Sentenza 21 luglio 2016
Massime • 1
La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammesso al di fuori dell'ambito del processo civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48739 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2016 |
Testo completo
48 7 39/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU N. 1451 - Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 12587/2016 Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA ORAZIO N. IL 23/11/1972 parte offesa nel procedimento c/ AN GI N. IL 03/05/1966 avverso il decreto n. 11447/2015 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 24/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mo cove0 il precli lic de P eu Sectoral del doct o Con lexicuti ole clofte fee. Q Nicient els Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE ARENA Orazio, in proprio, quale persona offesa e querelante nel procedimento pe- nale a carico di AN IO, ricorre per Cassazione avverso il decreto 24.11.2015 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cata- nia, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 14052/15 RGNR Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata sostenendo che la archiviazione è stata disposta senza la previa comunicazione alla persona offesa, ex art. 408 cod. proc. pen., della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, così comprimendo l'esercizio dei diritti della persona offesa. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura del ricorso, a firma dell'avv.to Orazio Arena, si evince che questi è persona offesa e querelante nel procedimento penale nel quale è stato emesso il decreto qui impugnato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione avverso il provvedimen- to di archiviazione neppure quando si tratti di persona abilitata alla professione fo- rense (come nel caso di specie), in quanto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammesso al di fuori dell'ambito del processo ci- vile [v. Cass. sez. 6 n. 37629 del 18.9.2008, Triggiani e altro, in Ced Cass. Rv. 241207]. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla Cassa delle Am- mende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.7.2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Il giudice estensore 1 7 NOV. 2016 il Presidente IL Dr. Ugo De Cresc CANCEncer EMAD Claudia Raneli