Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della continuazione, è vincolato al giudicato solo per l'individuazione del reato più grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli aumenti di pena per i reati-satellite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 46905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46905 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2908
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO ES M. S. - Consigliere - N. 17364/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR SC, N. IL 27/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 208/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Ciampoli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 3/3/09 la Corte di appello di Catania, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. da OR ES onde ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato a tutti i fatti, in parte già unificati in fase di cognizione, oggetto di tre sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello medesima il 4/4/00, il 5/5/05 e il 12/1/07. In fase di cognizione erano già stati unificati il fatto oggetto della sentenza 4/4/00 (ritenuto violazione più grave) e quello oggetto della sentenza 12/1/07. In fase di esecuzione è stata poi riconosciuta, con provvedimento del Tribunale di Catania in data 12/1/07, la continuazione tra il fatto oggetto della sentenza 4/4/00 (anche in questo caso ritenuto violazione più grave) e quello oggetto della sentenza 5/5/05. Secondo il giudice dell'esecuzione il condannato non aveva alcun interesse giuridico alla decisione sull'istanza non potendo in quella situazione ottenere un mutamento degli aumenti di pena stabiliti per i reati cd. satelliti, e in particolare di quello irrevocabilmente stabilito in fase di cognizione per il reato oggetto della sentenza 12/1/07. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge. La censura è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
La Corte di appello non si è invero attenuta al principio affermato da questa Corte in materia di applicazione dell'art. 671 c.p.p. secondo cui il giudice dell'esecuzione, mentre è vincolato dal giudicato per quanto concerne l'individuazione del reato più grave e per la misura della pena stabilita per tale reato, è invece libero - nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti i fatti unificati nella continuazione, considerati nel loro insieme, che nel caso di specie è mancata - di rideterminare gli aumenti di pena per i reati cd. satelliti (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 6/7/00, Basile, rv. 216.752 e 25/2/03, Mazza, rv. 225.742).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009