Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6428 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL POPO D TAI06.42 8 / 02 REPUBBLICA ITALIANA NE LA CORTE SUPREMAL SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16890/99 Dott. Mileo Vincenzo 20290/99 Consigliere Dott. Vigolo Luciano Consigliere Cron. 18380 Dott. Filadoro Camillo Dott. Stile Paolo Consigliere Rep. Raffaele Cons. Relatore Ud. 12/02/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LE QU rappresentato e difeso, per procura а margine del ricorso, dall'avv. QU Nappi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, alla via Agri n.
1 - Roma.
- ricorrente -
contro
A.T.I. AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI PUBBLICI IRPINI in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine del controricorso, Claudio Rossano, presso il cui studio, in via dall'avv. - Roma -, ha eletto domicilio. Veneto n.108 - ricorrente incidentale 675 1 avversO la sentenza del Tribunale di Avellino n. 505 del 6 maggio 1999 - R. G. 158/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. QU Nappi;
Uditi l'avv Claudio Rossano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 ottobre 1998 1'A.T.I. (Azienda Consortile Trasporti Pubblici Irpini) proponeva appello avverso la sentenza con la quale ET di Avellino l'aveva condannata а il corrispondere al dipendente QU LE la ulteriore maggiorazione del 10% sulle ore di lavoro straordinario notturno, di lavoro festivo notturno e di lavoro straordinario festivo notturno. Precisava che in data 15 febbraio 1995 era il intervenuto un accordo sindacale а seguito del quale erano state poi formalizzate con i dipendenti interessati singole transazioni, e che quella con il LE era stata sottoscritta in data 2 marzo 1995. 2 Sosteneva che in altro giudizio contestualmente pendente fra le stesse parti, il ET aveva dichiarato la cessazione dellacorrettamente materia del contendere, mentre nel presente giudizio il ET si era erroneamente pronunciato sul merito della causa, nonostante l'intervenuta transazione. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il LE, costituitosi, eccepiva che la transazione aveva ad oggetto domande risarcitorie conseguenti all'avvenuto espletamento di attività lavorativa nel giorno destinato al riposo, e che mentre il primo giudizio proposto riguardava le suddette pretese, per cui il ET aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, il presente giudizio concerneva una differente pretesa, estranea alla intervenuta transazione, e cioè le ulteriori maggiorazioni spettanti per lavoro festivo, straordinario e notturno. Correttamente pertanto il giudice di primo grado aveva deciso nel merito. haIl Tribunale, in accoglimento dell'appello, riformato la sentenza pretorile e ha dichiarato cessata la materia del contendere. A fondamento della decisione il Giudice del gravame ha rilevato che la domanda azionata nel presente giudizio, riguardando lo svolgimento di prestazioni 3 in qualche modo connesse al lavoro svolto nel giorno festivo (di riposo), doveva considerarsi ricompresa fra le controversie contemplate dalla intervenuta transazione. Avverso tale pronuncia QU LE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi L'A.T. I. resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza. Con il 1° motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt 416 e 345 c.p.C., nonché superficialità e contraddittorietà della motivazione) il ricorrente principale sostiene che il giudice del gravame si è pronunciato sulla base di un documento (l'atto transattivo del 2 marzo 1995) che non è stato, e non poteva essere, acquisito agli atti, perché prodotto solo in grado di appello, anziché in primo grado. Il motivo è infondato. Il divieto di nuove prove di cui all'art 437 cpc non si riferisce alle prove documentali, che possono essere prodotte anche in appello (vedi, fra le tante Cass. 10335 del 5/8/2000). Nel caso di specie il documento in esame è stato prodotto con l'atto di impugnazione. Né può imputarsi al giudice di appello di aver inammissibilmente preso in considerazione una eccezione non proposta in primo grado, in quanto la istanza con cui si chiede darsi atto della intervenuta transazione e della conseguente cessazione della materia del contendere, costituisce mera sollecitazione di un potere dovere del giudice, tenuto a rilevare d'ufficio la circostanza anzidetta. Con il secondo motivo, il ricorrente, nel denunciare violazione a falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art 2909 C.C., sostiene che il giudice del gravame si sarebbe pronunciato non solo sulla domanda oggetto del presente giudizio, ma anche sulla diversa domanda (risarcimento per il lavoro espletato nel giorno del riposo) già decisa da altro giudice con sentenza passata in giudicato. Il motivo è privo di fondamento. Il giudice del gravame si è limitato a richiamare la complessiva vicenda processuale del ricorrente, 5 rilevando che doveva ritenersi cessata la materia del contendere non solo con riferimento alle pretese oggetto del separato giudizio (come già statuito dal giudice di quel processo), ma anche quelle oggetto del presente giudizio. Non è pertanto individuabile nella censurata decisione alcun vizio di ultra petizione. Con il terzo motivo del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art 36 Cost, dell'art 2108 c.c. degli artt 1362 e SS C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente sostiene che il giudice del gravame non avrebbe considerato che, mentre le domande proposte dagli altri lavoratori, così come quella proposta dal LE nel separato giudizio, riguardavano esclusivamente il risarcimento del danno derivante dal lavoro prestato nella giornata destinata al riposo, e che a tale specifica pretesa faceva riferimento l'accordo transattivo, (per cui correttamente rispetto a dette pretese era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere), invece la domanda oggetto del presente giudizio riguardava spettanze di natura retributiva (e cioè la ulteriore maggiorazione richiesta per il lavoro straordinario notturno, festivo notturno e 6 straordinario festivo notturno), estranea al contenuto dell'accordo transattivo. Erroneamente pertanto il giudice del gravame aveva accomunato tali domande, ed aveva ritenuto che le pretese oggetto del presente giudizio erano anch'esse riferibili al contenuto dell'accordo transattivo, in quanto "in qualche modo connesse al lavoro festivo", senza precisare in che modo si manifestava detta connessione, e perché, in quanto connesse al lavoro festivo, erano riconducibili all'atto transattivo, che riguardava pretese risarcitorie, e non anche pretese retributive, quali quelle azionate con la domanda in esame. Peraltro il giudice del gravame aveva omesso di considerare che non tutte le pretese azionate riguardavano il lavoro festivo (richiesta relativa al lavoro straordinario notturno). Il motivo di ricorso non merita accoglimento. Appare opportuno trascrivere il testo dell'accordo sindacale del 15 febbraio 1995 e della transazione, sottoscritta dal ricorrente, del 2 marzo 1995, come riportato nella sentenza impugnata. Il primo, al fine dichiarato di "definire tutte le vertenze giudiziarie in atto, per quanto attiene la prestazione di lavoro resa nella giornata destinata 7 al riposo" afferma l'opportunità "di superare detto contenzioso attraverso una soluzione transattiva omnicomprensiva". Il secondo, sulla premessa che "i lavoratori avevano richiesto, anche con molteplici cause attualmente pendenti, il pagamento di somme per pretesi diritti al risarcimento del danno da usura psico-fisica, derivante da prestazioni offerte ed effettuate in giorni destinati al riposo, in aggiunta a quanto già pagato per retribuzioni aggiuntive e maggiorazioni in base al CCNL di categoria" dichiara quale propria esclusiva finalità quella di "comporre le controversie insorte, ed estinguere con ciò qualsiasi motivo di eventuali liti future discendenti о comunque ricollegabili ai titoli sopra elencati”, stabilendosi che 'con il pagamento delle somme determinate, ogni controversia sorta o che sarebbe potuta insorgere in relazione al risarcimento per lavoro comunque prestato in giorni destinati al riposo doveva ritenersi definitivamente risolta per effetto della transazione e null'altro" il lavoratore firmatario avrebbe potuto "comunque pretendere invocando le predette prestazioni”. Nell'interpretare tali atti negoziali, il giudice del rinvio ha evidenziato che l'accordo transattivo in esame ha lo scopo evidente e dichiarato di eliminare le controversie relative a pretese comunque ricollegabili al lavoro svolto nelle giornate destinate al riposo. Ha rilevato che tale finalità era stata già affermata nell'accordo sindacale del 15 febbraio (richiamato dall'atto transattivo), stipulato al fine espresso "definire tutte le vertenze giudiziarie in atto, per quanto attiene la prestazione di lavoro resa nella giornata destinata al riposo". Passando quindi all'esame delle prese azionate nel presente giudizio il giudice del gravame ha accertato che si tratta di rivendicazioni tutte (compresa quella relativa al lavoro straordinario notturno) collegate al lavoro festivo (e cioè al lavoro svolto nelle giornate destinate al riposo), e pertanto di rivendicazioni oggetto dell'accordo transattivo. Ha rilevato infine che al convincimento espresso non potrebbe utilmente opporsi che l'A.T.I. si era impegnata a corrispondere le somme concordate a risarcitorio e transattivo, mentre solo titolo secondo la prospettazione attorea le somme oggetto del presente giudizio venivano richieste a titolo retributivo, potendo ciò dipendere dalla natura sostanzialmente risarcitoria attribuita dall'A.T.I. alle pretese azionate, о comunque al titolo risarcitorio che l'A.T.I. intendeva attribuire alle somme riconosciute a fronte della rinunzia alle pretese azionate. 9 Ciò premesso, si Osserva: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali e degli accordi collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Nel caso di specie, il giudice del merito ha ricostruito la volontà negoziale attraverso un attento esame del dato testuale, pervenendo al convincimento espresso sulla base di un percorso argomentativo logico-giuridico ineccepibile. Nel rilevare che le critiche di parte ricorrente non individuano alcuna violazione dei canoni legali ermeneutica negoziale, né una deficienza di dell'iter argomentativo seguito dal giudice del merito, si evidenzia in particolare: - che appare privo di pregio il rilievo per il quale il giudice del gravame avrebbe inammissibilmente assimilato domande eterogenee. Il giudice del gravame si è infatti limitato ad evidenziare che anche la domanda oggetto del presente giudizio, riguardando pretese che (pur essendo differenti da quelle oggetto della domanda proposta con il separato giudizio) erano tuttavia 10 connesse all'espletamento di attività lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo, rientrava nell'ambito della intervenuta transazione, avendo questa la dichiarata finalità di "definire tutte le vertenze giudiziarie in atto, per quanto attiene la prestazione di lavoro resa nella giornata destinata al riposo"; che dalle attente osservazioni del giudice del merito circa la irrilevanza, ai fini della individuazione dell'oggetto della transazione, del richiamo al titolo esclusivamente risarcitorio attribuito alle somme erogate, emerge la piena infondatezza della censura secondo la quale il giudice del merito non avrebbe motivato le ragioni della riferibilità delle pretese connesse al lavoro all'ambito transattivo, nonostante ilfestivo diverso titolo (risarcitorio о retributivo) prospettato nei due giudizi. La decisione impugnata non merita dunque le censure proposte con il motivo in esame. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. l'unico motivo del ricorso incidentale Con condizionato, proposto cioè in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, l'A.T.I. ripropone il motivo di appello con cui, nel statuizione pretorile, aveva censurare la evidenziato la infondatezza nel merito della pretesa azionata. 11 Tale motivo risulta assorbito per effetto della statuizione di rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 21, giudizio, che liquida in euro oltre euro 2.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Maffalist. Kelle Vincenzo Mileo Raffaele Di Lella معضل مسعوية IL CANCELLERE Depositato in Cancell oggi, - 6 MAG, 2002 IL CANCELLIER 12