Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il Gip, richiesto di emettere un provvedimento di sequestro probatorio, abbia restituito gli atti al P.M. segnalando la necessità di una più precisa indicazione delle generalità degli imputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2004, n. 21634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21634 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 29/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 00655
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 037935/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
1) BA NI;
2) BA EP;
avverso ORDINANZA del 16/09/2003 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
PREMESSO
che in data 8 settembre 2003 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata richiedeva al g.i.p. del medesimo tribunale di rigettare, ai sensi dell'art. 368 c.p.p., una istanza di sequestro probatorio presentata dalla società Findomestic Leasing contestualmente ad una denuncia presentata contro certi BA TO e BA PE.
Il g.i.p. richiesto restituiva gli atti segnalando la necessità di una più precisa indicazione delle generalità dei denunciati e reiterava questa sua richiesta anche dopo che il Procuratore della Repubblica gli aveva segnalato che erano in corso indagini per la identificazione dei denunciati, evidenziando che in mancanza di più precise indicazioni sarebbe stato impossibile notificare il provvedimento. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata ha impugnato questo provvedimento con ricorso per Cassazione sostenendo che è abnorme non avendo il giudice per le indagini preliminari il potere di richiedere al P.M. l'individuazione delle generalità dell'indagato come condizione necessaria delle proprie statuizioni sulle istanze di sequestro delle parti. Il P G presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso sostenendo che la condizione posta dal g.i.p deve considerarsi illegittima posto che "il procedimento relativo alla denuncia - querela depositata presso la Procura non conteneva le generalità dei denuncianti e quindi doveva considerarsi a carico di ignoti sino alla loro completa identificazione", situazione, questa, che non impedisce l'emissione della ordinanza cautelare reale.
CONSIDERATO
che: il ricorso è fondato.
Come puntualmente rilevato dal P.g., la tesi che richiede la esatta individuazione delle persone contro le quali il sequestro è richiesto, come condizione per l'esame della domanda del p.m. e la pronuncia dei suoi provvedimenti in proposito, esclude necessariamente la possibilità di adottare provvedimenti cautelari reali in procedimenti a carico di ignori o di noti non ancora completamente identificati;
è, invece, affatto pacifico che anche nei procedimenti contro ignoti possono essere emessi i provvedimenti cautelari reali per l'acquisizione e conservazione delle prove , non ostando alla pronuncia di siffatti provvedimenti ne' l'eventuale difficoltà di comunicazione dell'eventuale provvedimento di rigetto della istanza di sequestro, che il g.i.p. abbia ritenuto di emettere accogliendo la richiesta del p.m. ne' la difficoltà di esecuzione del provvedimento di sequestro che il g.i.p. abbia ritenuto di emettere disattendendo la richiesta dal P.M., posto che Cune e l'altra attengono ad un momento successivo ed impegnano attività non del g.i.p. ma della cancelleria e della autorità eventualmente incaricata della esecuzione.
L'errore che ne è alla base rende abnorme il provvedimento impugnato perché, imponendo al P.M. una attività non dovuta, determina una stasi nel procedimento Tanto basta per riconoscere la possibilità di impugnazione ed annullamento del predetto provvedimento, nonostante l'assenza di una norma che la prevede.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004