Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48739
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Sentenza 21 luglio 2016

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La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammesso al di fuori dell'ambito del processo civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48739
    Data del deposito : 21 luglio 2016

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