Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1998, n. 788
CASS
Sentenza 11 febbraio 1998

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La mancanza di trasmissione al Gip dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (esistenti e regolari) costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l'acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestivamente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della "par condicio" tra le parti del processo.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/11/2001 n° 14539Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1998, n. 788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 788
Data del deposito : 11 febbraio 1998

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