Sentenza 28 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
10 f5 23/02 REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 RTE SUPREMA DI CASSAZ NE 3 Oggetto IVA VENDITA PRODOTTI SEZIONE TRIBU 2 EDITORIALI - DETRAIBILITA' IMPOSTE dagli Ill.mi Sigg. agistati: PAGATE A MONTE 5 R.G.N. 16330/99 cico - Presidente 4 - ✓ rico0 Rel. Consigliere - Cron. Losel Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 23/11/01 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1 N. 66036 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA PESARO, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE GENERA Sig.. VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA per diritti € 3,10 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
|| -- L3APR, 2002 - ricorrente ▲ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA PESARO LIBRI SRL;
intimato - per diritti € 3110 3 APR. 2002 avversO la sentenza n. 120/98 della Commissione DCV tributaria regionale di ANCONA, depositata il 22/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica INIG 2354 udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato D'AVANZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo Con avviso notificato il 29 giugno 1994 l'ufficio i.v.a. di Pesaro rettificava la dichiarazione relativa al 1990 presentata dalla Pesaro Libri s.r.l., esercente l'attività di commercio al minuto di prodotti editoria- li e di copisteria, escludendo la detraibilità dell'im- han posta pagata per spese di trasporto libri e riducendo la detraibilità dell'imposta assolta sulle spese gene- rali, dovendo la stessa essere rideterminata in propor- zione al rapporto tra attività di vendita di prodotti editoriali ( in regime speciale ex art.74, comma primo, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 ) e la re- stante attività imponibile esercitata dalla società. La società impugnava l'avviso dinanzi alla commis- sione tributaria provinciale di Pesaro, la quale acco- glieva il ricorso. L'appello dell'ufficio alla commissione tributaria regionale delle Marche veniva da questa rigettato con sentenza 25 maggio 22 giugno 1998, così motivata: 2 l'assunto dell'ufficio si fondava sull'art.74, lett.c), del' d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, il quale dispone che per il commercio dei prodotti editoriali l'imposta è dovuta dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico: ne deriverebbe che i distribu- tori di tali prodotti, intestatari di fatture di vendi- ta o di estratti conto, non sono tenuti agli obblighi imposti ai contribuenti dal titolo II del medesimo de- creto. E perciò non possono operare la detrazione del tributo assolto dall'editore, incorporato nel prezzo di copertina;
- tale premessa non comporta che i distributori non possano detrarre l'i.v.a., essendo gli stessi pur sem- pre imprenditori e rientranti tra i soggetti indicati nell'art. 4, ovvero nell'art.5 del d.P.R. n. 633/72. Ne deriva che i distributori possono portare in detrazio- ne l'i.v.a. corrisposta a terzi a titolo diverso dal- l'acquisto di prodotti editoriali, purchè i relativi costi siano pertinenti all'attività di distribuzione;
la materia è stata ridisciplinata dal d.m. 9 aprile 1993, il cui art.7 prevede che tali soggetti, pur eso- nerati dall'osserVAza degli obblighi di cui al titolo II del d. P.R. n. 633/72, conserVAo il diritto a detrar- re l'i.v.a. assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati nella specifica attività, a condizione che 3 venga mantenuto il registro di cui all'art.25, recante l'annotazione delle fatture di acquisto. Nella specie risultava che tale libro era regolarmente tenuto;
peraltro, già nel vigore della precedente normati- l'Amministrazione Finanziaria era giunta a conclu- va, sioni analoghe con la circolare 7 agosto 1990, n.63/490676, nella quale veniva stabilito che il regime particolare del settore non può, in ossequio all'esi- genza di neutralità dell'imposta, derogare ai principi generali posti dai titoli I e II del d.P.R. n. 633 / 72. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria mezzi d'annullamento e di memoria. hour ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due اسلام L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma terzo, 19, comma primo, lett. c), e 74, comma secondo, del d. P.R. 26 ottobre 1972, n.633; motivazione carente e contrad- dittoria;
in relazione all'art. 360, comma primo, n.3 e 5, cod.proc.civ., l'Amministrazione Finanziaria deduce che, secondo l'art. 74, primo comma, lett. c), nel testo all'epoca vigente, l'imposta sulla vendita dei prodotti editoriali era dovuta dall'editore sulla base del prez- zo di vendita al pubblico, diminuito di una percentuale a titolo di forfettizzazione della resa. Il successivo comma dispone che le operazioni non soggette all'impo- sta in virtù del primo comma < sono equiparate a tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2 » ( e quindi non considerate cessioni di beni ). Pertanto, era illegittima la pretesa di detrarre integralmente l'i.v.a. assolta sui beni e sui servizi acquistati. Secondo l'art. 19, comma 1, nel testo all'epoca vi- gente, è ammesso in detrazione dall'ammontare dell'im- hour posta relativa alle operazioni effettuate quello del- l'imposta assolta o addebitata in rivalsa «in relazio/ ne ai beni e ai servizi importati o acquistati nel- l'esercizio dell'impresa, arte ○ professione » . Tale ultimo riferimento non può che riguardare le cessioni assoggettabili ad i.v.a., e non anche quelle soggette ad un regime particolare, nel quale il cessionario si pone come un consumatore finale. Sarebbe, quindi, corretta l'esclusione dell'inte- grale deducibilità dell'i.v.a. assolta sulle spese ge- nerali, dovendo questa essere imputata parzialmente, in proporzione all'incidenza delle operazioni imponibi- li sul totale delle cessioni.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e 5 falsa applicazione dell'art. 7 del d.m. 9 aprile 1993 nonché motivazione illogica, in relazione all'art.360, n. 3 e n.5, cod.proc.civ., 1'Amministrazione lamenta che la sentenza impugnata, invocando a sostegno della decisione il citato decreto, non abbia considerato che nello stesso l'esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso era espressamente limitato all'imposta < relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dalle dette pubblicazioni ». S 3. Motivi della decisione Le censure dell'Amministrazione finanziaria, che possono essere congiuntamente esaminate, meritano acco- glimento. Si deve premettere che la decisione impugnata è in- corsa in un radicale errore di prospettiva, là dove ha confuso la qualità di soggetto i.v.a. coi presupposti per la detrazione dell'imposta pagata o addebitata in rivalsa per gli acquisti di beni О servizi effettuati per il compimento di operazioni. Secondo la disciplina dell'i.v.a., infatti, non è sufficiente che tali ope- razioni attengano all'oggetto dell'impresa, essendo ne- cessario che siano, a loro volta, assoggettabili ad i.v.a. In materia di detrazione è poi necessario ribadire il principio affermato dalle sentenze della Corte 5 -giugno 1999, n.5532, e 17 aprile 2001, n.5651 secon- do cui la disciplina della materia deve essere ricavata dalle fonti primarie, e fondamentalmente dagli articoli 19 e seguenti, 30 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n.633, avendo il d.m. 9 aprile 1993, al pari dei precedenti 28 dicembre 1972 e 29 dicembre 1989, natura di regolamen- ti, essendo destinati alla disciplina delle modalità di dell'art.74, terzo comma, del d. P. R.applicazione n. 633/72. Non è superfluo, comunque, notare, come ha esatta- mente rilevato la difesa dell'Amministrazione, che l'art. 7, comma terzo, del d.m. 9 aprile 1993 si limitahair a richiamare l'obbligo già risultante dalla discipli-/ na legislativa della regolare registrazione per le detrazioni di « imposta relativa a prestazione di ser- vizio o a beni diversi dalle dette pubblicazioni ». Tanto premesso, non sembrano sussistere dubbi circa non assoggettabilità ad imposta delle cessioni di la prodotti di editoria ai distributori. Il tenore del- l'art. 74, secondo comma, del d. P.R. n.633 / 72, secondo cui « Le operazioni non soggette all' imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli ef- fetti del presente decreto alle operazioni non imponi- bili di cui al terzo comma dell'art.2 », è talmente pe- rentorio da non ammettere deroga alcuna, e in partico- lare in materia di detrazione. Diventa, perciò, operante il secondo comma del- l'art. 19, secondo comma, del d. P.R. n.633/72, il quale l'indetraibilità dell'i.v.a. < relativastabilisce all'acquisto di beni о servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta »>, salvo le eccezioni espressamente previste, tra le quali non fi- gurano le operazioni in contestazione. Poiché, nella specie, l'impresa aveva compiuto ope- razioni soggette e operazioni non soggette ad imposta, deve ritenersi che correttamente l'ufficio abbia negato il diritto alla detrazione per l' i.v.a. addebitata in relazione agli acquisti di giornali e di libri cioè per i servizi di trasporto di tali beni ), ammet- tendolo parzialmente, secondo il criterio del prorata comma quinto, e 19 bis del d. P.R. n. 633/72( art.19, - ), in relazione alle spese generali. Tale soluzione, imposta dal diritto interno, è con- forme al diritto comunitario, e in particolare alle di- sposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consi- una disciplina uniforme in glio, la quale costituisce materia di imposta sul valore aggiunto, gran parte del- la quale contiene norme incondizionate e sufficiente- mente precise, e perciò immediatamente applicabili ne- gli ordinamenti degli Stati membri. 8 L'art. 17 della direttiva ( Origine e portata del diritto a deduzione ) stabilisce, al secondo comma, che il soggetto passivo è autorizzato alla deduzione nella misura « in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta». Il quinto comma dello stesso articolo dispone che, per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno dirit- to a deduzione, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni. La predetta disciplina ha introdotto hair una radicale modificazione di quella previgente, contenuta nella se- conda direttiva i.v.a. del Consiglio dell'11 aprile 1967, 67/228/CEE, la quale, all'art. 11, comma 1, con- sentiva la detrazione dell'imposta assolta per l'acqui- sto di beni e servizi «< che vengono impiegati ai fini dell'impresa». Come la stessa Corte di Giustizia ha -rilevato ( sentenza 13 dicembre 1989, C 342 / 87, Ge- nius HO / AA VA AN ), è del tutto evidente che il legislatore comunitario ha com- piuto una consapevole scelta di limitare il diritto al- la detrazione al caso in cui i beni o i servizi acqui- stati siano impiegati per il compimento di operazioni imponibili precisamente identificate. La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha interpretato con estremo rigore le norme della sesta direttiva, richiedendo costantemente unnesso diretto ed immediato tra beni e servizi acqui- stati e operazioni a valle compiute dal soggetto pas- sivo, che conferiscono diritto a detrazione in quanto soggette ad imposta: si vedano, tra le numerose confor- mi, le -sentenze 6 aprile 1995, C 4/94, BLP Group;
11 luglio 1996, C - 306/94, Régie Dauphinoise Cabinet A. 110/98, Midland BankForest SARL;
8 giugno 2000, C kar Nello stesso solco interpretativo s'inserisce la -più recente sentenza 22 febbraio 2001, C 408/98, Ab- bey National plc C. Commissioners of Customs & Exci- se, nella quale viene ribadito ( punto 28 della moti- 2 . vazione ) che il diritto a detrarre l'i.v.a. che ha gravato sui beni o servizi acquisiti presuppone che le spese compiute per effettuare questi ultimi devono aver fatto parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle assoggettate ad imposta, nel senso che tali operazioni devono profittare dei beni e dei servizi acquisiti. Il caso che costituiva oggetto del giudizio di rin- vio, pendente dinanzi alla High Court of Justice En- - gland & Wales del Regno Unito, concerneva il trasferi- 10 mento di un'universalità di beni, atto che gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell'art.5, n.8, della sesta direttiva a non considerare come una ces- sione, e quindi a non assoggettarlo ad imposta. Si po- neva, pertanto, un problema analogo a quello dibattuto nella presente causa, in quanto anche la fattispecie regolata dall'art.5, n.8 non rientrava propriamente nei casi di esenzione in senso stretto previsti dall'art.13 della direttiva, non essendo dubitabile la sua qualifi- cazione come cessione di beni. La Corte comunitaria ha ritenuto che anche per tale operazione, pur non ricompresa nel catalogo delle esen- zioni in senso stretto, e benchè in generale non possa escludersi che i vari servizi utilizzati dal cedente per le esigenze del trasferimento comportino un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività eco- nomica del soggetto passivo, il fatto che la stessa operazione non venga assoggettata ad imposta comporta che il diritto a detrazione dell'i.v.a. pagata per tali acquisti, pur rientrando i costi sostenuti per gli stessi fra le spese generali, debba essere strettamente delimitato alle operazioni soggette ad i.v.a. In definitiva, sia il diritto nazionale, sia la disciplina conforme comunitaria conducono ad escludere - in armonia col principio della neutralità dell'impo- 11 sta il diritto alla detrazione dell'i.v.a. pagata per operazioni a monte relative all'acquisto di libri e giornali, e alla totale detrazione dell'imposta pagata per spese generali ( ove il soggetto passivo abbia com- piuto operazioni soggette e non soggette ad i.v.a., qualunque sia la ragione di tale non soggezione ), pur non soggette adrientrando le operazioni a valle i.v.a. per espressa disposizione di legge nell'ogget- - to dell'impresa. Per giungere a tale soluzione non sono, quindi, ne- cessarie improprie e fuorvianti assimilazioni del di- hour stributore di prodotti editoriali, che è soggetto i.v.a. in quanto imprenditore, al consumatore finale. L'accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, d'altra parte, la società si è limitata ad af- fermare il proprio diritto indiscriminato di detrarre integralmente l'i.v.a. pagata a monte, senza svolgere censure sul calcolo del prorata, dell'imposta dovuta e delle sanzioni, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384, primo comma, cod. proc. civ., rigetta il ricorso introduttivo della Pesaro Libri s.r.l., dovendo essere confermato l'avviso di rettifica. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese 12 dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Pesaro Libri s.r.l.; compensa le spese dell'inte- ro giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 23 novembre 2001. Il onsigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Enrico Papa пать عاشرة IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ IS Oggi 28 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 NZ IS 13