CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33584 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di ED FI nato a [...] il [...] CO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di FI FE e di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla decisione sulle attenuanti generiche in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto da ON AR, dichiarando tale ricorso inammissibile nel resto;
lette le conclusioni dell'avv. DAVIDE PUCCI, per AN AR, costituito parte civile nei confronti del solo FE, che ha chiesto, limitatamente alla posizione di FI FE, la conferma integrale della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili e la condanna del suddetto imputato alla refusione delle ulteriori spese di costituzione e difesa della parte civile, come da nota allegata. iv Penale Sent. Sez. 2 Num. 33584 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa in data 18 gennaio 2013 dal Tribunale di Prato, revocando la condanna di AR ON al risarcimento danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, confermando nel resto la condanna del suddetto ON e di FI FE, per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di AR ON, con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 42-110-116-628 cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso, limitandosi ad equiparare apoditticamente la posizione dei due coimputati senza specificare le singole condotte di ognuno. In particolare, dagli atti probatori non emergerebbe l'autore materiale della sottrazione dell'autovettura, di modo che - tenuto conto che l'iniziale aggressione nasceva da motivi personali - la successiva condotta predatoria si porrebbe con le azioni precedenti in relazione di mera occasionalità; sarebbe dunque non configurabile il concorso anomalo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (nonostante il ristoro economico del danno patito dalla persona offesa) e la mancata individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di FE svolge un unico articolato motivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Gli atti di causa lascerebbero desumere soltanto una sorta di spedizione punitiva, per motivi sentimentali, e la persona offesa e un altro teste hanno espressamente escluso che sia stata perpetrata una rapina, essendosi invece in presenza di una mera vendetta personale. L'auto sarebbe stata portata via soltanto per distruggerla e così dare una lezione al rivale, di modo che non potrebbe ravvisarsi il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice. I fatti andrebbero dunque derubricati in danneggiamento e lesioni, ormai prescritti, in disparte l'impossibile attribuzione ai singoli imputati di specifiche condotte. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto 2 t legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono infondati. 1. Per quel che concerne il ricorso di FI FE, i giudici di merito - riportandosi al tradizionale orientamento di legittimità secondo cui nel delitto di rapina l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretizzarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale, che l'agente si propone di conseguire dalla condotta di sottrazione - hanno ritenuto ricorrere nel caso di specie proprio una tale situazione, prendendo le mosse l'azione predatoria da un iniziale obiettivo di ritorsione sentimentale da parte di uno degli imputati nei confronti della vittima, di modo che la violenta sottrazione del veicolo e di quanto in esso contenuto, rappresentava una (ulteriore) modalità di rappresaglia. Come detto, la conclusione in punto di diritto è del tutto corretta e coerente con la consolidata esegesi in tema di ingiusto profitto nel delitto di rapina, che può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che abbia di mira l'agente attraverso la propria condotta interamente riconducibile al fatto tipico (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953). Questa opzione esegetica ha ricevuto anche - indirettamente, avuto riguardo alla analoga costruzione delle due fattispecie incriminatrici in punto di elemento soggettivo - l'autorevole avallo del massimo consesso di legittimità, che, all'esito dell'udienza pubblica del 25 maggio 2023, secondo quanto si apprende dall'informazione provvisoria, ha statuito che «il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale». 2. La difesa di ON si duole, con il primo motivo di ricorso dell'appiattimento della valutazione delle posizioni dei due imputati, appiattite l'una sull'altra, senza individuare per ciascuno di loro le specifiche condotte e le specifiche dinamiche del foro interno. La Corte fiorentina, confermando il percorso argomentativo del Tribunale, parte dalla considerazione fattuale che, per certo, entrambi gli imputati aggredirono fisicamente la persona offesa, ON coltivando il proprio rancore nei confronti del nuovo frequentatore della sua ex compagna, FE a supporto dell'amico. Durante il brutale pestaggio, causa di importanti lesioni, la vittima tentò di raggiungere la propria vettura, all'evidente fine di provare a porsi in salvo. Uno dei due aggressori lo trattenne, colpendolo con numerosi calci e impedendogli 3 di salire a bordo, mentre l'altro gli inibì definitivamente la possibilità di rapida fuga, impossessandosi dell'auto e andando via su di essa. Concludono dunque i giudici toscani - anche in difetto di specifici contributi offerti personalmente dai due imputati - per la evidenza della partecipazione ai sensi dell'art. 110 cod. pen. alla condotta di violenza, sottrazione e impossessamento. La soluzione è corretta e coerente con la struttura concorsuale della fattispecie contestata e con la reciproca complementarietà delle condotte. Il contributo causale del concorrente può infatti manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), fermo restando l'obbligo del giudice di merito - come visto congruamente assolto nel caso di specie - di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase preparatoria o esecutiva, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295). Quanto poi all'elemento soggettivo, fermo restando quanto precisato sub 1 in tema di dolo specifico, in linea generale, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il loro previo accordo, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820. In precedenza, Sez. 2, Sentenza n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853, aveva già statuito che il reciproco consenso ben può insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso, affermando che rispondono concorsualmente del delitto di rapina, nella forma del dolo diretto, i concorrenti nel delitto di lesioni personali in danno di più persone se, nel corso dell'aggressione, uno dei compartecipi sottrae una pistola, non appena la rinviene casualmente addosso ad una delle vittime, così dando attuazione all'improvvisa decisione dei correi). A fronte della congrua - e intangibile nel giudizio di legittimità - ricostruzione in punto di fatto, risulta aderente ai suddetti principi di diritto l'affermazione di responsabilità sulla base della accertata unitarietà del fatto collettivo realizzato attraverso le condotte dei concorrenti causalmente idonee e finalisticamente orientate - con giudizio di prognosi postumo - ad un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, ferma in capo a ciascun agente la conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Il motivo è dunque infondato. 4 3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso ricorso specifica che si trattava di una richiesta formulata nel corso della discussione di secondo grado, non ricompresa negli specifici motivi di gravame (l'atto di appello, in effetti, riporta soltanto una stringatissima doglianza sulla eccessività della pena). La Corte territoriale offre una adeguata risposta in punto di trattamento sanzionatorio, affermando la congruità della pena inflitta, determinata peraltro a partire del minimo edittale. Non sussisteva, d'altronde, a maggior ragione dopo la puntuale descrizione della gravità dei fatti, nessun ulteriore obbligo motivazionale, di talché è irrituale dolersi di una carenza di motivazione sul punto. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti della parte civile costituita AN AR, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR AN, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di FI FE e di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla decisione sulle attenuanti generiche in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto da ON AR, dichiarando tale ricorso inammissibile nel resto;
lette le conclusioni dell'avv. DAVIDE PUCCI, per AN AR, costituito parte civile nei confronti del solo FE, che ha chiesto, limitatamente alla posizione di FI FE, la conferma integrale della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili e la condanna del suddetto imputato alla refusione delle ulteriori spese di costituzione e difesa della parte civile, come da nota allegata. iv Penale Sent. Sez. 2 Num. 33584 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa in data 18 gennaio 2013 dal Tribunale di Prato, revocando la condanna di AR ON al risarcimento danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, confermando nel resto la condanna del suddetto ON e di FI FE, per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di AR ON, con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 42-110-116-628 cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso, limitandosi ad equiparare apoditticamente la posizione dei due coimputati senza specificare le singole condotte di ognuno. In particolare, dagli atti probatori non emergerebbe l'autore materiale della sottrazione dell'autovettura, di modo che - tenuto conto che l'iniziale aggressione nasceva da motivi personali - la successiva condotta predatoria si porrebbe con le azioni precedenti in relazione di mera occasionalità; sarebbe dunque non configurabile il concorso anomalo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (nonostante il ristoro economico del danno patito dalla persona offesa) e la mancata individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di FE svolge un unico articolato motivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Gli atti di causa lascerebbero desumere soltanto una sorta di spedizione punitiva, per motivi sentimentali, e la persona offesa e un altro teste hanno espressamente escluso che sia stata perpetrata una rapina, essendosi invece in presenza di una mera vendetta personale. L'auto sarebbe stata portata via soltanto per distruggerla e così dare una lezione al rivale, di modo che non potrebbe ravvisarsi il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice. I fatti andrebbero dunque derubricati in danneggiamento e lesioni, ormai prescritti, in disparte l'impossibile attribuzione ai singoli imputati di specifiche condotte. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto 2 t legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono infondati. 1. Per quel che concerne il ricorso di FI FE, i giudici di merito - riportandosi al tradizionale orientamento di legittimità secondo cui nel delitto di rapina l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretizzarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale, che l'agente si propone di conseguire dalla condotta di sottrazione - hanno ritenuto ricorrere nel caso di specie proprio una tale situazione, prendendo le mosse l'azione predatoria da un iniziale obiettivo di ritorsione sentimentale da parte di uno degli imputati nei confronti della vittima, di modo che la violenta sottrazione del veicolo e di quanto in esso contenuto, rappresentava una (ulteriore) modalità di rappresaglia. Come detto, la conclusione in punto di diritto è del tutto corretta e coerente con la consolidata esegesi in tema di ingiusto profitto nel delitto di rapina, che può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che abbia di mira l'agente attraverso la propria condotta interamente riconducibile al fatto tipico (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953). Questa opzione esegetica ha ricevuto anche - indirettamente, avuto riguardo alla analoga costruzione delle due fattispecie incriminatrici in punto di elemento soggettivo - l'autorevole avallo del massimo consesso di legittimità, che, all'esito dell'udienza pubblica del 25 maggio 2023, secondo quanto si apprende dall'informazione provvisoria, ha statuito che «il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale». 2. La difesa di ON si duole, con il primo motivo di ricorso dell'appiattimento della valutazione delle posizioni dei due imputati, appiattite l'una sull'altra, senza individuare per ciascuno di loro le specifiche condotte e le specifiche dinamiche del foro interno. La Corte fiorentina, confermando il percorso argomentativo del Tribunale, parte dalla considerazione fattuale che, per certo, entrambi gli imputati aggredirono fisicamente la persona offesa, ON coltivando il proprio rancore nei confronti del nuovo frequentatore della sua ex compagna, FE a supporto dell'amico. Durante il brutale pestaggio, causa di importanti lesioni, la vittima tentò di raggiungere la propria vettura, all'evidente fine di provare a porsi in salvo. Uno dei due aggressori lo trattenne, colpendolo con numerosi calci e impedendogli 3 di salire a bordo, mentre l'altro gli inibì definitivamente la possibilità di rapida fuga, impossessandosi dell'auto e andando via su di essa. Concludono dunque i giudici toscani - anche in difetto di specifici contributi offerti personalmente dai due imputati - per la evidenza della partecipazione ai sensi dell'art. 110 cod. pen. alla condotta di violenza, sottrazione e impossessamento. La soluzione è corretta e coerente con la struttura concorsuale della fattispecie contestata e con la reciproca complementarietà delle condotte. Il contributo causale del concorrente può infatti manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), fermo restando l'obbligo del giudice di merito - come visto congruamente assolto nel caso di specie - di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase preparatoria o esecutiva, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295). Quanto poi all'elemento soggettivo, fermo restando quanto precisato sub 1 in tema di dolo specifico, in linea generale, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il loro previo accordo, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820. In precedenza, Sez. 2, Sentenza n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853, aveva già statuito che il reciproco consenso ben può insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso, affermando che rispondono concorsualmente del delitto di rapina, nella forma del dolo diretto, i concorrenti nel delitto di lesioni personali in danno di più persone se, nel corso dell'aggressione, uno dei compartecipi sottrae una pistola, non appena la rinviene casualmente addosso ad una delle vittime, così dando attuazione all'improvvisa decisione dei correi). A fronte della congrua - e intangibile nel giudizio di legittimità - ricostruzione in punto di fatto, risulta aderente ai suddetti principi di diritto l'affermazione di responsabilità sulla base della accertata unitarietà del fatto collettivo realizzato attraverso le condotte dei concorrenti causalmente idonee e finalisticamente orientate - con giudizio di prognosi postumo - ad un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, ferma in capo a ciascun agente la conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Il motivo è dunque infondato. 4 3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso ricorso specifica che si trattava di una richiesta formulata nel corso della discussione di secondo grado, non ricompresa negli specifici motivi di gravame (l'atto di appello, in effetti, riporta soltanto una stringatissima doglianza sulla eccessività della pena). La Corte territoriale offre una adeguata risposta in punto di trattamento sanzionatorio, affermando la congruità della pena inflitta, determinata peraltro a partire del minimo edittale. Non sussisteva, d'altronde, a maggior ragione dopo la puntuale descrizione della gravità dei fatti, nessun ulteriore obbligo motivazionale, di talché è irrituale dolersi di una carenza di motivazione sul punto. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti della parte civile costituita AN AR, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR AN, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/07/2023