostenendo che, trattandosi nella specie di convenzione con la quale era stato imposto ad un fondo una limitazione a favore di altro fondo e non es- sendovi alcuna indicazione circa l'altezza del muro, l'oggetto della presta- zione deve ritenersi indeterminato senza possibilità di determinazione attra- verso elementi estrinseci alla detta convenzione. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure il cui esame va con- dotto in modo congiunto riguardando tutte la pretesa di contrastare il risul- tato dell'attività svolta dalla corte di appello in odine all'interpretazione della convenzione 7/2/1975 ed all'individuazione dell'oggetto di tale con- venzione. 10 Occorre premettere che, come è noto, in tema di interpretazione dei con- tratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei con- traenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. La giurisprudenza di questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. 11 Nella specie la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: la corte di appello ha coerentemente proce- duto alla interpretazione del contenuto della convenzione con riferimento, in particolare, all'esatta individuazione dell'oggetto, ossia della prestazione posta a carico dello PI e del CA di costruire il muro in questione. Il giudice di secondo grado ha dettagliatamente esaminato la convenzione del 7/2/1975 rapportandone il contenuto a quanto testualmente disposto dalle parti in relazione alle caratteristiche tecniche dell'erigendo muro. La corte di merito, al riguardo, ha precisato che i contraenti avevano fatto rife- rimento allo stato dei luoghi disponendo che il muro avrebbe dovuto seguire il naturale declivio dei fondi senza riporti effettuati dall'uomo: da ciò quindi la ben individuata e determinata altezza da rispettare nella costruzione del muro. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuto alle dette con- clusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in particolare, del contenuto del citato docu- mento. Alle dette valutazioni con riferimento in particolare alla determi- - nazione o determinabiltà dell'obbligazione in questione posta a carico dello PI e del CA il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò 12 comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione della convenzione in esame e dell'individuazione del relativo oggetto è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione suf- ficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto. D'altra parte dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la corte di merito al contrario di quanto sostenuto dallo PI - ha espressamente esaminato e valutato la parte della convenzione relativa all'individuazione dell'oggetto della obbligazione concernente la costruzione del muro in que- stione da realizzare in modo tale da "evitare smottamenti o altri inconve- nienti derivanti dal naturale dislivello dei fondi" seguendone il naturale de- clivio senza ricorrere a riporti. Il giudice di appello ha altresì precisato che l'intesa con l'architetto Gre- go non era stata prevista dalle parti per determinare l'oggetto della presta- zione a carico dello PI e del CA, ma era stata concordata solo per l'accertamento della rispondenza dell'esecuzione dei lavori alle regole d'arte ed agli accordi raggiunti e ben individuati facendo riferimento allo stato dei luoghi. E' appena il caso di rilevare poi che la convenzione in esame è stata re- datta per iscritto senza necessità di ricorrere ad elementi estrinseci all'atto per determinare l'oggetto della prestazione a carico dello PI e del Cec- cato: del tutto inconferente è pertanto il richiamo operato dal ricorrente 13 all'articolo 1350 c.c. che indica i negozi giuridici da farsi con atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità. Le censure in esame, inoltre, non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità: il ricorso è infatti carente in quanto non precisa il contenuto specifico e completo delle clausole e di tutte le altre pattuizioni contenute nella convenzione: ciò non consente di ricostruire in base ad isolate parti dell'accordo - la comune volontà dei contraenti. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione dell'articolo 1362c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la detta corretta interpretazione rende manifesto che è stato investito essen- zialmente il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazio- ne degli articoli 61 e seguenti c.p.c. per aver i giudici del merito nominato il c.t.u. per individuare la volontà delle parti - con riferimento all'andamento del terreno, all'altezza del muro ed alla conformazione dei gradoni -non espressa nella convenzione 7/2/1975. Il motivo è privo di pregio atteso che come risulta chiaramente dalla - motivazione della decisione impugnata - i giudici del merito si sono avvalsi del risultato di una consulenza tecnica di ufficio disposta non per accertare ed interpretare la volontà delle parti espressa nella convenzione 7/2/1975, bensì per ricostruire lo stato dei luoghi tenuto presente dai contraenti (nel determinare il contenuto degli obblighi nascenti dalla convenzione) e dagli stessi utilizzato come riferimento al fine di individuare l'altezza del muro da 14 costruire. Trattasi all'evidenza dell'accertamento di una mera circostanza di fatto rispetto alla quale la consulenza si presentava . secondo w w w l'incensurabile valutazione del giudice del merito in relazione all'esercizio dei suoi poteri discrezionali-come lo strumento di indagine più efficiente tenuto anche conto sia della necessità del ricorso a determinate cognizioni tecniche, sia delle obiettive difficoltà della parte ( poste in evidenza dalla corte di appello ) di assolvere all'onere probatorio di cui all'articolo 2697 C.C. Con il quinto motivo lo PI, denunciando violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., deduce che la corte di appello ha tratto una presunzione da una presunzione avendo ritenuto, in via presuntiva, che il terreno prima della costruzione del muro avesse l'andamento emergente da fotografie scattate molti anni prima e dalla quali il c.t.u. aveva tratto le sue illazioni. Da ciò la corte di merito ha tratto l'ulteriore presunzione dell'intenzione delle parti di costruire un muro di altezza non superiore al detto andamento del terreno. La censura è palesemente destituita di fondamento: dalla lettura della sentenza di cui si chiede l'annullamento emerge che lo stato dei luoghi è stato ricostruito dal c.t.u. attraverso l'esame dei documenti acquisiti e dei sondaggi effettuati e facendo ricorso a valutazioni tecniche e non a mere presunzioni. Sulla base di detto accertamento in fatto i giudici del merito hanno poi proceduto ad individuare l'altezza massima che il muro avrebbe dovuto avere secondo la volontà al riguardo espressa dalle parti con riferi- mento allo stato dei luoghi (pendenza del terreno ) esistente al momento della convenzione 7/2/1975. Quindi, al contrario di quanto sostenuto dal ri- 15 corrente, né il c.t.u. né la corte di appello hanno fatto ricorso a presunzioni al fine di ricostruire lo stato dei luoghi o di interpretare la volontà delle parti come manifestata nella convenzione 7/2/1975. Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1326 1349 c.c. nonché dell'articolo 1218 c.c. in relazione alla determina- tezza della prestazione concernente la costruzione del muro, deduce che, se- condo quanto stabilito all'articolo 6 della convenzione, la costruzione del muro doveva essere eseguita “previo concerto con l'architetto RE”: tale concerto non si è verificato per cui la corte di appello ha sostituito una “sua volontà" a quella che le parti avrebbero dovuto manifestare previa la detta intesa con il citato architetto. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1349 c.c. deducendo che nella convenzione 7/2/1975 le parti non deferirono ad un terzo la determinazione delle caratteristiche strutturali del muro e, quindi, nessun terzo ( né, in particolare, il giudice nell'ipotesi di cui al citato articolo 1349 c.c. ) poteva provvedere a tale determinazione. Di conseguenza ha errato la corte di appello a determinare le caratteristiche strutturali del muro con riferimento in particolare all'altezza - ed a sosti- tuire sul punto la sua volontà ( facendo propria quella illegittimamente espressa dal c.t.u. ) a quella non manifestata dalle parti. -da esaminare congiuntamente per la loro stretta con- Le dette censure nessione ed interdipendenza e per evidenti ragioni di ordine logico e di eco- nomia di motivazione sono infondate risolvendosi essenzialmente in una inammissibile diversità di lettura e di interpretazione ( rispetto a quanto al 16 riguardo affermato dalla corte di appello ) della convenzione 7/2/1975 e, in particolare, dell'articolo 6. La corte territoriale, nell'impugnata sentenza, ha avuto modo di chiarire che nella specie non era applicabile la disposizione di cui all'articolo 1349 c.c. perché le parti non intesero affidare ad un terzo l'incarico di individuare l'oggetto della prestazione relativa alla costruzione del muro ( da realizzare seguendo il naturale declivio tra i fondi interessati ), né vollero subordinare l'adempimento dell'obbligo in questione (posto a carico dello PI e del CA) ad un previo accordo con l'architetto RE. In proposito il giudi- ce di secondo grado, procedendo ad un'interpretazione letterale dell'articolo - 6 della convenzione, ha puntualmente affermato che le parti concordarono di interpellare l'architetto RE non per stabilire le dimensioni del muro ma al solo fine di “accertare la rispondenza dei lavori alle regole d'arte e agli accordi intercorsi tra le parti". La corte di merito, alla luce di tale ineccepi- bile interpretazione letterale della convenzione in questione, si è quindi coe- rentemente avvalsa dell'ausilio di un c.t.u. per accertare lo stato dei luoghi al quale le parti si erano riferite nel manifestare la volontà in ordine al con- tenuto dell'obbligo relativo alla costruzione del muro. Pertanto la corte distrettuale - determinando in m. 1,20 l'altezza massima che il muro in questione avrebbe dovuto avere secondo le intenzioni delle parti - non ha sostituito la propria volontà a quella delle parti, ma al contra- rio ha correttamente interpretato e dato esecuzione a tale volontà come ma- nifestata nella citata convenzione dai contraenti i quali, per determinare il contenuto dell'obbligo posto a carico dello PI e del CA, avevano fatto riferimento ad uno stato dei luoghi all'epoca esistente ( e ricostruito 17 dal c.t.u. ) e non avevano subordinato l'adempimento di tale obbligo al "previo concerto” con l'architetto RE. Del tutti insussistenti sono pertanto le asserite violazioni delle norme di legge indicate dal ricorrente nei motivi in esame. Con il decimo motivo lo PI denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 872 C.C. per aver i giudici del merito condannato all'abbattimento del muro pur non sussistendo nella specie la violazione delle norme sulle distanze ( che consente di chiedere la riduzione in pristi- no), bensì solo meri inadempimenti ad asseriti obblighi nascenti da un ac- cordo avente carattere dichiarativo o transattivo e comportanti solo il sorge- re del diritto al risarcimento del danno. La censura non coglie nel segno in quanto, come chiarito nella decisione impugnata, i giudici del merito, nell'ordinare la riduzione dell'altezza del muro in questione, non hanno applicato l'articolo 872 c.c. ( del tutto incon- ferente nella specie riguardando la diversa disciplina relativa al rispetto delle norme dell'edilizia e delle distanze tra le costruzioni ), bensì hanno fatto puntuale e corretto riferimento alle conseguenze derivanti dalla man- cata o inesatta esecuzione di obblighi di fare nascenti da una convenzione con prestazioni a carico di entrambi i contraenti. Deve osservarsi in propo- sito che dette conseguenze non sono limitate al solo risarcimento dei danni ma possono comportare anche la condanna all'adempimento di un obbligo di fare, come di seguito precisato nella trattazione del dodicesimo motivo di ricorso. Con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia carenza e insufficienza di motivazione "sul punto decisivo della controversia costituito da chi, e quan- 18 do, sarebbe stato modificato il terreno con notevoli riporti" e, quindi, sul nesso eziologico tra il comportamento dei convenuti e l'asserita modifica del terreno e sul momento in cui ciò sarebbe avvenuto, ossia se prima o do- po la convenzione 7/2/1975. L'infondatezza della doglianza emerge con evidenza dalla lettura della sentenza impugnata nella quale risulta espressamente precisato che come dimostrato dal c.t.u. con l'esecuzione dei sondaggi descritti nella relazione peritale e come osservato dal consulente tecnico di parte attrice - i conve- nuti PI-CA avevano costruito il muro modificando l'andamento del terreno ( esistente al momento della convenzione) "con notevoli ripor- ti", con conseguente innalzamento del terreno a monte della proprietà dell'OT, non rispettando gli obblighi assunti con la convenzione del 7/2/1975 anche al fine della sistemazione del loro fondo "in guisa da evitare il verificarsi di infiltrazioni, smottamenti e altri simili inconvenienti". Con il dodicesimo motivo lo PI denuncia violazione e falsa applica- zione dell'articolo 2931 c.c. in quanto nella specie non vi è stata alcuna violazione di obbligo di fare e nessun rifiuto di costruire il muro che, come è pacifico, è stato realizzato dai convenuti PI-CA. -Il motivo è inconsistente posto che come accertato in fatto in sede di merito il muro in questione è stato realizzato secondo modalità (con rife- rimento all'altezza ) diverse da quelle concordate con la più volte citata convenzione 7/2/1975 ed al cui rispetto si erano obbligati gli originari con- venuti PI-CA. Al riguardo è sufficiente osservare che, a norma de- gli articoli 2931 e 2933 c.c., il giudice può emettere una sentenza di con- danna di una parte ( inadempiente o non correttamente adempiente ) 19 all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare e ben può pronunciare la condanna alla demolizione totale o parziale di una costruzione eseguita in violazione di obblighi contrattualmente assunti. Con il tredicesimo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2967, 2056, e 1223 c.c., nonché contraddittorietà di motivazione con riguardo alla condanna al pagamento della somma di £ 5.000.000 quale risarcimento danni. Deduce lo PI che la corte di appello ha mutato la causa petendi posta dall'OT a fonda- mento della sua domanda di risarcimento danni, violando anche l'articolo 343 c.p.c., perché il tribunale aveva condannato i convenuti a risarcire i danni per aver intaccato l'amenità dei luoghi:. su detto punto l'OT non aveva proposto appello mentre il giudice di secondo grado ha confermato la condanna al risarcimento dei danni per una causa petendi diversa e mai de- dotta, ossia per la “necessità di una canalizzazione che trattenga le acque ed i detriti". Inoltre l'OT non ha dimostrato di aver subito danni o di aver sostenuto spese per la canalizzazione delle acque. La corte di appello, infi- ne, ha completamente obliterato la relazione del c.t.u. nella parte in cui si af- ferma l'insussistenza di danni. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato. Del tutto insussistente è l'asserita violazione dell'articolo 112 c.p.c. per- ché come riportato nella sentenza impugnata nella citazione in primo grado risulta formulata la richiesta di condanna dei convenuti (per le loro inadempienze alla convenzione del 7/2/1975) “al risarcimento dei danni ar- recati alla proprietà dell'attore nella misura che sarà accertata in causa". Di fronte alla detta richiesta dell'attore OR e poi del suo erede OT, volta 2 020 ad ottenere una condanna non generica e senza riserva di quantificazione in separato giudizio, correttamente il tribunale ha emesso una condanna speci- fica nel rispetto dei principi al riguardo più volte affermati da questa Corte ( da ultimo sentenza 10/4/2000 n. 4487) – ed ha quantificato il lamentato - danno in £ 5.000.000 in base agli elementi raccolti nel processo e con rife- rimento al pregiudizio subito dall'attore per la diminuita amenità del proprio immobile. La detta pronuncia di condanna è stata ineccepibilmente confermata dalla corte di appello la quale ha posto in evidenza che il risarcimento dei danni era stato richiesto "per le inadempienze alla convenzione 7/2/1975”, ina- dempienze che, accertate, avevano determinato un danno provato dal pre- giudizio per il fondo OR-OT indicato e specificato nella relazione del c.t.u. ing. Pensavecchia. Quindi il giudice di secondo grado - sempre rima- nendo entro il limite del petitum e della causa petendi relativi alla richiesta di risarcimento danni per inadempimento degli obblighi assunti con la citata convenzione si è limitato a correggere in parte la motivazione della deci- - sione del tribunale facendo riferimento anche ad altre emergenze istruttorie (ossia la relazione del c.t.u. ) al fine dell'acquisizione della prova dell'entità dei denunciati danni per la cui quantificazione gli interessati si erano sostan- zialmente rimessi alle determinazioni del giudice adito. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. (nella quale sarebbe stato esclusa l'esistenza di dan- ni ) deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricor- 21 so è carente in quanto non riporta il contenuto completo e specifico della relazione del c.t.u. e non ha fornito alcun elemento valido per poter rico- struire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio. Ciò comporta l'impossibilità di individuare il pensiero del c.t.u. che si porrebbe in contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di appello e con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado. 120000 Sotto il secondo aspetto deve osservarsi che la valutazione della corte terri- 37000 toriale in ordine alla sussistenza ed alla entità dei danni in questione, si sot- trae al sindacato di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del resistente OT DI, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favo- re del resistente OT DI, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 310.802, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Roma 5 dicembre 2000 Il presidente Il consigliere estensore Муж Spinitoke 10 IL AN C1 Valeria NeriNeri 3 2 05 MA 22