Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva è applicabile soltanto all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella che proviene dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), ma non alla impugnazione incidentale di tipo adesivo, e cioè a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale, che resta soggetta ai termini ordinari.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41596 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 20760/1999 del R.C. AA.CC. proposto da
AP RL, elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata n. 320/d/4, presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Iannarelli come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
NA CE US e OL CONCETTA.
- intimati -
contro
CURATELA FALLIMENTO RODIA VITTORIO, in persona del Curatore dott. Ferruccio Castagnazzo, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia n. 424, presso lo studio dell'Avv. VI Ciaffi, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marzano come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso proposto da
CURATELA FALLIMENTO RODIA VITTORIO, in persona del Curatore dott. Ferruccio Castagnazzo, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia n. 424, presso lo studio dell'Avv. VI Ciaffi, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marzano come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NA CE US e OL CONCETTA, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 211, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Andriani, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Agostinacchio come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
e contro
AP RL.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/99 del 04.12.1998/26.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Gigliola Mazza e Cesare Ciaffi, la prima per delega dell'Avv. Luigi Jannarelli, il secondo per delega dell'Avv. Roberto Marzano.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.07.1978, AR PP, premesso che TO RO con contratto preliminare del 23.4.1970 si era impegnato a vendergli l'appartamento al 1^ piano del villino in costruzione alla via Buonarroti di Bovino, composto di vani cinque ed accessori, compreso il garage, e che, pur avendo ricevuto l'intero prezzo pattuito, si era sottratto alla stipulazione del definitivo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Foggia il RO, nonché VI US OR e ON VO, quali asseriti proprietari dell'arca su cui insisteva l'immobile, per sentir dichiarare trasferito in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'appartamento con condanna del primo convenuto al risarcimento dei danni.
Si costituiva il solo RO, il quale deduceva che la domanda non era accoglibile in quanto l'appartamento doveva ritenersi di proprietà dei coniugi OR-VO. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dichiarandosi pronto a restituire il prezzo ricevuto, salva la deduzione del corrispettivo relativo al godimento dell'immobile da parte del EL. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva deferito e prestato interrogatorio formale dai coniugi convenuti e riassunta la causa nei confronti del Curatore del fallimento del RO, il Tribunale dichiarava trasferito in favore del EL l'immobile di cui al contratto preliminare del 23.4.1970 e subordinava tale trasferimento al mancato scioglimento del preliminare da parte del Curatore, ai sensi dell'art. 72 L.F., con dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'attore nel termine di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.
Contro tale decisione, i coniugi OR-VO proponevano appello, deducendo che l'immobile era di loro proprietà come risultava dall'atto per notaio Ritondale dell'11.3.1970, che era infondata l'eccezione del EL di averlo usucapito e che il contratto preliminare doveva considerarsi sciolto essendo in tal senso la volontà del Curatore del fallimento RO.
Con sentenza n. 72/99 del 04.12.1998/26.01.1999, la Corte d'appello di Bari, decidendo su tale gravame, in riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda del EL e dichiarava l'obbligo del RO di restituire al EL la somma di L. 5.000.000, versata a titolo di prezzo dell'immobile promesso in vendita come da preliminare del 23.4. 1970, oltre interessi. Osservava la Corte d'appello che, come risultava dall'atto di compravendita per notaio Ritondale dell'11.3.1970, i coniugi OR-VO avevano acquistato del RO il diritto di proprietà superficiaria (di mq. 95 circa) del 1^ piano dell'edificio per poi eseguire o fare eseguire i lavori di costruzione dell'appartamento. Poiché ai sensi dell'art. 952 c.c. il diritto di superficie può consistere nella proprietà di una costruzione sopra un suolo o di una costruzione già esistente, i predetti coniugi, eseguendo la costruzione dell'appartamento al 1^ piano, non avevano fatto altro che realizzare quel diritto di proprietà superficiaria già acquistata. Tanto risultava sia dal computo metrico estimativo del 19.6.1973 sugli alloggi per i terremotati costruiti al 1^ piano, in cui la ditta proprietaria commissionaria dei lavori era appunto quella dei coniugi OR-VO, sia dal verbale di accertamento del Comune di Bovino del 17.5.1972 che indicava l'appartamento essere di proprietà dei suddetti coniugi e l'ispezione avvenuta alla presenza del EL quale "delegato dal proprietario". In base a tali elementi la Corte d'appello affermava che l'immobile era di proprietà dei coniugi OR-VO e pertanto non poteva essere alienato dal RO. Disattendeva poi l'eccezione di usucapione, osservando che il EL non aveva offerto ne' chiesto di provare un possesso uti dominus, pacifico ed ininterrotto, idoneo all'acquisto dell'immobile.
Contro questa sentenza il EL ha proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo.
Ha resistito con controricorso la Curatela del Fallimento RO, proponendo a sua volta ricorso incidentale (di tipo adesivo). A tale ricorso incidentale i coniugi OR-VO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale, ancorché quest'ultimo non avente un proprio numero di Reg. Gen.) perché proposti contro la stessa sentenza.
B) Con l'unico ampio motivo il ricorrente principale EL censura l'impugnata sentenza per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione di norma di diritto (art. 1418 c.c.) ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Dopo aver riportato parte del contenuto sia dell'atto di compravendita dell'11.3.1970 (trascritto l'8.4.1970) sia del contratto preliminare del 23.4.1970 il ricorrente sostiene che dal confronto di tali due atti e dal comportamento tenuto da tutte le parti interessate risulterebbe che in realtà il contratto di compravendita della proprietà superficiaria, stipulato l'11.3.1970 tra il RO e i coniugi terremotati OR-VO, dovrebbe ritenersi simulato in modo assoluto ovvero nullo perché preordinato da entrambe le parti alla realizzazione di un risultato in frode alla legge. In particolare la presenza dei suddetti coniugi nella veste di proprietari superficiari e, conseguentemente, di committenti nella costruzione, sarebbe stata preordinata esclusivamente al fine di assicurare l'illecita fruizione del trattamento riservato ai terremotati: la trascrizione dell'atto sarebbe servita per raggirare la normativa. In altri termini i coniugi OR-VO in nessun momento avrebbero inteso effettivamente assumere la veste di proprietari superficiari nonché quella di committenti, e le parti avrebbero agito unicamente con lo scopo di frodare la legge. Pertanto, conclude il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe, in primo luogo, fondato la sua decisione su di una motivazione che fornisce una ricostruzione dei fatti del tutto lontana dalla realtà e contrastante con i comportamenti tenuti dai coniugi OR- VO;
in secondo luogo avrebbe violato la legge in quanto avrebbe omesso di compiere ciò che d'ufficio era tenuta ad effettuare, vale a dire la dichiarazione di nullità della cessione della proprietà superficiaria in quanto atto totalmente simulato e soprattutto illecito in quanto finalizzato a realizzare una frode alla legge. Infine, sostiene il ricorrente che anche a voler ritenere effettiva e non fittizia l'avvenuta cessione della proprietà superficiaria intercorsa tra il RO e i coniugi OR-VO tale diritto reale dovrebbe ritenersi prescritto perché per più di vent'anni i suddetti coniugi non hanno mai fatto valere la loro posizione sull'appartamento che è rimasto nell'esclusiva sfera del EL, a favore del quale si sarebbe maturata una fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di proprietà dell'immobile.
B.1) Il motivo è inammissibile nella prima parte perché prospetta questioni totalmente nuove in ordine alla simulazione del contratto di compravendita dell'11.3.1970 ovvero alla sua causa illecita per frode alla legge, mai prima dedotte, rimaste completamente estranee al giudizio e mai portate alla cognizione dei giudici di merito che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere. È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che siano già state dibattute tra le parti, che abbiano formato oggetto del giudizio di gravame e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.1999 n. 13819;
10.5.1995 n. 5106).
Parimenti inammissibile è il motivo laddove tende a suggerire una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dalla Corte d'appello, previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo un diverso apprezzamento di alcuni di essi (comportamento dei coniugi OR-VO) e proponendone una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche considerazioni: si tratta pertanto di censura che concreta una soggettiva ricostruzione dei fatti, contrastante con quella del giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Il motivo è poi infondato nell'ultima parte perché la Corte d'appello ha spiegato per quali ragioni non ricorreva l'invocata ipotesi dell'usucapione precisando che il EL nessuna prova aveva dato di un possesso uti dominus, pacifico ed ininterrotto, idoneo all'acquisto dell'immobile.
C) Il ricorso incidentale della Curatela del Fallimento RO (coi quale in base a un solo motivo, analogo a quello del ricorrente principale EL, si deduce: omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio;
violazione dell'art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 1343, 1344, 1345 c.c., per non aver dichiarato la Corte d'appello l'assoluta nullità - per illecita causa ed oggetto - del contratto di vendita della proprietà superficiaria dal RO ai coniugi OR-VO, redatto con atto per notaio Ritondale dell'11.3.1970) è improcedibile in quanto proposto il 15.12.1999 oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione, avvenuta il 29.7.1999, della sentenza impugnata.
Al riguardo va osservato che tale ricorso incidentale è di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale. Costituisce ius receptum che il ricorso incidentale di tipo adesivo deve osservare i termini ordinari, atteso che la regola dettata dall'art. 334 c.p.c., sull'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile soltanto all'impugnazione incidentale in senso stretto che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c.), e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale) (v. ex plurimis: Sez. Un.
9.8.1996 n. 7339; Cass.
5.9.1995 n. 9323) Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile. In ordine alle spese processuali, non bisogna provvedere sulle stesse per quanto riguarda il giudizio tra il ricorrente principale EL e gli intimati coniugi OR-VO, perché quest'ultimi non si sono costituiti in tale giudizio, mentre la Curatela ha inteso solo proporre ricorso incidentale (adesivo) e non controricorso nei confronti del EL.
Per quanto riguarda, invece, il ricorso incidentale (adesivo) della Curatela del Fallimento RO nei confronti di detti coniugi OR-VO sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente incidentale Curatela del Fallimento RO e i coniugi OR- VO.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002