Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA0 2 1-09/03ONE Oggetto Lavoro.SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 16430/00 Cron. 4788 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Camillo FILADORO Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA · SI RE, elettivamente VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 169, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 4811 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta : -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato la sentenza n. 110/99 del Tribunale di avverso SIRACUSA, depositata il 04/08/99 - R.G.N. 2280/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MIRELLA BONGIOVANNI per delega UMBERTO DI GIOVANNI;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per iY rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio || Pretore di Siracusa riconobbe il diritto di AL OS all'assegno di invalidità dal 1 dicembre 1990, sulla base di una patologia complessa costituita da diabete mellito, ipertensione arteriosa, distimia, spondiloartrosi del rachide e broncopatia cronica. Su appello dell'INPS, contrastato dall'assicurato, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Siracusa, sul punto della decorrenza del diritto, stabilita, in base a nuova ctu, al 1 febbraio 1997. Il giudice d'appello ha valorizzato a tal fine l'insorgenza della retinopatia diabetica, prima non riscontrata e il giudizio del c.t.u sull'effettiva ' gravità della sindrome distimica, in relazione all'età del soggetto e alla sua attività lavorativa. Contro questa sentenza AL OS propone ricorso sulla base di due motivi. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 2697 c.c.. il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, nel ritenere raggiunta la prova dell'invalidità solo dal 1 febbraio 1997, anziché dal 1 dicembre 1990, abbia preferito il parere del consulente tecnico d'ufficio a quello del consulente tecnico di parte, senza esprimere i motivi di questa preferenza. Con il secondo motivo, denunziando insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché nullità ed erroneità della consulenza tecnica di secondo grado, il ricorrente rileva che il complesso patologico, per stessa ammissione del ctu in secondo grado, sarebbe stato il medesimo esaminato in primo grado, onde non vi sarebbe ( e comunque non risulterebbe ) alcun motivo per aderire alla valutazione del secondo ctu, al quale semmai si sarebbero dovuti chiedere chiarimenti sul punto, tanto più che le gravi patologie dalle quali era affetto l'assicurato (grave diabete mellito, ipertensione arteriosa poliatrosi deformante a tutte le articolazioni, sindrome distimica di grave entità) come riscontrate dal c.t.u erano identiche per entità clinica e grado di riduzione funzionale a quelle iniziali. In particolare, circa la sindrome distimica, avendo il ctu affermato che essa si può definire cronica quando ha una durata di almeno due anni con sintomi persistenti o intermittenti senza un chiaro esordio, sarebbe apparso chiaro che il ricorrente all'epoca della domanda risultava affetto da tale patologia con sintomi gravi per intensità clinica. Infine sarebbe stato incongruo collegare alla retinopatia diabetica l'insorgere dello stato di invalidità, senza tener conto delle limitazioni articolari susseguenti allo stato artrosico, della funzionalità cardiaca residuata allo miocardiopatia ipertensiva, dei valori di glicemia collegati allo stato diabetico e delle, già ricordate, alterazioni psichice derivanti dalla sindrome distimia cronica. Il primo motivo è infondato dato che, quando fa due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente che abbia prestato la sua opera per ultimo la pur generica adesione resta sufficiente motivazione ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano sul piano positivo di delineare il percorso 1 logico seguito, e sul piano negativo di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario (esposti dalla prima relazione od aliunde deducibili).(Cass. 18 giugno 1998, n. 6106). Il secondo motivo è inammissibile, per i noti i limiti entro i quali la decisione del giudice di merito e' assoggettabile, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. al controllo di questa Corte. 2 se ilInfatti, poiché tale controllo ha il (solo) scopo di verificare convincimento del giudice in ordine alla sussistenza ed alla valutazione dei fatti, si sia svolto secondo un corretto procedimento logico formale, in materia di invalidita' la valutazione del c.t.u.- cui il giudice di merito abbia aderito- puo' esser censurata solo ove vengano denunciati vizi attinenti al predetto processo e non per mero dissenso in ordine alle sue conclusioni diagnostiche. E' quindi necessario che i vizi logico- formali si concretino *in una palese devianza dalle nozioni correnti di scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali- secondo le predette nozioni non puo' prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. In mancanza della denuncia di tali vizi la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene quindi, a vizi del processoprocesso logico-formale traducendosi in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che sulla c.t.u.sia fondato. (Cass. 26 gennaio 1998, n. 751; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432). Dalla stessa esposizione del motivo, emerge con chiarezza che questo è quel che è avvenuto nel caso di specie. Infatti il Tribunale, pur con motivazione sintetica, ha chiarito per un verso che il quadro patologico dell'OS aveva subito un successivo aggravamento a seguito della retinopatia e che la reale incidenza invalidante della sindrome distimica era stata adeguatamente precisata dal ctu. Il ricorrente, quanto alla prima malattia, assume che sarebbe incongruo collegarvi l' invalidità, senza tener conto delle altre patologie, ma, non si avvede di opporre in tal modo alla valutazione del quadro complessivo morboso fatta dal ctu una propria diversa valutazione. Discorso del tutto analogo deve farsi quanto alla incidenza della distimia, non senza 3 osservare che dall'esposizione del ricorso non è dato comprendere in base a quale regola logica l'incidenza invalidante di tale patologia descritta dal c.t.u avrebbe comportato necessariamente la collocazione dell'invalidità al dicembre del 1990, anziché al febbraio 1997. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Cosi' deciso in Roma, il 25 novembre 2002. Il cons. est. II Presidente Filippo Curcuruto Paolino Dell'Anno ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, I DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGG AL CANCELLIERE Cancelleria Depositate 2 FEA 2003 oggi CANCELLERE