Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
Le controversie in materia di canone di fognatura e depurazione di acque reflue, maturato in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, integrando il canone stesso un tributo comunale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2001, n. 9883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9883 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE SENA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI A DIFESA DELL'AMBIENTE, DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso l'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DEL CODACONS, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO RIENZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
AS RI, REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 09245/00 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati UGO DELLA GATTA, ALFREDO ALVINO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AS RI, CO.DA.CONS. - SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, A.S.A.M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 194/00 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 25/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Ugo DELLA GATTA, Carlo RIENZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI il quale ha concluso relativamente al primo motivo di entrambi i ricorsi giurisdizione delle Commissioni Tributarie, assorbimento degli altri motivi di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR NE l'11 giugno 1998 ha citato davanti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la Regione Campania e l'Azienda speciale per i servizi idrici integrati-Asam, chiedendo la restituzione della somma di lire 264.220, che aveva versato all'una per il tramite dell'altra (delegata alla riscossione) a titolo di canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue provenienti da un immobile di sua proprietà; il pagamento era indebito, ad avviso dell'istante, perché il Comune di Castellammare non aveva completato ed attivato l'impianto di depurazione Foce del Sarno, destinato a ricevere dette acque.
La Regione e l'Azienda si sono costituite in giudizio. È intervenuto in causa il Codacons-Coordinamento delle associazioni a difesa dell'ambiente, dei diritti dei consumatori e degli utenti, sostenendo la tesi del NE.
Con sentenza depositata il 25 gennaio 2000 e notificata il 29 febbraio successivo, il Giudice di pace ha affermato la propria giurisdizione e competenza (contestata dall'Asam), sul rilievo che il canone in discussione aveva prevalente natura civilistica, non tributaria, ha definito la domanda come azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ., e l'ha accolta, considerando che il corrispettivo di un servizio non è reclamabile in assenza della relativa prestazione, con condanna in solido delle parti convenute. L'Asam, con ricorso notificato il 19-21 aprile 2000, ha chiesto l'annullamento di detta sentenza.
Formulando quattro motivi d'impugnazione, l'Azienda sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinano, per l'inerenza della domanda ad un tributo municipale devoluto alla cognizione delle commissioni tributarie, e comunque il difetto di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.; denuncia inoltre vizio di ultrapetizione e radicale carenza di motivazione. Anche la Regione Campania, mediante ricorso notificato il 28-29 aprile 2000, ha sollecitato la cassazione della sentenza del Giudice di pace, con sette censure, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per l'attinenza della causa ad un pubblico servizio, o, in subordine, del giudice tributario, contestando poi la competenza di detto Giudice di pace rispetto a controversia che coinvolge la pubblica amministrazione, e tornando infine a negare il fondamento della domanda, quanto meno nei suoi confronti, con addebito alla pronuncia impugnata di violazione dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art. 113 cod. proc. civ., nonché
di omissione e contraddittorietà della motivazione. Il Codacons ha replicato con controricorso, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Hanno presentato memorie illustrative l'Asam ed il Codacons, quest'ultimo ha anche depositato note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., avendo ad oggetto la medesima sentenza.
Il Codacons, con le note d'udienza, oltre ad insistere nella richiesta di rigetto dei ricorsi, ha avanzato contestazioni circa l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso della Regione, rilevando, in relazione agli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ., la mancata indicazione del legale rappresentante della Regione stessa, l'invalidità della procura al difensore, per assenza di data e di specificazioni sulla provenienza del mandato e della sua autenticazione, l'insufficienza dell'esposizione dei fatti di causa, la novità della tesi sulla giurisdizione, e la formazione di giudicato sul punto, per effetto dell'impugnazione di alcune soltanto delle statuizioni di merito della sentenza impugnata. Le riportate deduzioni, scrutinabili per l'inerenza a questioni rilevabili anche d'ufficio, vanno disattese, osservandosi che la mancata indicazione del soggetto munito della legale rappresentanza della Regione è ininfluente, spettando la relativa qualità e funzione ope legis al Presidente della Regione stessa;
che la procura al difensore è stata apposta a margine del ricorso, e, in ragione di tale collocazione, nonché del richiamo nell'epigrafe del ricorso, non lascia dubbi sulla provenienza del mandato e della firma per autenticazione, ne' sull'anteriorità del suo rilascio rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione; che il requisito dell'esposizione dei fatti di causa è integrato dalla presenza, anche nel contesto dei motivi del ricorso, di notazioni idonee all'identificazione della vicenda processuale e dei quesiti dibattuti;
che la sentenza del Giudice di pace è stata impugnata con riferimento a tutte le pronunce di merito e che il difetto di giurisdizione può essere opposto anche per la prima volta in sede di legittimità in assenza di giudicato interno;
che il ricorso della Regione è stato tempestivamente depositato il 12 maggio 2000. I ricorsi, nella parte in cui assumono la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario, sono fondati, sulla scorta delle considerazioni seguenti. L'art 16 della legge 10 maggio 1976 n. 319, riformulato dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38 (convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), prevede il pagamento agli enti gestori, sulla base di tariffa che distingua la parte corrispondente al servizio di fognatura e la parte corrispondente al servizio di depurazione, di un "canone o diritto", per la raccolta,, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati e pubblici. L'art. 17 ter della stessa legge n. 319 del 1976 (aggiunto dal predetto art. 3) stabilisce che detto canone o diritto è accertato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 ed è riscosso con le modalità del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 sulle entrate patrimoniali;
riconduce inoltre il relativo contenzioso nell'ambito d'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, il quale a sua volta prevede,
contro gli atti di accertamento dei tributi comunali, il ricorso in sede amministrativa dinanzi ad organi dell'amministrazione finanziaria (intendente e ministro) e poi l'azione davanti al giudice ordinario;
contempla infine la debenza di soprattasse, in caso di omissioni o ritardi nella denuncia dello scarico di acque o nel pagamento delle somme dovute.
L'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha abrogato detto art. 17 ter, in linea con l'introduzione di una riforma diretta a privatizzare l'indicato servizio ed i rapporti con gli utenti. L'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79, inserito dalla legge di conversione 17 maggio 1995 n. 172 (e poi ribadito dall'art. 3 quarantaduesimo comma della legge 28 dicembre 1995 n. 549), rivedendo la normativa in materia, in attesa dell'avvento della tariffa del servizio idrico integrato, ha reintrodotto nell'ordinamento, aggiungendo un ultimo comma all'art. 17 della legge n. 319 del 1976, disposizioni analoghe a quelle del precedente art. 17 ter, salvo che per quanto riguarda il richiamo, ai fini della riscossione, delle regole degli artt. 68 e 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43. Anche il nuovo testo dell'art. 17 evidenzia l'inequivoca (ancorché implicita) qualificazione del canone o diritto in discorso come tributo comunale, tanto sotto il profilo sostanziale, alla luce dell'irrogazione di soprattassa per l'inadempienza dell'obbligato (sanzione tipica ed esclusiva del debito tributario), quanto sotto il profilo processuale, in relazione al pieno recepimento non solo della disciplina di accertamento e riscossione delle imposte (disciplina in sè compatibile anche per entrate di natura contrattuale, quali i canoni per la fornitura di acqua), ma anche delle regole per la tutela in sede amministrativa e giudiziale delle posizioni dell'obbligato a fronte di pretese avanzate con atti impositivi. Tale qualificazione, del resto, è coerente con il titolo costitutivo del debito, il quale non ha fonte negoziale, non si ricollega cioè ad un consenso formatosi sulla richiesta del singolo utente per effetto dell'adesione dell'ente esercente il servizio, ma deriva ope legis dalla produzione di acque di scarico.
La qualificazione come tributo comunale del canone o diritto di fognatura e depurazione comporta, a partire dall'aprile 1996, vale a dire dal giorno in cui ha acquisito efficacia la nuova disciplina del contenzioso tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 80 secondo comma di tale decreto legislativo., in relazione all'art. 1 del d.l. 26 settembre 1995 n. 403, convertito in legge 20 novembre 1995 n. 495), che le controversie ad esso attinenti sono devolute alle commissioni tributarie, in ragione dell'inclusione nelle relative attribuzioni (art. 2 primo comma lett. h) di tutte le cause concernenti le imposte comunali (non solo alcune di esse, come in precedenza previsto dall'art. 1 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), e dell'abrogazione (art. 71) del citato art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972.
Tale giurisdizione non è venuta meno con l'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale ha diversamente qualificato, come quota tariffaria, il canone in questione, ed abrogato l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976 a decorrere dal 1^ gennaio 1999, dato che l'art. 62 quinto e sesto comma del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha rinviato l'abrogazione di detto ultimo comma dell'art. 17 .(unitamente alle altre disposizioni dello stesso art. 17 ed all'art. 16 della legge n. 319 del 1976) a far tempo dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e, dunque, in attesa dell'operatività di tale tariffa, ha confermato la disciplina anteriore, peraltro espressamente definendo come tributo il canone dovuto in dipendenza di presupposti verificatisi prima dell'abrogazione stessa.
La portata innovativa della riqualificazione del canone si evince anche dall'art. 6 tredicesimo comma della legge 13 maggio 1999 n. 133, che, escludendo l'assoggettamento ad iva dei canoni di fognatura e depurazione maturati fino al 31 dicembre 1998 (e non ancora riscossi), fa applicazione del criterio generale della non debenza dell'iva per entrate di carattere pubblicistico, indirettamente confortando l'efficacia ex nunc della definizione dei canoni medesimi come corrispettivi contrattuali.
Va infine rilevato che non sussiste ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nemmeno dopo l'estensione di essa alle controversie in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiarato illegittimo per eccesso di delega dalla Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2000 n. 292, e poi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n.' 205, dato che le relative previsioni espressamente sottraggono a detta estensione le controversie sui rapporti fra gli enti gestori dei servizi medesimi ed in singoli utenti.
In conclusione, a conferma dell'orientamento espresso da queste Sezioni unite con le sentenze 27 maggio 1999 n. 300 e 30 giugno 1999 n. 371 (cfr. anche sent. 5 febbraio 1999 n. 38 in fattispecie soggetta alla disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972), si deve affermare che le cause in tema di canone di fognatura e depurazione di acque reflue, maturato (come nella specie) in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, integrando il canone stesso un tributo comunale.
Il principio implica l'accoglimento di entrambi i ricorsi sulla questione di giurisdizione, con assorbimento delle altre deduzioni, l'affermazione della giurisdizione delle commissioni tributarie e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi dell'orientamento in questa sede confermato rendono equa la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, li accoglie sulla questione della giurisdizione, affermando la giurisdizione delle commissioni tributarie, dichiara assorbite le altre censure, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 17 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001