Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
1 603 3 /0 1 INNOME DEL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto I Matic SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 19319/98 Consigliere Dott. Giovanni Silvio coco 1604/99 13037 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. --- - Rep. 2195 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Ud. 01/02/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 --- per diritti L.. RT FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 24 APR. 2001 GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE SMEDILE SERGIO, che lo difende unitamente all'avvocato 1500 VILLA FULVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 0879084 DALL'ARGINE PAOLO;
0879085 Brow intimato 0879059 e sul 2° ricorso n° 01604/99 proposto da: 0879060 DALL'ARGINE PAOLO, elettivamente dom iciliato in ROMA 2001 presso Cncelleria Corte di CASSAZIONE, difeso . 208 dall'avvocato SORESI BORDINI CLAUDIO, con studio in -1- 43100 PARMA B.GO RICCIO N.15, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente e ricorrente incidentale Richiesta copia studio nonchè contro dal Sig. SAT Ne per diritti L. b es RT FRANCO;
IL CANCELLIERE - intimato avversO la sentenza n. 788/98 del Tribunale Civile e Penale di PARMA sez.II- emessa il 1/7/1998, depositata LIRE 1000 CANCELLERIA ---- il 28/07/98; RG.2011/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio AU494519 SEGRETO;
LIRE 5000 udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI delega Avv. CANCELLERIA S. Smedile ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il AQ034096 Generale Dott. Dario principale e l'assorbimento del rigetto del ricorso ricorso principale e l'assorbimento del ricosro incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5.2.1996, RT Franco citava in giudizio davanti al Pretore di Parma D'GI Paolo, esponendo che nel periodo aprile - maggio 1991 esso attore aveva mutuato al convenuto la somma di f. 38 milioni, portata in tre assegni bancari, intestati allo stesso emittente, da questi girati al convenuto, che li girava all'incasso. Assumeva l'attore di aver ripetutamente richiesto al convenuto la restituzione della predetta somma e, pertanto, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento di £. 38 milioni, oltre interessi. Resisteva il convenuto, che assumeva di non aver mai ricevuto somme a mutuo dall'attore. Il pretore ammetteva la prova testimoniale dedotta assegnando il termine fino al 30.9.1996 perdall'attore, l'indicazione dei testi a controprova, fissando per l'assunzione l'udienza dell'11.1.1996. In tale udienza il pretore dichiarava inammissibili i capitoli di prova contenuti nella memoria del convenuto depositata il 30.9.1996, mentre ammetteva i testi, ivi indicati. Venivano escussi i testi addotti ed il pretore dichiarava la non ammissibilità della produzione documentale del convenuto effettuata il 4.2.1997. 3 Il pretore, con sentenza del 28.7.1997, accoglieva la domanda, ritenendo provata la stessa sulla base della deposizione dei testi NI e IV. Avverso questa sentenza proponeva appello il convenuto. Il tribunale di Parma, con sentenza depositata il 28.7.1998, accoglieva l'appello e rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Riteneva il tribunale che correttamente il pretore non aveva ammesso i capitoli di prova articolati dal convenuto solo con memoria del 30.9.1996, poiché relativi ad elementi fattuali del tutto nuovi ( causale dei pagamenti in prestazioni professionali del convenuto nei confronti dell'attore), dopo che si era formata la preclusione in ordine al thema decidendum e probandum;
che all'udienza del 19.6.1996 il convenuto non aveva richiesto il termine di cui all'art. 183 c.p.c., né quello di cui all'art. 184 c.p.c., cristallizzando la sua posizione difensiva su quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione, nella quale non vi era cenno a prestazioni professionali. Riteneva il tribunale che l'attore non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della sua domanda, in quanto testi NI e IV non avevano dichiarato di aver assistito alla materiale consegna degli assegni né avevano Q avuto alcuna occasione di parlarne con il D'GI, essendosi essi limitati a riferire frasi apprese direttamente dall'attore, quindi prive di valore probatorio, anche in mancanza di altri elementi di riscontro. Né riteneva il tribunale che potessero dette frasi riferite dal CU ai testi assumere carattere indiziario, tenuto conto dell'inverisimiglianza dei fatti come raccontati essendo inverisimile che sebbene il prestito dall'attore, fatto nel 1991, solo nel 1995 se ne fosse fosse stato richiesta la restituzione;
che il CU non si fosse premunito di alcuna prova documentale;
che il prestito fosse stato fatto con assegni non all'ordine del mutuatario, ma dello stesso mutuante e poi girati in bianco;
che non vi erano particolari motivi per cui il CU dovesse mutuare detta somma al convenuto. Riteneva il tribunale che, non avendo l'attore fornita la prova del contratto di mutuo, era irrilevante ogni dissertazione in merito al punto che il convenuto non aveva fornito la prova della fatturazione della somma ricevuta, secondo il suo assunto, per prestazioni professionali, in quanto la mancanza della prova del mutuo assunto era idonea a rigettare la domanda e che eventuali illeciti fiscali, esulavano da quella sede civile, essendo di competenza degli 5 uffici finanziari, a cui disponeva la trasmissione degli atti. Riteneva, poi, il tribunale che non ricorreva la fattispecie della semiplena probatio, per cui non poteva ammettersi il giuramento suppletorio. Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, essendo stata la stessa proposta solo in grado di appello, essa era inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c., costituendo domanda nuova. Avverso questa sentenza il CU ha proposto ricorso per Cassazione. Resiste con controricorso il D'GI, che ha presentato anche ricorso incidentale condizionato. Il CU ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Lamenta il ricorrente che erroneamente il tribunale abbia escluso che la deposizione dei testi NI e IV potesse costituire prova dell'assunto mutuo, e che anche erroneamente non abbia valutato che il convenuto geometra 6 solo nell'atto di appello ha indicato le prestazioni professionali eseguite, a fronte delle quali sarebbero state versate le somme dall'attore.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Va anzitutto osservato che correttamente la sentenza impugnata si è attenuta al principio che l'attore, che chiede in restituzione somme assunte date in mutuo, deve 2697 C.C. gli elementi provare, a norma dell'art. costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale deriva l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto, il quale , riconoscendo di aver ricevuto la somma . deduca una diversa ragione della dazione, si tramuti in un'eccezione in senso sostanziale, tale da invertire l'onere della prova (Cass. N. 8434 del 1990). Poiché il convenuto contestava l'esistenza di un contratto di mutuo alla base della ricezione della somma da parte sua, secondo il principio generale emergente dall'art. 2697, C. 1, c.c., gravava sull'attore l'onere di fornire la prova del titolo contrattuale (mutuo), posto a base dell'assunto inadempimento (restituzione della somma) del convenuto.
2.2. Così inquadrata la questione in diritto va osservato che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c.. 7 L'art. 116, 1° c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, legge disponga altrimenti. La norma insalvo che la questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova , che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta nè che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, nè il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale. Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento” nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità 8 solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione 3. Ne consegue che nella fattispecie non è sindacabile in questa sede di legittimità la motivazione dell'impugnata sentenza che ha ritenuto privi di valore probatorio le deposizioni dei testi assunti, perché non avevano assistito ai fatti di causa personalmente, ma si erano limitati a riferire frasi apprese direttamente dal CU, e come tali prive di valore probatorio in favore dello stesso, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris. In ogni caso il giudice di merito, con valutazione insindacabile in questa sede ha Osservato che i fatti oggetto di dette deposizioni erano anche inverisimili, in quanto non appariva verisimile che di un mutuo, assunto 10 effettuato nel 1991, si chiedesse la restituzione della somma solo nel 1995 e che non vi fosse una prova scritta dello stesso, tenuto conto che tra mutuante e mutuatario non vi erano legami particolari ed inoltre che gli assegni del mutuante fossero intestati allo stesso e non al mutuatario. Si tratta di valutazioni di merito, che essendo adeguatamente motivate, sono incensurabili in questa sede di legittimità, costituendo le doglianze del ricorrente diversa lettura delle risultanze processuali.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta di un punto decisivo della l'insufficiente esame violazione e falsa applicazione controversia e la dell'art.2736 n. 2 C.C., ai sensi dell'art. 360 n. 3 € 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che nella fattispecie vi fosse quanto meno la semiplena probatio dei fatti addotti da esso attore, per cui il giudice di merito doveva disporre il giuramento suppletorio. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti la valutazione in ordine all'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, che è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti, nonché l'individuazione dell'esistenza di una semiplena 11 probatio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento stesso, sono rimessi al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione (Cass. 11.6.1999, n. 5752; Cass. 2.2.1995, n. 1257; Cass. 16.12.1986, n. 7580). Nella fattispecie il giudice di appello, per effetto della ritenuta irrilevanza e non attendibilità delle dichiarazioni dei testi NI e IV, che rappresentavano l'unico elemento di prova, ha ritenuto che non sussistesse la semiplena probatio, presupposto indispensabile per deferire il giuramento suppletorio. Trattasi di valutazione di merito adeguatamente motivata e, pertanto, immune da censure in questa sede di legittimità.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 2, C., 168 c.p.c. e 72,73,74 disp. Att. c.p.c.. Assume il ricorrente che poiché la memoria istruttoria del convenuto del 30.9.1996 era inammissibile per violazione del termine perentorio dell'art. 184 c.p.c., in relazione alle richieste istruttorie, ivi contenute, essa doveva essere dichiarata irricevibile e stralciata dal fascicolo di parte e da quello di ufficio, in quanto atto irrituale ed inammissibile, potendo contenere solo una lista testi e non ९ 12 già di una memoria contenente argomentazioni difensive tardive ed irrituali, con la conseguenza che tale memoria, essendo rimasta nei detti fascicoli, avrebbe potuto essere conosciuta dal giudice, con un'influenza surrettizia e finalizzata ad incidere indirettamente sul suo convincimento.
6.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti non vi è dubbio che la c.d. memoria autorizzata istruttoria era tardiva sia ai fini dell'individuazione del la stessa stata presentatathema decidendum, per essere oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sia ai fini del thema probandum, essendo la stessa stata presentata oltre i termini di cui all'art. 184 c.p.c.. Essa, giusta l'autorizzazione del giudice, valeva solo ai fini della lista dei testi. Sennonchè in detti termini è stata considerata sia dal primo giudice che dal giudice di appello. L'assunto del ricorrente che detta memoria, in quanto ormai inserita nel fascicolo di parte ed in quello di ufficio, finiva surrettiziamente ed indirettamente per incidere sul convincimento del giudice, rimane un'illazione del ricorrente. Infatti il ricorrente non indica in quale parte della sentenza il giudice abbia posto a base della sua decisione ९ 13 le eccezioni difensive del convenuto, contenute in detta memoria.
6.2. Quanto poi alla censura, secondo cui detta memoria avrebbe dovuto essere eliminata dai fascicoli di parte e di ufficio, per il solo fatto di essere tardiva (almeno nei due predetti punti), Osserva questa Corte che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le norme invocate (artt. 184, 168 c.p.C. e 72,73 e 74 disp. att. c.p.c.) non dispongono che le memorie, contenenti istanze, eccezioni о domande tardivamente proposte siano eliminate dai fascicoli di parte o di ufficio.
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che la domanda di arricchimento senza causa, proposta in grado di appello sia domanda nuova.
8. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti l'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma , per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale , così che deve escludersi che possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (Cass. S.U.22.5.1996,n. 4712; Cass. 4 30.6.1998, n. 6409; Cass. marzo 1997 n. 1881 e 16.1.1997 n. 381 ) e che la proposizione per la prima volta in appello di detta azione Q. 14 è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la causa petendi basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e la 'prima sull'assenza di un vincolo negoziale - sia per il ilpetitum, avendo l'azione contrattuale ad oggetto pagamento del corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita cui ' corrisponda ( e che non superi ) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto . Nella fattispecie, quindi, essendo stata proposta in primo grado una domanda fondata su titolo contrattuale (il contratto di mutuo), la domanda di arricchimento senza causa, proposta in grado di appello, costituiva domanda nuova. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta9. l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che la sentenza di appello non abbia lasciato a carico dell'appellante le spese del primo grado di giudizio, o quanto meno, non le abbia compensate. 15 10.1. Il motivo è infondato e va rigettato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990,n. 531; Cass. 6.9.1994, n. 7663). La parte soccombente va identificata alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata о azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria quando ,cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un rivelatosicomportamento ingiustificato;
tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile nella sola ipotesi in cui dette 16 spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 29.3.1979,n. 1808). 10.2. Nella fattispecie, quindi, avendo il giudice di appello accolto l'appello e rigettata la domanda, correttamente ha condannato l'attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal liquidate resistente, in 546,000 (Cinquecente rust i ca) £. , oltre £. due milioni per onorario. Così deciso in Roma, lì 1 febbraio 2000. Il Presidente1h Il cons. est. Super Zaitian Antano Segretosequetz Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 24 APR 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE A Di Giovanni Giambattista M This 17 C. E R E N O loooo 350000 d 31 LUG. 2001 ROMA 2 UFFICIO DELLE EN Serie 4 Registrato in data (lite trecentocinquanta 350.000 al n.36695 versate £ p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (Dissa M. Grazia DTFILIPPO)