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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 13653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13653 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 3Là2:0Z6 CC - 13/03/2026 R.G.N. 1628/2026 sul ricorso proposto da: IC IC nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD SP, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/12/2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IC IC, il quale è stato sottoposto dal 22/02/2017 al 14/12/2017 e dal 13/07/2018 al 29/11/2018 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Il giudizio di primo grado, celebratosi nelle forme del giudizio abbreviato innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, si concludeva in data 16/07/2018 con la condanna per l'omicidio e la dichiarazione di non doversi procedere in ordine alla soppressione di cadavere per intervenuta prescrizione. In grado di appello, il IC veniva assolto dal reato di omicidio per non aver commesso il fatto con sentenza del 23/07/2019, irrevocabile il 14/01/2021. Una prima richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione patita veniva 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13653 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 respinta dalla Corte di appello di Caltanissetta con ordinanza del 14/10/2022, che veniva annullata con rinvio da questa Corte con sentenza del 23/02/2023. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale con ordinanza del 16/01/2024 accoglieva la domanda di riparazione, ma il provvedimento veniva annullato in sede di legittimità con sentenza del 27/06/2024, che disponeva il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, che in data 18/12/2025 respingeva l'istanza di riparazione. 2. Il IC, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico, articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apodittica, avendo incentrato la propria valutazione su elementi già esaminati, sia in sede di merito che di legittimità í o comunque di nessuna interferenza causale, ponendo W-Li stessi alla base del suo dictum;
che, invero, la presenza del IC nel luogo teatro dell'omicidio è stata ritenuta circostanza del tutto inconferente dalla prima sentenza rescindente, tenuto conto della estemporaneità dell'azione omicidiaria posta in essere da UR IC, GI dell'odierno ricorrente;
che, quanto al comportamento assunto dall'istante subito dopo il fatto, lo stesso non appare di alcuna interferenza causale per l'adozione della misura;
che le dichiarazioni rese dal IC nell'interrogatorio del 24/07/2017 sono state già valutate e ritenute inconcludenti ai fini dell'adozione della misura cautelare dalla prima sentenza rescindente, essendo relative solo alla vicenda del debito vantato da EP BR nei confronti di IC IC. 3. In data 19/02/2026, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, 2 IC, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta i all'evidenza, di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione i il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, -n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di 3 riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al o AL 1.1 riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata liZIA'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione o al silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi o ancora al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01). 1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell'art. 314 cod. proc. pen. all'interno del quale occorre muoversi, si osserva che entrambe le sentenze di annullamento con rinvio che si sono succedute nel presente procedimento non precludevano, anzi sollecitavano, una rivalutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, invitando il giudice della riparazione a riempire di significato gli elementi addotti nel primo caso a sostegno del rigetto dell'istanza e nel secondo caso fondanti l'accoglimento della richiesta di riparazione. Dunque, il provvedimento impugnato ha colmato le lacune motivazionali evidenziate da questa Corte di legittimità ed ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal IC i) nella presenza alla discussione riservata tra il GI UR ed il creditore EP BR nella masseria del primo il 27/05/2004, quando fu perpetrato l'omicidio, che aveva fatto seguito alla partecipazione ad un precedente .incontro svoltosi nello studio professionale di altro soggetto, nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva cercato di mediare i contrapposti interessi nella vicenda del prestito effettuato dal BR a IC AM, al quale era subentrato poi UR IC, vicenda che sarebbe stata oggetto dell'incontro wEg cui si consumò l'omicidio, li) nella iniziale sua partecipazione alla lite tra i due poi sfociata nell'omicidio, da lui stessa riferita al fratello Santo e iii) nella presenza alle fasi successive all'omicidio, quando il cadavere del BR venne fatto a pezzi e in parte dato in pasto ai maiali, in parte bruciato, condotte per le quali era intervenuta sentenza di non doversi procedere 4 per intervenuta prescrizione. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell'assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il IC a tenere le condotte sopra descritte, resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi, sono stati posti in essere e che possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell'errore dell'autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le Ui lAute nei reati per cui si procedeva. In conclusione, i comportamenti tenuti dal IC hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, fattispecie di reato (nella specie, quelle di omicidio volontario e di occultamento di cadavere) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il 5 :„ILPOS4TATO Og 7C) Il Préi EL alvo quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità', la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD SP, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/12/2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IC IC, il quale è stato sottoposto dal 22/02/2017 al 14/12/2017 e dal 13/07/2018 al 29/11/2018 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Il giudizio di primo grado, celebratosi nelle forme del giudizio abbreviato innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, si concludeva in data 16/07/2018 con la condanna per l'omicidio e la dichiarazione di non doversi procedere in ordine alla soppressione di cadavere per intervenuta prescrizione. In grado di appello, il IC veniva assolto dal reato di omicidio per non aver commesso il fatto con sentenza del 23/07/2019, irrevocabile il 14/01/2021. Una prima richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione patita veniva 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13653 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 respinta dalla Corte di appello di Caltanissetta con ordinanza del 14/10/2022, che veniva annullata con rinvio da questa Corte con sentenza del 23/02/2023. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale con ordinanza del 16/01/2024 accoglieva la domanda di riparazione, ma il provvedimento veniva annullato in sede di legittimità con sentenza del 27/06/2024, che disponeva il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, che in data 18/12/2025 respingeva l'istanza di riparazione. 2. Il IC, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico, articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apodittica, avendo incentrato la propria valutazione su elementi già esaminati, sia in sede di merito che di legittimità í o comunque di nessuna interferenza causale, ponendo W-Li stessi alla base del suo dictum;
che, invero, la presenza del IC nel luogo teatro dell'omicidio è stata ritenuta circostanza del tutto inconferente dalla prima sentenza rescindente, tenuto conto della estemporaneità dell'azione omicidiaria posta in essere da UR IC, GI dell'odierno ricorrente;
che, quanto al comportamento assunto dall'istante subito dopo il fatto, lo stesso non appare di alcuna interferenza causale per l'adozione della misura;
che le dichiarazioni rese dal IC nell'interrogatorio del 24/07/2017 sono state già valutate e ritenute inconcludenti ai fini dell'adozione della misura cautelare dalla prima sentenza rescindente, essendo relative solo alla vicenda del debito vantato da EP BR nei confronti di IC IC. 3. In data 19/02/2026, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, 2 IC, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta i all'evidenza, di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione i il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, -n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest'ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di 3 riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al o AL 1.1 riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata liZIA'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all'autoincolpazione o al silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi o ancora al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197 - 01). 1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell'art. 314 cod. proc. pen. all'interno del quale occorre muoversi, si osserva che entrambe le sentenze di annullamento con rinvio che si sono succedute nel presente procedimento non precludevano, anzi sollecitavano, una rivalutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, invitando il giudice della riparazione a riempire di significato gli elementi addotti nel primo caso a sostegno del rigetto dell'istanza e nel secondo caso fondanti l'accoglimento della richiesta di riparazione. Dunque, il provvedimento impugnato ha colmato le lacune motivazionali evidenziate da questa Corte di legittimità ed ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal IC i) nella presenza alla discussione riservata tra il GI UR ed il creditore EP BR nella masseria del primo il 27/05/2004, quando fu perpetrato l'omicidio, che aveva fatto seguito alla partecipazione ad un precedente .incontro svoltosi nello studio professionale di altro soggetto, nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva cercato di mediare i contrapposti interessi nella vicenda del prestito effettuato dal BR a IC AM, al quale era subentrato poi UR IC, vicenda che sarebbe stata oggetto dell'incontro wEg cui si consumò l'omicidio, li) nella iniziale sua partecipazione alla lite tra i due poi sfociata nell'omicidio, da lui stessa riferita al fratello Santo e iii) nella presenza alle fasi successive all'omicidio, quando il cadavere del BR venne fatto a pezzi e in parte dato in pasto ai maiali, in parte bruciato, condotte per le quali era intervenuta sentenza di non doversi procedere 4 per intervenuta prescrizione. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell'assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il IC a tenere le condotte sopra descritte, resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi, sono stati posti in essere e che possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell'errore dell'autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le Ui lAute nei reati per cui si procedeva. In conclusione, i comportamenti tenuti dal IC hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, fattispecie di reato (nella specie, quelle di omicidio volontario e di occultamento di cadavere) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il 5 :„ILPOS4TATO Og 7C) Il Préi EL alvo quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità', la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.