CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9052 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LU nato a [...] il [...] avverso il decreto del 23/05/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale di Agrigento del 20 dicembre 3029, che ha disposto la confisca di terreni e della ditta individuale, beni tutti riferibili al proposto PU UI, ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. b), d. Igs. 159/2011 in ragione dell'accertata partecipazione a sodalizio di stampo mafioso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9052 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha . proposto ricorso la _difesa di PU UI deducendo, con il . primo articolato motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 18, comma 1, e 20, d. Igs. 159/2011, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato aveva omesso di applicare in modo corretto i principi, pur richiamati ed enunciati, in materia di confisca di prevenzione omettendo l'indicazione degli elementi in forza dei quali dimostrare l'attualità della pericolosità del ricorrente e trascurando di rilevare la discrasia tra le epoche di acquisto dei singoli beni ed il periodo di appartenenza al sodalizio, così come affermato nel decreto di confisca;
i dati processuali considerati dal decreto della Corte d'appello non avevano capacità dimostrativa del requisito dell'appartenenza al sodalizio;
non risultava l'indicazione dei dati fattuali idonei per ipotizzare attività delittuose realizzate dal proposto, produttive di reddito illecito e tali da consentire di provvedere al sostentamento dell'intero nucleo familiare del PU. Con il medesimo motivo si deduce la carenza di prova in ordine sia alla corrispondenza temporale tra l'acquisto del bene indicato al n. 4 dell'elenco dei beni confiscati e il periodo di manifestazione della pericolosità, sia all'indimostrata sproporzione tra i redditi percepiti e quelli impiegati per l'acquisto del terreno (trattandosi di terreno del valore complessivo di euro 1950, acquistato pro quota, nella misura di un quarto dell'intero), tenendo altresì conto del finanziamento acceso in data 15.5.2002 della moglie del PU, per una somma ampiamente idonea all'acquisto del bene. Per quanto riguardava i beni indicati ai nn. 1 e 2 del medesimo elenco di beni confiscati, lamentava l'omessa valutazione dei dati documentali e logici che conducevano a fissare l'ingresso dei terreni nel patrimonio del ricorrente in data ben anteriore a quella dell'ipotizzata manifestazione della pericolosità sociale (avendo già nell'anno 1992 stipulato il preliminare di acquisto dei terreni, con stipula dell'atto definitivo solo nel 1999 a causa di contrasti con la parte alienante, e con il decisivo aiuto finanziario del genitore per procedere al saldo del prezzo in parte già versato). Analogo difetto probatorio riguardava il fabbricato edificato su uno dei terreni indicati, trattandosi di immobile realizzato in economia dal ricorrente, venendo ancora una volta a mancare la dimostrazione della sperequazione tra disponibilità del proposto e valore del bene entrato nel patrimonio;
infine, quanto al bene indicato al n. 3 dell'elenco, osservava che il valore di acquisto era modesto e, come tale, non indicativo di alcuna sproporzione;
quanto alla ditta individuale rilevava che la stessa risultava estinta da periodo remoto. Concludeva rimarcando l'omessa valutazione dei risultati delle verifiche esposte attraverso la consulenza di parte depositata, che dava conto dell'esistenza di autonome e lecite fonti di incremento patrimoniale, che rendevano giustificabili gli acquisti considerati. 2 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 7, comma 10 septies, d. Igs. 159/2011, circa il mancato rispetto dei termini per il deposito del provvedimento di confisca, avendo il Tribunale depositato il decreto il 18 maggio 2020, dopo aver riservato la decisione all'udienza del 20 dicembre 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso in sede di legittimità, avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione, può essere proposto esclusivamente per denunciare violazioni di legge, nella cui nozione rientra - ove si intenda censurare l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato - esclusivamente la carenza della motivazione, intesa sia come materiale assenza del testo che esplichi le ragioni della decisione, sia come mera apparenza della giustificazione logica del provvedimento, rispetto a specifiche deduzioni formulate con l'impugnazione in appello aventi ad oggetto un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 0). L'esposizione del motivo, in primo luogo, denuncia la confusione con cui vengono accomunate ipotetiche violazioni nell'applicazione delle norme che regolano i presupposti delle misure di prevenzione e censure della motivazione, ripetutamente criticata per illogicità manifesta (vizio che non rientra nell'indicata nozione della violazione di legge: v. già Sez. Unite, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Per altro verso, nel dedurre la lamentata errata applicazione delle norme che individuano i presupposti della pericolosità del soggetto proposto e della confisca dei beni nella disponibilità del medesimo soggetto, il motivo di ricorso - oltre a richiamare in modo palesemente errato i principi che riguardano la pericolosità generica, mentre l'accertamento condotto riguardava la pericolosità qualificata del proposto, al pari del lamentato difetto di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, dato irrilevante rispetto alla disposta confisca - finisce per sollecitare una rivalutazione del giudizio di fatto, operato dalla Corte territoriale e dal Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, ossia una «questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione» (così in motivazione Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. coop., Rv. 277225 - 0). 3 . Al contrario, il decreto della Corte d'appello ha dato conto degli elementi su cui è fondato il giudizio di pericolosità qualificata del PU (pagg. 5 e ss.), a partire dalle indagini svolte nei suoi confronti quale favoreggiatore della latitanza di un esponente di spicco della criminalità mafiosa e dalle sentenze di condanna per la partecipazione a sodalizi di stampo mafioso;
ha quindi indicato i criteri adottati per delimitare il periodo di manifestazione della pericolosità (pag. 8) condividendo l'analisi condotta al riguardo dal Tribunale e superando criticamente le osservazioni svolte dal consulente di parte del proposto (pag. 9); ha verificato la corrispondenza tra i momenti di acquisizione al patrimonio del ricorrente dei beni oggetto di confisca e l'arco temporale di manifestazione della pericolosità (pagg. 8 e ss.). Le critiche che il ricorrente muove al provvedimento, con riguardo sia alla ricomprensione dei singoli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità, sia in punto di insussistenza della sproporzione tra i redditi posseduti e l'ammontare degli impieghi necessari per gli acquisti (per il carattere assolutamente modesto delle somme destinate all'acquisto di taluni beni, quali quelli indicati ai nn. 3 e 4 dell'elenco dei beni confiscati, e per il documentato ricorso al credito da parte del coniuge del ricorrente in epoca anteriore rispetto all'acquisto) non si confrontano con il tenore della motivazione che, muovendo dal dato oggettivo della percezione - nei singoli anni compresi tra l'anno 2002 e l'anno 2004 - di redditi del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze connesse alle spese del nucleo familiare (determinate facendo ricorso agli indici ISTAT) ha logicamente apprezzato l'esistenza di alternative fonti reddituali, di provenienza illecita (considerato lo "spiccato profilo criminale" del proposto) "impiegate anche negli investimenti connessi all'acquisto di terreni (esborsi che al di là della loro entità sono all'evidenza incompatibili con le condizioni economiche rilevate dai dati ufficiali)" (pagg. 9-10), considerando che la fonte costituita dal finanziamento sottoscritto dalla moglie del proposto, oltre a risalire ad anni anteriori rispetto all'epoca di acquisto, per la natura dell'operazione, rappresentava anche una quota costante di impieghi - per la sua restituzione - che ne neutralizzava la capacità di ricostruire diversamente il bilancio finanziario complessivo. Del tutto reiterative le questioni riguardanti i beni di cui ai nn. 1 e 2 dell'elenco dei terreni confiscati, che la difesa assume esser stati oggetto di contratto preliminare di acquisto in epoca di gran lunga anteriore (1992) a quella del definitivo trasferimento, ritardato a causa del comportamento dell'alienante, questioni esaminate e superate dalla Corte con motivazione aderente ai dati acquisiti (ritenuti carenti di adeguata portata probatoria, anche in relazione al fabbricato realizzato su uno dei terreni in questione) e priva di vizi logici rilevanti in questa sede. 4 1.2. Il secondo _motivo di ricorso è seiterativo, oltre che manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'inosservanza dei termini (originari o prorogati) per il deposito del provvedimento emesso a conclusione del giudizio dinanzi al giudice della prevenzione, indicati dall'art. 10, comma 7 septies, d. Igs. 159/2011 non è sanzionata con lo strumento della nullità, trattandosi di termini aventi natura ordinatoria e mancando alcuna espressa previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi (v. già prima dell'introduzione della norma indicata, Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Lin, Rv. 263963 - 01; nonché Sez. 2, n. 7834 del 18/1/2022, Agusta, n. m.; Sez. 5 n. 5101 del 23/9/2019, dep. 2020, Acquaviva, n.m.). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale di Agrigento del 20 dicembre 3029, che ha disposto la confisca di terreni e della ditta individuale, beni tutti riferibili al proposto PU UI, ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. b), d. Igs. 159/2011 in ragione dell'accertata partecipazione a sodalizio di stampo mafioso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9052 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha . proposto ricorso la _difesa di PU UI deducendo, con il . primo articolato motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 18, comma 1, e 20, d. Igs. 159/2011, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato aveva omesso di applicare in modo corretto i principi, pur richiamati ed enunciati, in materia di confisca di prevenzione omettendo l'indicazione degli elementi in forza dei quali dimostrare l'attualità della pericolosità del ricorrente e trascurando di rilevare la discrasia tra le epoche di acquisto dei singoli beni ed il periodo di appartenenza al sodalizio, così come affermato nel decreto di confisca;
i dati processuali considerati dal decreto della Corte d'appello non avevano capacità dimostrativa del requisito dell'appartenenza al sodalizio;
non risultava l'indicazione dei dati fattuali idonei per ipotizzare attività delittuose realizzate dal proposto, produttive di reddito illecito e tali da consentire di provvedere al sostentamento dell'intero nucleo familiare del PU. Con il medesimo motivo si deduce la carenza di prova in ordine sia alla corrispondenza temporale tra l'acquisto del bene indicato al n. 4 dell'elenco dei beni confiscati e il periodo di manifestazione della pericolosità, sia all'indimostrata sproporzione tra i redditi percepiti e quelli impiegati per l'acquisto del terreno (trattandosi di terreno del valore complessivo di euro 1950, acquistato pro quota, nella misura di un quarto dell'intero), tenendo altresì conto del finanziamento acceso in data 15.5.2002 della moglie del PU, per una somma ampiamente idonea all'acquisto del bene. Per quanto riguardava i beni indicati ai nn. 1 e 2 del medesimo elenco di beni confiscati, lamentava l'omessa valutazione dei dati documentali e logici che conducevano a fissare l'ingresso dei terreni nel patrimonio del ricorrente in data ben anteriore a quella dell'ipotizzata manifestazione della pericolosità sociale (avendo già nell'anno 1992 stipulato il preliminare di acquisto dei terreni, con stipula dell'atto definitivo solo nel 1999 a causa di contrasti con la parte alienante, e con il decisivo aiuto finanziario del genitore per procedere al saldo del prezzo in parte già versato). Analogo difetto probatorio riguardava il fabbricato edificato su uno dei terreni indicati, trattandosi di immobile realizzato in economia dal ricorrente, venendo ancora una volta a mancare la dimostrazione della sperequazione tra disponibilità del proposto e valore del bene entrato nel patrimonio;
infine, quanto al bene indicato al n. 3 dell'elenco, osservava che il valore di acquisto era modesto e, come tale, non indicativo di alcuna sproporzione;
quanto alla ditta individuale rilevava che la stessa risultava estinta da periodo remoto. Concludeva rimarcando l'omessa valutazione dei risultati delle verifiche esposte attraverso la consulenza di parte depositata, che dava conto dell'esistenza di autonome e lecite fonti di incremento patrimoniale, che rendevano giustificabili gli acquisti considerati. 2 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 7, comma 10 septies, d. Igs. 159/2011, circa il mancato rispetto dei termini per il deposito del provvedimento di confisca, avendo il Tribunale depositato il decreto il 18 maggio 2020, dopo aver riservato la decisione all'udienza del 20 dicembre 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso in sede di legittimità, avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione, può essere proposto esclusivamente per denunciare violazioni di legge, nella cui nozione rientra - ove si intenda censurare l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato - esclusivamente la carenza della motivazione, intesa sia come materiale assenza del testo che esplichi le ragioni della decisione, sia come mera apparenza della giustificazione logica del provvedimento, rispetto a specifiche deduzioni formulate con l'impugnazione in appello aventi ad oggetto un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 0; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 0). L'esposizione del motivo, in primo luogo, denuncia la confusione con cui vengono accomunate ipotetiche violazioni nell'applicazione delle norme che regolano i presupposti delle misure di prevenzione e censure della motivazione, ripetutamente criticata per illogicità manifesta (vizio che non rientra nell'indicata nozione della violazione di legge: v. già Sez. Unite, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Per altro verso, nel dedurre la lamentata errata applicazione delle norme che individuano i presupposti della pericolosità del soggetto proposto e della confisca dei beni nella disponibilità del medesimo soggetto, il motivo di ricorso - oltre a richiamare in modo palesemente errato i principi che riguardano la pericolosità generica, mentre l'accertamento condotto riguardava la pericolosità qualificata del proposto, al pari del lamentato difetto di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, dato irrilevante rispetto alla disposta confisca - finisce per sollecitare una rivalutazione del giudizio di fatto, operato dalla Corte territoriale e dal Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, ossia una «questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione» (così in motivazione Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. coop., Rv. 277225 - 0). 3 . Al contrario, il decreto della Corte d'appello ha dato conto degli elementi su cui è fondato il giudizio di pericolosità qualificata del PU (pagg. 5 e ss.), a partire dalle indagini svolte nei suoi confronti quale favoreggiatore della latitanza di un esponente di spicco della criminalità mafiosa e dalle sentenze di condanna per la partecipazione a sodalizi di stampo mafioso;
ha quindi indicato i criteri adottati per delimitare il periodo di manifestazione della pericolosità (pag. 8) condividendo l'analisi condotta al riguardo dal Tribunale e superando criticamente le osservazioni svolte dal consulente di parte del proposto (pag. 9); ha verificato la corrispondenza tra i momenti di acquisizione al patrimonio del ricorrente dei beni oggetto di confisca e l'arco temporale di manifestazione della pericolosità (pagg. 8 e ss.). Le critiche che il ricorrente muove al provvedimento, con riguardo sia alla ricomprensione dei singoli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità, sia in punto di insussistenza della sproporzione tra i redditi posseduti e l'ammontare degli impieghi necessari per gli acquisti (per il carattere assolutamente modesto delle somme destinate all'acquisto di taluni beni, quali quelli indicati ai nn. 3 e 4 dell'elenco dei beni confiscati, e per il documentato ricorso al credito da parte del coniuge del ricorrente in epoca anteriore rispetto all'acquisto) non si confrontano con il tenore della motivazione che, muovendo dal dato oggettivo della percezione - nei singoli anni compresi tra l'anno 2002 e l'anno 2004 - di redditi del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze connesse alle spese del nucleo familiare (determinate facendo ricorso agli indici ISTAT) ha logicamente apprezzato l'esistenza di alternative fonti reddituali, di provenienza illecita (considerato lo "spiccato profilo criminale" del proposto) "impiegate anche negli investimenti connessi all'acquisto di terreni (esborsi che al di là della loro entità sono all'evidenza incompatibili con le condizioni economiche rilevate dai dati ufficiali)" (pagg. 9-10), considerando che la fonte costituita dal finanziamento sottoscritto dalla moglie del proposto, oltre a risalire ad anni anteriori rispetto all'epoca di acquisto, per la natura dell'operazione, rappresentava anche una quota costante di impieghi - per la sua restituzione - che ne neutralizzava la capacità di ricostruire diversamente il bilancio finanziario complessivo. Del tutto reiterative le questioni riguardanti i beni di cui ai nn. 1 e 2 dell'elenco dei terreni confiscati, che la difesa assume esser stati oggetto di contratto preliminare di acquisto in epoca di gran lunga anteriore (1992) a quella del definitivo trasferimento, ritardato a causa del comportamento dell'alienante, questioni esaminate e superate dalla Corte con motivazione aderente ai dati acquisiti (ritenuti carenti di adeguata portata probatoria, anche in relazione al fabbricato realizzato su uno dei terreni in questione) e priva di vizi logici rilevanti in questa sede. 4 1.2. Il secondo _motivo di ricorso è seiterativo, oltre che manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'inosservanza dei termini (originari o prorogati) per il deposito del provvedimento emesso a conclusione del giudizio dinanzi al giudice della prevenzione, indicati dall'art. 10, comma 7 septies, d. Igs. 159/2011 non è sanzionata con lo strumento della nullità, trattandosi di termini aventi natura ordinatoria e mancando alcuna espressa previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi (v. già prima dell'introduzione della norma indicata, Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Lin, Rv. 263963 - 01; nonché Sez. 2, n. 7834 del 18/1/2022, Agusta, n. m.; Sez. 5 n. 5101 del 23/9/2019, dep. 2020, Acquaviva, n.m.). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022