Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto che il cosiddetto premio Ansaldo spettasse, non solo in caso di recesso datoriale al raggiungimento dell'età pensionabile, ma anche in caso di domanda del lavoratore di prepensionamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGO BIGGINI e IA SPAGNUOLO VIGORITA, giusta procura speciale per atto notar Daniela DADO di TRIESTE del 14/06/95 rep. 36692;
- ricorrente -
contro
GN OR, UR IA IS, TI EN, RA MA, IN RI, TE IT, LA IA, MA ZO, DI IA, AR AL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 378/94 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 05/07/94, R.G.N. 3645/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/97 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi del 31 agosto 1990 (successivamente riuniti), OR GO, MA IS TU, IC LO, RO RA, AR GO, IO GN, CO PA, ZO CI, CI DI e LD SO convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, la TI - Cantieri Navali Italiani s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento delle somme loro dovute, per maggior integrazione indennità di licenziamento, preavviso, e straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Premesso di essere stati dipendenti della società convenuta fino al 27 gennaio 1990, data di risoluzione dei loro rapporti di lavoro a seguito di domanda di prepensionamento da essi presentata, ad eccezione di RO RA e IO GN per i quali la cessazione dell'attività lavorativa era avvenuta il 30 giugno 1990, i ricorrenti riferivano che la scelta di presentare la domanda di prepensionamento era stata condizionata dalla prospettiva che, in difetto di detta domanda, la società li avrebbe posti in cassa integrazione, senza rotazione fino al raggiungimento dell'età pensionabile, con conseguente rilevante pregiudizio economico. Soggiungevano che la condotta della stessa società aveva così compromesso il loro diritto di libertà di scelta;
da ciò, quindi derivando la loro istanza di condanna della datrice. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava la TI al pagamento in favore dei lavoratori - ricorrenti dell'indennità integrativa del TFR, costituita dal c.d. premio Ansaldo, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza del Pretore veniva appellata, in via principale, dalla società ed, in via incidentale, dai ricorrenti.
Con sentenza del 16 maggio - 5 luglio 1994, il Tribunale rigettava entrambe le impugnazioni.
Disattesa la pregiudiziale eccezione di "alterazione della causa petendi", il Tribunale riteneva la compatibilità del c.d. premio Ansaldo con l'istituto del prepensionamento, escludendo, ai fini del riconoscimento del premio, il requisito della volontà da parte ella società di risolvere il rapporto contrattuale, atteso che, per l'attribuzione della prestazione prevista dallo art. 16 legge n. 155 del 1981, "è indifferente la circostanza che la risoluzione del rapporto di lavoro derivi da decisione del datore di lavoro (licenziamento) o dal lavoratore (dimissioni) o da accordo tra le parti".
Quanto all'indennità per mancato preavviso, richiesta dai lavoratori, il Tribunale osservava che l'ipotesi, regolamentata all'art. 2118 c.c., non era configurabile nella fattispecie in esame, poiché la norma "ha come presupposto il recesso volontario di una delle parti (ed in particolare il mancato preavviso da parte del recedente), mentre qui ci si troverebbe di fronte....ad una scelta in qualche modo imposta dalla società, che però non integra in alcun modo un recesso volontario della stessa".
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia, la TI - Cantieri Navali Italiani s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico, è pregiudiziale l'esame del secondo motivo, con cui la società ricorrente denunzia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.); nonché violazione delle norme di cui all'art. 1322 c.c. e all'art. 16 legge n. 115 del 1981 (nonché all'art. 4, comma 1, D.L. n. 390/1989). La società ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 16 legge n. 155 del 1981, sia indifferente la forma di risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni o accordo delle parti.
Il motivo è fondato.
Si legge, nella sentenza impugnata, che sussiste compatibilità del "premio Ansaldo" con l'istituto del prepensionamento, in quanto, ai fini del riconoscimento di detto premio, non è necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore (tramite licenziamento), potendo il rapporto medesimo risolversi o per dimissioni del prestatore o per accordo delle parti. Le ragioni, addotte dal Tribunale a sostegno della statuizione denunciata, sono criticabili.
Va, innanzitutto, premesso che il prepensionamento di cui all'art.16 legge n. 155 del 1981 può essere esercitato esclusivamente a domanda dell'interessato, da presentarsi secondo le modalità previste nel comma 3 del citato art. 16 (Cass. n. 891/96 ed altre). Deve, poi, osservarsi che il Tribunale ha ritenuto che la fonte del c.d. premio Ansaldo debba rinvenire nell'art. 16 della legge n.155/81, trascurando di considerare che il medesimo premio ha natura negoziale e non legale.
Invero, il giudice di appello, una volta accertato che l'erogazione aziendale - in ragione delle determinazioni assunte e della prassi adottata - era causalmente collegata alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile dei dipendenti, o doveva affermare che il prepensionamento deve essere regolato come il recesso datoriale per raggiungimento de limiti di età, oppure doveva negare ai lavoratori il diritto al "premio Ansaldo". Infatti, tale erogazione è stata introdotta per libera volontà aziendale e dalla sua fonte attributiva è stata liberamente conformata, quanto ai presupposti per l'insorgenza del relativo diritto da parte dei futuri (ed eventuali) destinatari. Cosicché l'attribuzione di detto premio esclusivamente al maturare del suo presupposto (recesso aziendale al raggiungimento dell'età pensionabile) è necessariamente riferibile ai limiti fissati dalla fonte negoziale, dalla quale l'obbligo stesso è stato introdotto. Orbene, il Tribunale, che non soltanto ha deciso senza alcuno ed autonomo sviluppo argomentativo, ma ha dichiarato piena adesione alle argomentazioni del primo giudice, ha violato la norma (art.1322 c.c.) che regola l'esplicazione della autonomia privata, ma,
trascurando del tutto i presupposti di fatto dalla stessa autonomia introdotti in relazione, appunto, al "premio Ansaldo", ha inammissibilmente sovrapposto alle determinazioni negoziali propri criteri di ragionevolezza, comportanti un obbligo (aziendale) di erogazione anche nei casi non previsti.
Il secondo motivo va, quindi, accolto.
Il suo accoglimento, in quanto assorbente, rende superfluo l'esame del primo motivo del ricorso, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonché violazione delle norme di cui all'art. 112 c.p.c. a all'art. 414, n. 3 e n. 5 c.p.c.. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel tribunale di Savona - Sezione Lavoro, che si uniformerà al principio su enunciato. Il giudice di rinvio provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Savona - Sezione Lavoro.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 1997.