Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2025, n. 17361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17361 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'A'
2025
2716
Numero registro generale 12766/2024 Numero sezionale 2716/2025 Numero di raccolta generale 17361/2025 Data pubblicazione 27/06/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
APPALTO
R.G.N.12766/2024
Cron.
Rep.
Ud. 28/05/2025
PU
Dott. ANTONIO MANNA
- Presidente -
Dott. ROBERTO RIVERSO
Dott. FABRIZIO AMENDOLA
Dott. AN GIUSEPPE LUIGI CASO
Dott. ELENA BOGHETICH
ha pronunciato la seguente
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 12766 -2024 proposto da: BA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato dell'avvocato VITTORIO VISONE;
contro
- ricorrente -
TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MOLAIOLI;
nonchè contro
- controricorrente -
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO CARATOZZOLO;
- controricorrente -
nonchè contro
FALLIMENTO AURA SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO
SAPP S.C.P.A.;
- intimati -
Firmato Da: ELENA BOGHETICH Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: e18e263d86e4f1a-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1db9dd270b365
Oscuramento disposto
Numero registro generale 12766/2024 Numero sezionale 2716/2025 Numero di raccolta generale 17361/2025 Data pubblicazione 27/06/2025
avverso la sentenza n. 4459/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2023 R.G.N. 1308/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato VITTORIO VISONE;
udito l'avvocato ENRICO CARATOZZOLO;
udito l'avvocato CARLO MOLAIOLI.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto in parte la domanda di FR LI proposta nei confronti di LI RI s.p.a., IO PP S.c.p.a., Fallimento Aura Soc.coop. nonché della committente TA s.p.a. per il pagamento di differenze retributive (dovute al riconoscimento di una qualifica superiore a quella attribuita) maturate nell'ambito del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di Aura Cooperativa, nel periodo aprile 2014-dicembre 2017, presso la stazione ferroviaria di Napoli.
2. La Corte territoriale ritenuta la compatibilità tra la previsione di solidarietà passiva dettata dall'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice degli appalti pubblici) e quella prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in tema di appalto e la concorrente applicazione nel caso di specie, trattandosi di appalto pubblico e di imprese di diritto privato ha sottolineato che a seguito della novella dell'art. 29 citato (ad opera del d.l. n. 25 del 2017 convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2017) era stato eliminato il beneficio della preventiva escussione a favore del
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 12766/2024
Numero di raccolta generale 17361/2025 Data pubblicazione 27/06/2025
committente o dell'affidatario; conseguentemente, dovendoumero sezionale 2716/2025 applicarsi il regime di solidarietà vigente al momento dell'insorgenza del credito e trattandosi di emolumenti (differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori) che maturavano progressivamente, doveva applicarsi il principio di preventiva escussione dei crediti per il periodo aprile 2014-22.4.2017, data di soppressione del suddetto beneficio.
3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Le società LI RI e TA hanno resistito con distinti controricorsi;
il IO PP (in liquidazione giudiziale) e il fallimento Aura soc. coop. sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i motivi di ricorso (esposti congiuntamente) è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, la violazione degli artt. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per avere, la Corte territoriale, fornito una lettura errata dell'applicazione del beneficio di preventiva escussione nei confronti di tutte le società convenute, posto che l'art. 118 citato non contempla alcun beneficio di escussione a favore di affidatario (LI RI) e sub affidatario (IO PP) e considerato, altresì, riguardo alla novella del d.l. n. 25 del 2017, che doveva applicarsi l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella versione vigente al momento della proposizione della domanda giudiziale.
2. I motivi sono fondati.
3. Come questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 2621/2025), il beneficio di escussione, benché abbia natura sostanziale, opera soltanto in sede esecutiva («in quanto mera modalità di realizzazione della "garanzia" per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva»,
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Numero registro generale 12766/2024 v. Cass. n. 4237/2019) e non in sede di cognizione;
ove purèlumero sezionale 2716/2025 se ne volesse ipotizzare l'operatività anche in sede di cognizione, resterebbe il rilievo che la novella dell'art. 29 d.lgs. n. 276/03, che ha eliminato il beneficio in discorso (il d.l. n. 25 del 2017 convertito dalla legge n. 49 del 2017, in vigore dal 22 aprile 2017), essendo intervenuta prima della decisione ha fatto sì che la condizione dell'esistenza del diritto di chiedere in sede di cognizione la condanna in solido del committente sia venuta ad esistenza, appunto, almeno al momento della decisione. E, quando si parla di condizioni dell'azione ciò che conta è che esse siano presenti al momento della decisione, restando irrilevante che - in ipotesi - non esistessero già al momento dell'introduzione della
causa.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra affermato e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
5. Per quanto sui sistemi informativi appaia una richiesta di parte di oscuramento dei dati, nessuna istanza in tal senso è in realtà reperibile agli atti, né emergono ragioni perché si provveda ad un oscuramento d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma all'udienza del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Elena Boghetich
Il Presidente
dott. Antonio Manna
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Firmato Da: ELENA BOGHETICH Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: e18e263d86e4f1a-Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1db9dd270b365
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Numero sezionale 2716/2025 Numero registro generale 12766/2024
Numero di raccolta generale 17361/2025
Data pubblicazione 27/06/2025
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