Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod.civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie in cui della morte di uno dei partecipanti ad una gara automobilistica era stato chiamato a rispondere, a titolo di omicidio colposo, l'amministratore delegato e direttore dell'autodromo, cui era stato addebitato di non avere adeguatamente protetto, con barriere di pneumatici, un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittima era andato a sbattere dopo una collisione con altra vettura).
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 11361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11361 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1714
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 031513/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DO N. IL 24/05/1943;
avverso SENTENZA del 05/04/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. FALCINELLI Francesco che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Perugia il 5 aprile 2005 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato BO DO, nella qualità di amministratore delegato e direttore dell'autodromo di Magione, ritenendolo responsabile dell'omicidio colposo di AN RI NI (avvenuto il 13.4.98) il quale, a seguito di collisione con altra vettura (al cui conducente l'evento è stato pure contestato), andava a sbattere contro lo spigolo non protetto da pneumatici del muretto di protezione dei commissari di gara.
La difesa di BO ha proposto ricorso contro la sentenza presentando tre motivi d'impugnazione:
1. carenza e/o illogicità della motivazione sulla responsabilità del suo assistito, per non aver considerato i motivi che ex ante avevano imposto la costruzione del muretto (prescrizione della Commissione di vigilanza CSAI, la cui inosservanza avrebbe impedito l'omologazione del circuito), ed aver omesso di spiegare (se non apparentemente e in modo dissociato dalle risultanze processuali) perché abbia ritenuto l'imputato responsabile di quanto contestatogli.
2. errata applicazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa ed erroneo apprezzamento delle risultanze processuali avendo il ricorrente osservato obblighi impostigli dalla CSAI (realizzazione del muretto), che ispezionò l'impianto senza formulare rilievi;
essendo soltanto facoltativa la barriera di pneumatici che comunque l'imputato adottò; risultando infine dagli accertamenti tecnici la regolarità del muretto realizzato.
3. errata applicazione della disciplina sul nesso eziologico, ed omessa motivazione sul punto, per avere la sentenza da una parte ritenuto che il concorrente antagonista fosse responsabile dell'incidente, dall'altra affermato immotivatamente l'esistenza del nesso causale con la condotta del ricorrente attraverso un acritico richiamo alla relazione peritale (le cui conclusioni sono in contrasto con l'esame dell'ing. Rogano, non considerato dal Tribunale, che aveva concluso in modo opposto).
Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata da atto che l'imputazione riguardava non l'aver costruito il muretto, ma il non averlo protetto con adeguata barriera di pneumatici, nel caso concreto richiesta non dalle regole FIA ma dalla pericolosità del muretto rilevabile e prevedibile - date le sue caratteristiche - tanto che il BO si indusse ad erigerla. Le regole FIA sono invece richiamate a proposito delle caratteristiche che le barriere di pneumatici devono avere, quando erette. In conseguenza non hanno rilievo le doglianze espresse nella prima parte del primo motivo. Quanto all'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con chiarezza e adeguatezza la sentenza afferma invece che la pericolosità del muretto era prevedibile in relazione alla sua collocazione;
che le misure per elidere tale pericolosità non furono adeguate;
che in particolare rimase non coperto da pneumatici (non collocati comunque in modo tale da prevenire collisioni) il punto del muro più pericoloso. La sentenza applica così il principio (affermato in analoga fattispecie relativa ad un circuito per "go-karts", risultato carente di barriere idonee ad evitare l'uscita di pista dei veicoli, tanto da consentire che il mezzo condotto da un minorenne, che ne aveva perso il controllo, abbattesse la protezione esistente e si schiantasse contro un ostacolo esterno), secondo cui "il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso" (Sez. 4, n. 34620 del 27/05/2003 Rv. 228403). La sentenza esclude - sinteticamente ma efficacemente - che eventuali comportamenti colposi altrui possano aver avuto l'effetto di interrompere il nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'evento. Essa da atto che causa prima della morte del NI è stata la condotta del Russomando, aggiungendo che ciò non esime dal verificare se il decesso si verificò anche per la condotta colposa di BO, individuata sulla base dei criteri sopra esposti. E logicamente rileva che una eventuale responsabilità dei tecnici CSAI che ispezionarono il circuito si sommerebbe alla responsabilità del BO piuttosto che eliderla.
In ordine all'evitabilità dell'evento l'esame del consulente di parte, infine, è stato considerato, ma il suo contenuto valutato non condivisibile se paragonato alle precisazioni dei periti, riportate in sentenza e sicuramente logiche, e ad una comune regola di esperienza (qualificata dalla Corte d'appello con il termine buon senso).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006