Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
La mancanza di trasmissione al Gip dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (esistenti e regolari) costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l'acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestivamente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della "par condicio" tra le parti del processo.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/11/2001 n° 14539Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1998, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. NICOLA MARVULLI Presidente del 11.2.1998
1. Dott. LUCIO TOTH Consigliere rel. SENTENZA
2. " QU ER " N. 788
3. " NU HE " REGISTRO GENERALE
4. " IO NE " N. 42440/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZZ ND, nato a [...] il [...], detenuto al momento del ricorso c/o la Casa Circondariale di Modena;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Ancona del 9 ottobre 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Toth;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Il G.I.P. del Tribunale di Ancona, con provvedimento del 10 dicembre 1996, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DR MA, indagato in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni e rapine aggravate dall'uso delle armi.
Lo stesso G.I.P., a seguito di istanza di revoca, la rigettava con ordinanza del 5 aprile 1997. Proposta la richiesta ex art. 310 da parte dell'indagato, il Tribunale per il riesame di Ancona, con una prima ordinanza in data 5 maggio 1997 rigettava l'appello contro l'ordinanza del G.I.P. del 5 aprile precedente.
Avverso la decisione del Tribunale il MA proponeva ricorso in cassazione, che veniva deciso con ordinanza della Sezione Feriale del 24 luglio 1997, che annullava l'ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Quest'ultimo, con nuova ordinanza del 9 ottobre 1997, respingeva l'appello.
Avverso questa pronuncia del Tribunale anconetano il MA ha proposto nuovamente ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e in particolare dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt.266, 266 bis, 267, 268, 271 e 310 cpp..
Assume il ricorrente che il Tribunale, alla luce della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, ha sostanzialmente ignorato i criteri dettati dalla sentenza di annullamento di questa Corte sopra citata, la quale, oltre a censurare i plurimi vizi motivazionali, osservava che erroneamente il Tribunale di appello non aveva esaminato nel merito la questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, trattandosi di eccezione naturalmente rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il motivo della inutilizzabilità veniva individuato dal ricorrente nel fatto che il P.M. non aveva trasmesso nei termini al G.I.P., all'atto della richiesta della misura cautelare, i decreti autorizzativi delle intercettazioni, sulle quali si fondano parte degli elementi indiziari a carico del MA;
decreti che non furono trasmessi neppure al Tribunale del riesame, in occasione del primo appello.
Risulta sul punto dagli atti che tali decreti autorizzativi, a su tempo emessi, sono stati acquisiti dal Tribunale del riesame soltanto in sede di vizio, come da ordinanza allegata in data 2.10.1997.
Il motivo di ricorso non è fondato.
In effetti l'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza citata derivava dalla mancata motivazione nell'ordinanza del Tribunale in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni.
In sede di rinvio il Tribunale ha motivato sul punto assumendo di avere verificato la regolare emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in epoca precedente le intercettazioni stesse, cosicché ogni presunta irregolarità discendente dalla mancata trasmissione di tali decreti nelle fasi precedenti doveva considerarsi sanata dalla sostanziale ritualità delle intercettazioni stesse.
Va osservato, invero, che nel caso di specie la mancata trasmissione al G.I.P. dei decreti autorizzativi delle intercettazioni andava eccepita in occasione dell'emissione della prima ordinanza restrittiva del G:I:P: (10.12.1996) con il mezzo di impugnazione idoneo in quella fase.
Viceversa è stata avanzata richiesta di revoca nella quale no si fa cenno del suddetto vizio procedurale (la mancata trasmissione dei decreti di autorizzazione), essendo tutta ed esclusivamente incentrata sul merito degli indizi raccolti. Nè la richiesta di revoca sarebbe stata comunque il mezzo idoneo a sollevare la questione della mancata trasmissione, poiché in sede di revoca si possono esaminare solo fatti sopravvenuti all'adozione della misura cautelare o fatti anche precedenti ma non valutati in quella sede. Un difetto formale, come quello qui considerato (mancata trasmissione di tutti gli atti processuali al G.I.P.), proprio per tale sua natura schiettamente processuale, andava eccepito pregiudizialmente con richiesta di riesame.
È pur vero che la inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio - come si ricorda nella sentenza di questa Corte nel presente giudizio del 24 luglio 1997 - ma deve trattarsi di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della "par condicio" tra le parti del processo, in quanto l'ordinamento non può consentire che elementi probatori a carico dell'imputato derivino da operazioni effettuate in frode alle norme di garanzia che assicurano la genuinità sostanziale degli elementi fattuali acquisiti.
L'omissione di motivazione dell'ordinanza del 5.5.1997, cassata da questa Corte, ne travolgeva tutti i presupposto, in quanto riguardava l'intera motivazione e, tra gli altri aspetti, anche quello relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni. Ma la sentenza di rinvio, proprio per tale sua natura (censura in generale del difetto di motivazione su punti dedotti in appello), non conteneva, ne' poteva contenere, un'affermazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo tale valutazione rimessa il giudice di merito in sede di rinvio.
Correttamente pertanto quest'ultimo, riesaminando - come era sua facoltà e suo dovere - l'intero materiale probatorio, ha ritenuto utilizzabili anche le intercettazioni, in quanto eseguite nel pieno rispetto delle norme procedurali urgenti. È incontestabile infatti che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni stesse erano stati emessi tempestivamente, senza che si producesse quindi alcuna violazione di legge e alcuna lezione dei diritti della difesa e dei principi di parità tra le parti.
Concludendo la mancanza di trasmissione al G.I.P. di tali decreti (esistenti e regolari) costituiva una irregolarità che andava eccepita immediatamente, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Non essendo tale questione stata sollevata tempestivamente essa era stata superata ed era già inammissibile quando fu tardivamente proposta davanti al primo Tribunale del riesame.
Nè in realtà vi è stata, come si è detto, lezione dei diritti della difesa, stante la legittimità originaria incontestabile delle intercettazioni "de quibus". Se i decreti autorizzatori fossero effettivamente mancati, allora sì che tutto l'iter di acquisizione delle prove sarebbe stato viziato alla radice, con rilevabilità in qualsiasi stato e grado del procedimento. Nel merito della sussistenza dei primi indizi - tale da giustificare l'adozione della massima misura restrittiva della libertà personale - la ordinanza impugnata contiene un'ampia ed esauriente motivazione (pagg. da 3 a 6), indicando tutti gli elementi certi dai quali è ragionevole - sul piano logico e giuridico - dedurre l'altra probabilità di colpevolezza del MA in ordine ai gravi reati addebitatigli.
Ne discende la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase processuale. Va demandato alla Cancelleria l'adempimento ex art. 94 disp. att.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp.. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1998