Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Romania per fatti di reato commessi prima della sua adesione all'Unione europea).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2009, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
ESTR.
O S C U R A T A Sentenza n. 1907,
R. G. n. 25653 / 2009
5054/ 1 0
In caso di diffusione del
REPUBBLICA ITALIANA presente provvedimento
In nome del popolo italiano omettere le generalità gli altri dati Mentificativi, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a norma dell'art. 52 Sezione VI Penale
@lgs. 196/03 in quanto:
O disposto d'ufficio composta dai signori magistrati: Da richiesta di parte
✓ imposta dalla legge Dott. Saverio F. Mannino presidente Dott. Luigi Lanza consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Anna Maria Fazio consigliere Dott. Domenico Carcano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D.C.C. nato a "omissis"
"omissis" avverso sentenza emessa il 16/05/2009 dalla Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
1.- Con l'epigrafata sentenza pronunciata il 16.5.2009 la Corte di Appello di Firenze sezione Minorenni ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione del Governo della Repubblica di Romania nei confronti del cittadino rumeno per l'esecuzione della D.C.C. complessiva pena di tre anni e sei mesi di reclusione (inclusa la revoca di sospensione condizionale di pena irrogata con anteriore sentenza irrevocabili). Pena determinata da sentenza in data 12.11.2001, essendo il D. minore degli anni diciotto al momento della commissione dei reati, emessa dalla Pretura rumena di EC (condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di furto di cavi di rame in uno scalo ferroviario commesso il 23.3.2000, con revoca della sospensione della pena di due anni di reclusione per furto aggravato, commesso nel giugno 1999, inflitta con condanna definitiva del 17.11.1999 della stessa Pretura di EC), confermata in appello con sentenza del 21.5.2002 del Tribunale di Galati, divenuta definitiva a seguito della reiezione del ricorso con sentenza 4.10.2002 della Corte di Appello di Galati. Il D. è stato arrestato per fini estradizionale ai sensi dell'art. 716 co. 1 cpp il
3.11.2008 da carabinieri della stazione di Scarperia. L'arresto del D. ("sentito" e non consenziente ad una sua consegna senza formalità) è stato ritualmente convalidato dal
, l o t i
K
Presidente della Corte di Appello Minorile di Firenze, che ha applicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere. Misura di cui il Ministro della Giustizia ha chiesto il mantenimento a fronte della richiesta di estradizione avanzata dall'autorità della Repubblica di Romania in ragione della operatività nei rapporti di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Romania della convenzione europea di estradizione del
13.12.1957 ratificata da entrambi gli Stati (dall'Italia con legge 30.1.1953 n. 300). Con l'impugnata sentenza del 16.5.2009 La Corte di Appello di Firenze sezione Minorenni ha affermato la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della richiesta di estradizione del D. verso lo Stato di Romania, poiché dalla pervenuta documentazione estradizionale (mandato di cattura per l'esecuzione della pena detentiva;
sentenze di condanna di primo e di secondo grado irrevocabili;
documenti di supporto) emerge che: a) il D. non è accusato di reati politici, né si profilano circostanze che facciano temere o ipotizzare che egli possa essere perseguitato_per motivi razziali, religiosi, etnici;
b) i reati per i quali è stato condannato in "omissis" da minorenne il D. rivestono univoca natura di reati comuni, connotati dal requisito della doppia punibilità (furti aggravati); c) ricorrono tutti i presupposti indicati dalla convenzione europea di estradizione, in difetto di condizioni ostative, perché si faccia luogo alla consegna del D. per finalità di esecuzione penale.
In particolare e tra l'altro i giudici della consegna, facendosi carico dei rilievi espressi dalla difesa dell'estradando, hanno evidenziato per un verso- che le sentenze rumene emesse nei confronti del D. hanno tenuto conto della condizione di minorenne dell'imputato (con riguardo al trattamento sanzionatorio) e -per altro verso- che la legislazione penale rumena prevede un trattamento differenziato e norme volte a favorire il reinserimento e il recupero sociale del minore. Situazione cui non fa velo, come puntualizza la giurisprudenza di legittimità, il fatto che l'ordinamento rumeno non preveda specifici istituti quali il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la messa alla prova, previsti invece dalla disciplina italiana.
2.- Avverso la sentenza favorevole all'estradizione ha interposto ricorso per cassazione deducendo quale unitario motivo di doglianza la D.C.C. violazione dell'art. 31 della Costituzione e dell'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici ratificato dall'Italia con la L. 25.10.1977 n. 881, disposizioni in base alle quali deve ritenersi vietata l'estradizione di un minorenne destinato ad essere giudicato insieme ad imputati adulti, in condizione di imputabilità presunta e con la prospettiva di esecuzione della pena in un istituto carcerario comune per adulti. Nell'ordinamento italiano, del resto, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 128/1987, il trattamento penale dell'imputato minorenne non può prescindere dalla dimostrazione della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti reato attribuitigli. Ne discende che "l'ordinamento rumeno si pone in contrasto con i diritti fondamentali riguardanti la condizione minorile e, pertanto, non si doveva pronunciare sentenza favorevole all'estradizione" del D.
3.- Il ricorso va respinto per infondatezza del delineato motivo di censura. Le considerazioni svolte dalla Corte di Appello Minorile di Firenze in relazione alla estradabilità del D. per l'esecuzione di pene inflittegli dall'autorità giudiziaria rumena per reati commessi allorché era minore degli anni diciotto sono giuridicamente corrette e conformi alla stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
2 O S C U RA T A
Giova rimarcare, da un lato, che in base alla documentazione di supporto della richiesta estradizionale della Repubblica di Romania gli artt. 81 e 110 del codice penale rumeno prevedono espressamente un trattamento sanzionatorio ed altresì esecutivo più mite per gli imputati minorenni e la possibile applicabilità della "sospensione condizionata" della pena e -da un altro lato- che le decisioni giudiziarie rumene danno atto, per quanto attiene alla colpevolezza del D. | (e alla sua imputabilità), che questi ha riconosciuto la commissione dei reati, mostrandosene pentito.
Tali evenienze soddisfano i necessari presupposti di trattamento differenziato applicabile ad un imputato minorenne, corrispondenti alla disciplina italiana, che rendono senz'altro possibile l'estradizione esecutiva verso la "omissis" di un soggetto minorenne al momento dei fatti, atteso che oggettivamente l'ordinamento rumeno assicura, sotto il profilo sostanziale e processuale, un regime giuridico diversificato e più mite rispetto a quello riservato ad imputati adulti, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa di tutela della condizione minorile (cfr.: Cass. Sez. 6, 8.1.2009 n. 8751,
Jarczewski, rv. 242696; in termini con riguardo ad estradizione verso la [ "omissis" Cass. Sez. 6, 4.2.2008 n. 7811, Oneata, rv. 239153: "Esistono le condizioni favorevoli all'estradizione esecutiva di un minorenne, se lo Stato richiedente ha tenuto conto nel rito e nella condanna della minore età dell'imputato e se la sua legislazione riservi un trattamento penitenziario differenziato e favorevole al suo reinserimento sociale”). Merita aggiungere che l'art. 14 co. 4 della legge 881/1977 (legge che ha reso esecutivo il Patto internazionale sui diritti civili e politici aperto alla firma a "omissis"
19.12.1966) evocato dal ricorrente non contempla una specifica dinamica accertativa della capacità di intendere e di volere dell'imputato minorenne al momento del fatto
(come non la contempla l'art. 31 Cost. pure richiamato dal ricorrente), ma impone unicamente che la disciplina processuale applicabile ai minorenni tenga conto della loro età e dell'interesse a promuoverne la riabilitazione e il reinserimento sociale. Interesse del minore valutato come preminente anche dagli artt. 3 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia con L. 27.5.1991 n. 176. Tale interesse deve considerarsi idoneamente soddisfatto dalla menzionata disciplina penale speciale applicabile ai minorenni vigente nella Repubblica di Romania. Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione al Guardasigilli previsti dall'art. 203 disp. att. cpp.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Roma, 11 novembre 2009
Il consigliere estensore II Presidente
Giacomo Paglori Saverio F. Mannino
Hood DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paluse oggi 9 FEB 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia 3
تعوق